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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 23879/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 06LJV6U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lett le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Trieste, Sezione per il riesame, con ordinanza del 26/9/2023, depositata il 3/10/2023, ha accolto l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Trieste, in data 4/9/2023, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Trieste con la misura del divieto di dimora nei comuni della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al resto di cui agli artt. 12, commi 1, 3 lett. a) e c) e 3 ter lett. b), D.Lvo 286 del 1998.

Nello specifico il Tribunale ha ritenuto che, in assenza di novità, sul punto operasse il c.d. giudicato cautelare, ciò anche se l'imputata non aveva richiesto il riesame dell'ordinanza originaria.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 299 cod. proc. pen. evidenziando che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale sarebbe errata in quanto in ordine alla posizione della ricorrente, che non aveva proposto richiesta di riesame avverso l'ordinanza che ha applicato la misura, non opererebbe la preclusione del c.d. giudicato cautelare.

Sotto altro profilo, poi, la lettera da questa inviata, nella quale si assume la responsabilità dei fatti e mostra pentimento, sarebbe un elemento nuovo idoneo a modificare l'originaria valutazione in merito alla consistenza delle esigenze cautelari.

4. In data 8 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono e l'annullamento, considerato che allo stato il processo si è concluso e la sentenza è divenuta irrevocabile, deve essere pronunciato senza rinvio.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 299 cod. proc. pen. evidenziando che nel caso di specie nei confronti non della ricorrente non opererebbe la preclusione del c.d. giudicato cautelare in quanto questa non aveva proposto richiesta di riesame avverso l'ordinanza che ha originariamente applicato la misura.

La doglianza è fondata e l'ordinanza deve essere annullata.

Come correttamente evidenziato dalla difesa, infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 - 01; Sez.

U n. 14535 del 19/12/2006 dep. 2007, Librato, Rv. 235908 - 01; Sez.

U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213 - 01; Sez. 6, n. 16480 del 24/3/2021, Mancini, n.nn.) il "giudicato cautelare" si forma non sulla ordinanza di custodia non impugnata ma solo sul provvedimento emesso a seguito di giudizio di riesame.

Una stabilità della decisione, quindi, può essere riconosciuta solo dopo una fase di effettivo contraddittorio e non sul decisum del provvedimento emesso inaudita altera parte.

3. Dagli atti risulta che in data 29 settembre 2023 è stata pronunciata sentenza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Con la sentenza è stata applicata la pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione oltre alla multa di 24.000,00 euro.

La sentenza è divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2023.

In data 26 ottobre 2023 è stato emesso l'ordine di esecuzione per la pena residua di anni 2, mesi 9 ed euro 24.000,00 di multa.

4. La sopravvenuta irrevocabilità della sentenza e l'intervenuta emissione dell'ordine di esecuzione impone di disporre che l'annullamento sia senza rinvio.

Nella fase dell'esecuzione, infatti, il giudice della cautela e il Tribunale del riesame, chiamati a pronunciarsi in merito alla libertà dell'indagato e/o dell'imputato, non hanno alcuna competenza in ordine allo status detentivo del condannato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 06LJV6U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lett le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trieste, Sezione per il riesame, con ordinanza del 26/9/2023, depositata il 3/10/2023, ha accolto l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Trieste, in data 4/9/2023, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Trieste con la misura del divieto di dimora nei comuni della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al resto di cui agli artt. 12, commi 1, 3 lett. a) e c) e 3 ter lett. b), D.Lvo 286 del 1998. Nello specifico il Tribunale ha ritenuto che, in assenza di novità, sul punto operasse il c.d. giudicato cautelare, ciò anche se l'imputata non aveva richiesto il riesame dell'ordinanza originaria. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 299 cod. proc. pen. evidenziando che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale sarebbe errata in quanto in ordine alla posizione della ricorrente, che non aveva proposto richiesta di riesame avverso l'ordinanza che ha applicato la misura, non opererebbe la preclusione del c.d. giudicato cautelare. Sotto altro profilo, poi, la lettera da questa inviata, nella quale si assume la responsabilità dei fatti e mostra pentimento, sarebbe un elemento nuovo idoneo a modificare l'originaria valutazione in merito alla consistenza delle esigenze cautelari. 4. In data 8 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono e l'annullamento, considerato che allo stato il processo si è concluso e la sentenza è divenuta irrevocabile, deve essere pronunciato senza rinvio. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 299 cod. proc. pen. evidenziando che nel caso di specie nei confronti non della ricorrente non opererebbe la preclusione del c.d. giudicato cautelare in quanto questa non aveva proposto richiesta di riesame avverso l'ordinanza che ha originariamente applicato la misura. La doglianza è fondata e l'ordinanza deve essere annullata. Come correttamente evidenziato dalla difesa, infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 - 01; Sez. U n. 14535 del 19/12/2006 dep. 2007, Librato, Rv. 235908 - 01; Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213 - 01; Sez. 6, n. 16480 del 24/3/2021, Mancini, n.nn.) il "giudicato cautelare" si forma non sulla ordinanza di custodia non impugnata ma solo sul provvedimento emesso a seguito di giudizio di riesame. Una stabilità della decisione, quindi, può essere riconosciuta solo dopo una fase di effettivo contraddittorio e non sul decisum del provvedimento emesso inaudita altera parte. 3. Dagli atti risulta che in data 29 settembre 2023 è stata pronunciata sentenza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Con la sentenza è stata applicata la pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione oltre alla multa di 24.000,00 euro. La sentenza è divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2023. In data 26 ottobre 2023 è stato emesso l'ordine di esecuzione per la pena residua di anni 2, mesi 9 ed euro 24.000,00 di multa. 4. La sopravvenuta irrevocabilità della sentenza e l'intervenuta emissione dell'ordine di esecuzione impone di disporre che l'annullamento sia senza rinvio. Nella fase dell'esecuzione, infatti, il giudice della cautela e il Tribunale del riesame, chiamati a pronunciarsi in merito alla libertà dell'indagato e/o dell'imputato, non hanno alcuna competenza in ordine allo status detentivo del condannato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. C