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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31570/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna del ricorrente per furto aggravato dall'esposizione dei beni alla pubblica fede; Considerato che, con il secondo motivo, l'imputato assume che è stata erroneamente riconosciuta l'aggravante dell'esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede anche se sugli stessi era apposta una placca antitaccheggio; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato poiché da parte della Corte territoriale è stata fatta corretta applicazione del consolidato principio secondo cui integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383 - 01); Considerato che, mediante il terzo motivo, si assume che il delitto doveva essere dichiarato improcedibile per assenza di querela; Ritenuto anche detto motivo manifestamente infondato, stante la presenza in atti della querela; Considerato che il quarto motivo non tiene conto che il ricorrente è stato già condannato per il delitto di furto tentato e non per quello di furto consumato; Considerato, rispetto al primo motivo, che il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata è esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile (ex multis, Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, Pozzi, Rv. 285067 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna del ricorrente per furto aggravato dall'esposizione dei beni alla pubblica fede; Considerato che, con il secondo motivo, l'imputato assume che è stata erroneamente riconosciuta l'aggravante dell'esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede anche se sugli stessi era apposta una placca antitaccheggio; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato poiché da parte della Corte territoriale è stata fatta corretta applicazione del consolidato principio secondo cui integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383 - 01); Considerato che, mediante il terzo motivo, si assume che il delitto doveva essere dichiarato improcedibile per assenza di querela; Ritenuto anche detto motivo manifestamente infondato, stante la presenza in atti della querela; Considerato che il quarto motivo non tiene conto che il ricorrente è stato già condannato per il delitto di furto tentato e non per quello di furto consumato; Considerato, rispetto al primo motivo, che il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata è esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile (ex multis, Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, Pozzi, Rv. 285067 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 31570/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris