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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38444/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale DOMENICO A.R.

SECCIA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - in funzione di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta a mezzo della quale era stata domandata la revoca dell'ordinanza della stessa Corte territoriale in data 27/02/2023, a mezzo della quale era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, in precedenza accordato a [OSCURATO:PERSONA].

1.1. L'istanza difensiva era fondata sul presupposto che, recando l'avviso di fissazione di udienza camerale l'errato nominativo "[OSCURATO:PERSONA]" (in luogo dell'esatta indicazione "[OSCURATO:PERSONA]"), l'[OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] - laddove l'odierno istante era al tempo detenuto - non avesse provveduto alla effettuazione di regolare notifica, non risultando colà in carico alcun soggetto identificato con il nominativo indicato.

1.2. Il provvedimento reiettivo, invece, valorizza il dato della mancata tempestiva proposizione dell'impugnazione, rispetto al suddetto provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, in uno alla non esperibilità - in siffatta situazione - dell'incidente di esecuzione, che in tal modo assumerebbe la incongrua funzione di mezzo di impugnazione extra ordinem.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 179 e 161 cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello di Napoli dichiarato la nullità dell'ordinanza, a mezzo della quale era stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, stante il difetto nella vocatio in ius del detenuto e la violazione del contraddittorio.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso.

Non è stato osservato, infatti, il disposto dell'art. 666 cod. proc. pen., che prescrive la comunicazione o notificazione alle parti ed ai difensori dell'avviso della data di udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso, stabilendo anche che l'udienza debba aver luogo con la necessaria partecipazione del difensore e del Pubblico ministero.

Il mancato avviso al ricorrente, dunque, integra una nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 178, lett. c, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO

1. Il ricorso è infondato.2.

È anzitutto noto l'insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come - allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, così deducendosi la sussistenza di un error in procedendo - la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudice di merito per giustificarla e quale che sia l'apparato motivazione esibito.

Deriva da ciò che la Corte di cassazione - in presenza di una doglianza di carattere processuale - può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la fondatezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo a posteriori (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).

3. Tanto chiarito, possono darsi per pacificamente accertati i fatti oggettivi emergenti dall'incarto processuale - posti a fondamento del ricorso e già sintetizzati in parte narrativa - ossia l'erronea indicazione nominativa del detenuto, contenuta nell'avviso di fissazione dell'udienza camerale e, consequenzialmente, la mancata effettuazione della notifica stessa, ad opera dell'[OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], laddove Nardelli era all'epoca detenuto.

4. Deve essere poi richiamato il consolidato principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale - nel procedimento di esecuzione - l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo; ciò per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza.

Tale nullità, quindi, travolge il provvedimento impugnato, che deve essere annullato senza rinvio, affinché nel nuovo procedimento camerale sia correttamente integrato il contraddittorio (si veda Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235).5.

Delineato il contesto oggettivo della vicenda e richiamare i principali ancoraggi ermeneutici di interesse, può passarsi all'esame della specifica questione dedotta.

5.1. Pacifico è, anzitutto, che la omessa convocazione dell'interessato - per l'udienza fissata in camera di consiglio - configuri una ipotesi di nullità assoluta e insanabile, a norma degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

L'udienza camerale, volta all'assunzione dei provvedimenti demandati dall'art. 674 cod. proc. pen. al giudice dell'esecuzione, infatti, postula l'osservanza delle modalità procedimentali dettate - con validità generale - dal precedente art. 666 cod. proc. pen., mancando una deroga similare a quella prevista, per altre competenze riservate allo stesso organo giurisdizionale, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.

Ebbene, il terzo comma di detta disposizione codicistica - salva l'ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta - prescrive espressamente la comunicazione o notificazione, alle parti ed ai difensori, dell'avviso della data di udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso, stabilendosi, quindi, al comma successivo, che l'udienza si debba svolgere con la necessaria partecipazione del difensore e del Pubblico ministero.

Deriva da tale complesso di norme che il mancato avviso al ricorrente - omissione riscontrata dal controllo degli atti, come detto consentito a questa Corte in caso di denunzia di vizi procedurali - integri una nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., implicante violazione del diritto di difesa a quegli assicurato (diritto che, nella specie, si concretizza nella menomazione del diritto personale di poter interloquire, secondo i modi consentiti dal quarto comma dell'art. 666 cod. proc. pen.)

5.2. è forse utile aggiungere, infine, che non conduce a difformi lumi il dato letterale dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., circoscritto alla persona dell-imputato", dal momento che la omessa citazione della parte interessata, in executivis, determina violazioni identiche - in punto di garanzie difensive prescritte a pena di nullità assoluta - rispetto a quelle derivanti dell'omessa citazione dell'imputato nel processo di cognizione (Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997; Sez. 2, n. 20904 del 03/04/2003, Giannini, Rv. 225089; Sez. 2, n. 28191 del 17/06/2003, Biemme, Rv. 225210; Sez. 2, n. 5495 del 17/11/1999, dep. 2000, Esposito, Rv. 216349).

