CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 08009/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27576/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e precedentemente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 117, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 8/2018 , depositata il23/03/2018, R.G.N. 245/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] con cui si chiedeva la condanna di quest’ultima al pagamento di euro 65.327,99 per le prestazioni rese in favore della società; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1. risulta depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto digitalmente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore speciale del dott. [OSCURATO:PERSONA] nonché, per presa visione ed adesione, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore della controricorrente; 2.pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, senza che occorra provvedere sulle spese stante l’adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, u.c., c.p.c.; non trova applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra molte Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in