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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:T:2024:221
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0038_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 aprile 2024 –

IB / EUIPO

(causa T‑38/23) ( 1 ) «Funzione pubblica – Funzionari – Invalidità totale e permanente – Rifiuto di riaprire il procedimento di invalidità – Articolo 266 TFUE – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta – Procedimento disciplinare – Revoca – Responsabilità»

1. Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Annullamento di una decisione di chiudere un procedimento di invalidità senza esaminare l’effettività dell’invalidità – Obbligo dell’amministrazione di riprendere tale procedimento (Art. 266 TFUE) (v. punti 33, 37-41, 55, 62)

2. Funzionari – Congedo di malattia – Giustificazione della malattia – Produzione di un certificato medico – Presunzione di regolarità dell’assenza – Inversione di tale presunzione – Presupposti (Statuto dei funzionari, art. 59, § 1) (v. punti 46-52)

3. Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza che annulla una decisione di chiudere un procedimento di invalidità senza esaminare l’effettività dell’invalidità – Domanda di versamento delle indennità di invalidità non percepite – Carattere prematuro della domanda (Art. 266 TFUE) (v. punto 66)

4. Ricorsi dei funzionari – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto – Nozione – Ricorso avente ad oggetto la legittimità di una decisione di non continuare un procedimento di invalidità – Inclusione (Statuto dei funzionari, art. 91, § 1) (v. punti 67, 69)

5. Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale – Danno legato alla situazione d’insicurezza, d’incertezza e di sgomento del ricorrente a causa del rifiuto di riprendere un procedimento di invalidità in esecuzione di una sentenza di annullamento (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 70-73)

6. Funzionari – Invalidità – Commissione di invalidità – Composizione – Designazione dei medici – Designazione del terzo medico da parte del Tribunale nell’ambito di un procedimento giurisdizionale – Inammissibilità (Statuto dei funzionari, allegato II, art. 7, § 3) (v. punto 78) Dispositivo 1) La decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 aprile 2022 adottata in esecuzione della sentenza del 13 ottobre 2021, IB/EUIPO (T‑22/20), è annullata. 2) L’EUIPO è condannato a versare a IB, a titolo del danno morale subìto, la somma di EUR 4000. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) L’EUIPO è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da IB nonché delle somme anticipate dalla cassa del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio. ( 1 ) GU c 223 del 26.6.2023.

62023TJ0038_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 aprile 2024 – IB / EUIPO (causa T‑38/23) ( 1 ) «Funzione pubblica – Funzionari – Invalidità totale e permanente – Rifiuto di riaprire il procedimento di invalidità – Articolo 266 TFUE – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta – Procedimento disciplinare – Revoca – Responsabilità» 1. Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Annullamento di una decisione di chiudere un procedimento di invalidità senza esaminare l’effettività dell’invalidità – Obbligo dell’amministrazione di riprendere tale procedimento (Art. 266 TFUE) (v. punti 33, 37-41, 55, 62) 2. Funzionari – Congedo di malattia – Giustificazione della malattia – Produzione di un certificato medico – Presunzione di regolarità dell’assenza – Inversione di tale presunzione – Presupposti (Statuto dei funzionari, art. 59, § 1) (v. punti 46-52) 3. Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza che annulla una decisione di chiudere un procedimento di invalidità senza esaminare l’effettività dell’invalidità – Domanda di versamento delle indennità di invalidità non percepite – Carattere prematuro della domanda (Art. 266 TFUE) (v. punto 66) 4. Ricorsi dei funzionari – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto – Nozione – Ricorso avente ad oggetto la legittimità di una decisione di non continuare un procedimento di invalidità – Inclusione (Statuto dei funzionari, art. 91, § 1) (v. punti 67, 69) 5. Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale – Danno legato alla situazione d’insicurezza, d’incertezza e di sgomento del ricorrente a causa del rifiuto di riprendere un procedimento di invalidità in esecuzione di una sentenza di annullamento (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 70-73) 6. Funzionari – Invalidità – Commissione di invalidità – Composizione – Designazione dei medici – Designazione del terzo medico da parte del Tribunale nell’ambito di un procedimento giurisdizionale – Inammissibilità (Statuto dei funzionari, allegato II, art. 7, § 3) (v. punto 78) Dispositivo 1) La decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 aprile 2022 adottata in esecuzione della sentenza del 13 ottobre 2021, IB/EUIPO (T‑22/20), è annullata. 2) L’EUIPO è condannato a versare a IB, a titolo del danno morale subìto, la somma di EUR 4000. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) L’EUIPO è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da IB nonché delle somme anticipate dalla cassa del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio. ( 1 ) GU c 223 del 26.6.2023.
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