Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:T:2024:221
Testo integrale del provvedimento
62023TJ0038_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 aprile 2024 –
IB / EUIPO
(causa T‑38/23) (
1
)
«Funzione pubblica – Funzionari – Invalidità totale e permanente – Rifiuto di riaprire il procedimento di invalidità – Articolo 266 TFUE – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta – Procedimento disciplinare – Revoca – Responsabilità»
1.
Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Annullamento di una decisione di chiudere un procedimento di invalidità senza esaminare l’effettività dell’invalidità – Obbligo dell’amministrazione di riprendere tale procedimento
(Art. 266 TFUE)
(v. punti 33, 37-41, 55, 62)
2.
Funzionari – Congedo di malattia – Giustificazione della malattia – Produzione di un certificato medico – Presunzione di regolarità dell’assenza – Inversione di tale presunzione – Presupposti
(Statuto dei funzionari, art. 59, § 1)
(v. punti 46-52)
3.
Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza che annulla una decisione di chiudere un procedimento di invalidità senza esaminare l’effettività dell’invalidità – Domanda di versamento delle indennità di invalidità non percepite – Carattere prematuro della domanda
(Art. 266 TFUE)
(v. punto 66)
4.
Ricorsi dei funzionari – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto – Nozione – Ricorso avente ad oggetto la legittimità di una decisione di non continuare un procedimento di invalidità – Inclusione
(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1)
(v. punti 67, 69)
5.
Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale – Danno legato alla situazione d’insicurezza, d’incertezza e di sgomento del ricorrente a causa del rifiuto di riprendere un procedimento di invalidità in esecuzione di una sentenza di annullamento
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 70-73)
6.
Funzionari – Invalidità – Commissione di invalidità – Composizione – Designazione dei medici – Designazione del terzo medico da parte del Tribunale nell’ambito di un procedimento giurisdizionale – Inammissibilità
(Statuto dei funzionari, allegato II, art. 7, § 3)
(v. punto 78)
Dispositivo
1)
La decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 aprile 2022 adottata in esecuzione della sentenza del 13 ottobre 2021, IB/EUIPO (T‑22/20), è annullata.
2)
L’EUIPO è condannato a versare a IB, a titolo del danno morale subìto, la somma di EUR 4000.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
L’EUIPO è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da IB nonché delle somme anticipate dalla cassa del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.
(
1
) GU c 223 del 26.6.2023.