6. Coglie nel segno, però, l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, laddove la Corte territoriale sottolinea la omessa tempestiva impugnazione - ad opera dell'interessato - del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; il giudice dell'esecuzione, correlativamente, evidenzia la impossibilità di porre rimedio alla dedotta nullità, attraverso l'esperimento di un nuovo incidente di esecuzione, che verrebbe così ad assumere la impropria veste del rimedio straordinario di impugnazione.

6.1. Occorre infatti considerare - nella concreta vicenda - il dato della ormai avvenuta formazione del cd. giudicato esecutivo, in ragione della mancata proposizione di una tempestiva impugnazione, da parte del condannato, a fronte dell'omessa notifica, ossia di un fatto processuale di tenore oggettivo, che era palesemente emergente dagli atti.

Opera insomma, nel procedimento di esecuzione, il principio dettato da Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453, a mente della quale: «In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa valutazione, da parte del giudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione non costituisce un "novum" suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante dal cd. giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l'impugnazione, in difetto della quale si configura un'ipotesi di acquiescenza alla decisione» (sulla medesima direttrice interpretativa si erano già posizionate Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358; Sez. 1, n. 40127 del 14/04/2011, Salzano, Rv. 251541).

6.2. La preclusione connessa alla formazione del cd. giudicato esecutivo, in sostanza, deve ritenersi non operante solo nel caso in cui vi sia la deduzione di dati conoscitivi nuovi, di fatto o di diritto, che siano - sotto il profilo temporale - sopravvenuti rispetto alla avversata decisione, oppure anche allorquando vi sia la prospettazione di elementi - pur preesistenti o coevi - mai valutati, neanche in via implicita, dal giudice dell'esecuzione (si veda anche Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786 - 01, secondo la quale: «La preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva»).

6.3. Dalla mancata tempestiva impugnazione dell'ordinanza, emessa dopo l'udienza tenutasi all'esito della irregolare formazione del contraddittorio, allora, è derivata la decadenza dell'interessato, rispetto alla possibilità di impugnare tale vizio procedurale, connesso alla mancata notifica, mediante la proposizione di un diverso incidente di esecuzione.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua I i .

P.Q.M.

Rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - in funzione di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta a mezzo della quale era stata domandata la revoca dell'ordinanza della stessa Corte territoriale in data 27/02/2023, a mezzo della quale era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, in precedenza accordato a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. L'istanza difensiva era fondata sul presupposto che, recando l'avviso di fissazione di udienza camerale l'errato nominativo "[OSCURATO:PERSONA]" (in luogo dell'esatta indicazione "[OSCURATO:PERSONA]"), l'[OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] - laddove l'odierno istante era al tempo detenuto - non avesse provveduto alla effettuazione di regolare notifica, non risultando colà in carico alcun soggetto identificato con il nominativo indicato. 1.2. Il provvedimento reiettivo, invece, valorizza il dato della mancata tempestiva proposizione dell'impugnazione, rispetto al suddetto provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, in uno alla non esperibilità - in siffatta situazione - dell'incidente di esecuzione, che in tal modo assumerebbe la incongrua funzione di mezzo di impugnazione extra ordinem. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 179 e 161 cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello di Napoli dichiarato la nullità dell'ordinanza, a mezzo della quale era stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, stante il difetto nella vocatio in ius del detenuto e la violazione del contraddittorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso. Non è stato osservato, infatti, il disposto dell'art. 666 cod. proc. pen., che prescrive la comunicazione o notificazione alle parti ed ai difensori dell'avviso della data di udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso, stabilendo anche che l'udienza debba aver luogo con la necessaria partecipazione del difensore e del Pubblico ministero. Il mancato avviso al ricorrente, dunque, integra una nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 178, lett. c, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO 1. Il ricorso è infondato.2. È anzitutto noto l'insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come - allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, così deducendosi la sussistenza di un error in procedendo - la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudice di merito per giustificarla e quale che sia l'apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che la Corte di cassazione - in presenza di una doglianza di carattere processuale - può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la fondatezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo a posteriori (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). 3. Tanto chiarito, possono darsi per pacificamente accertati i fatti oggettivi emergenti dall'incarto processuale - posti a fondamento del ricorso e già sintetizzati in parte narrativa - ossia l'erronea indicazione nominativa del detenuto, contenuta nell'avviso di fissazione dell'udienza camerale e, consequenzialmente, la mancata effettuazione della notifica stessa, ad opera dell'[OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], laddove Nardelli era all'epoca detenuto. 4. Deve essere poi richiamato il consolidato principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale - nel procedimento di esecuzione - l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo; ciò per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza. Tale nullità, quindi, travolge il provvedimento impugnato, che deve essere annullato senza rinvio, affinché nel nuovo procedimento camerale sia correttamente integrato il contraddittorio (si veda Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235).5. Delineato il contesto oggettivo della vicenda e richiamare i principali ancoraggi ermeneutici di interesse, può passarsi all'esame della specifica questione dedotta. 5.1. Pacifico è, anzitutto, che la omessa convocazione dell'interessato - per l'udienza fissata in camera di consiglio - configuri una ipotesi di nullità assoluta e insanabile, a norma degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. L'udienza camerale, volta all'assunzione dei provvedimenti demandati dall'art. 674 cod. proc. pen. al giudice dell'esecuzione, infatti, postula l'osservanza delle modalità procedimentali dettate - con validità generale - dal precedente art. 666 cod. proc. pen., mancando una deroga similare a quella prevista, per altre competenze riservate allo stesso organo giurisdizionale, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. Ebbene, il terzo comma di detta disposizione codicistica - salva l'ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta - prescrive espressamente la comunicazione o notificazione, alle parti ed ai difensori, dell'avviso della data di udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso, stabilendosi, quindi, al comma successivo, che l'udienza si debba svolgere con la necessaria partecipazione del difensore e del Pubblico ministero. Deriva da tale complesso di norme che il mancato avviso al ricorrente - omissione riscontrata dal controllo degli atti, come detto consentito a questa Corte in caso di denunzia di vizi procedurali - integri una nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., implicante violazione del diritto di difesa a quegli assicurato (diritto che, nella specie, si concretizza nella menomazione del diritto personale di poter interloquire, secondo i modi consentiti dal quarto comma dell'art. 666 cod. proc. pen.) 5.2. è forse utile aggiungere, infine, che non conduce a difformi lumi il dato letterale dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., circoscritto alla persona dell-imputato", dal momento che la omessa citazione della parte interessata, in executivis, determina violazioni identiche - in punto di garanzie difensive prescritte a pena di nullità assoluta - rispetto a quelle derivanti dell'omessa citazione dell'imputato nel processo di cognizione (Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997; Sez. 2, n. 20904 del 03/04/2003, Giannini, Rv. 225089; Sez. 2, n. 28191 del 17/06/2003, Biemme, Rv. 225210; Sez. 2, n. 5495 del 17/11/1999, dep. 2000, Esposito, Rv. 216349). 6. Coglie nel segno, però, l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, laddove la Corte territoriale sottolinea la omessa tempestiva impugnazione - ad opera dell'interessato - del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; il giudice dell'esecuzione, correlativamente, evidenzia la impossibilità di porre rimedio alla dedotta nullità, attraverso l'esperimento di un nuovo incidente di esecuzione, che verrebbe così ad assumere la impropria veste del rimedio straordinario di impugnazione. 6.1. Occorre infatti considerare - nella concreta vicenda - il dato della ormai avvenuta formazione del cd. giudicato esecutivo, in ragione della mancata proposizione di una tempestiva impugnazione, da parte del condannato, a fronte dell'omessa notifica, ossia di un fatto processuale di tenore oggettivo, che era palesemente emergente dagli atti. Opera insomma, nel procedimento di esecuzione, il principio dettato da Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453, a mente della quale: «In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa valutazione, da parte del giudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione non costituisce un "novum" suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante dal cd. giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l'impugnazione, in difetto della quale si configura un'ipotesi di acquiescenza alla decisione» (sulla medesima direttrice interpretativa si erano già posizionate Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358; Sez. 1, n. 40127 del 14/04/2011, Salzano, Rv. 251541). 6.2. La preclusione connessa alla formazione del cd. giudicato esecutivo, in sostanza, deve ritenersi non operante solo nel caso in cui vi sia la deduzione di dati conoscitivi nuovi, di fatto o di diritto, che siano - sotto il profilo temporale - sopravvenuti rispetto alla avversata decisione, oppure anche allorquando vi sia la prospettazione di elementi - pur preesistenti o coevi - mai valutati, neanche in via implicita, dal giudice dell'esecuzione (si veda anche Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786 - 01, secondo la quale: «La preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva»). 6.3. Dalla mancata tempestiva impugnazione dell'ordinanza, emessa dopo l'udienza tenutasi all'esito della irregolare formazione del contraddittorio, allora, è derivata la decadenza dell'interessato, rispetto alla possibilità di impugnare tale vizio procedurale, connesso alla mancata notifica, mediante la proposizione di un diverso incidente di esecuzione. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua I i . P.Q.M. Rigetta il ric
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