CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 16059/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18579/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] 2020 S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 108; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C. E [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA]- sco Bonelli, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18, presso lo studio Grez e Associati; – controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Siena n. 5050/21, depositato il 26 maggio 2021. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18579/2021 Numero sezionale 4613/2022 Numero di raccolta generale 16059/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] 2000 S.r.l., cessionaria dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]- rativo di Chiusi e Montepulciano, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso il decreto del 26 maggio 2021, con cui il Tribunale di Siena ha rigettato l'opposizione proposta dalla cedente avverso lo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]- simo & C. e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'am- missione al passivo in via ipotecaria di un credito di Euro 228.384,23, già ammesso al passivo in via chirografaria, a titolo di rimborso di un mutuo fondiario concesso alla società fallita con atto del 30 settembre 2014; che il curatore del fallimento ha resistito con controricorso. Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., anche ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., censurando il decreto impu- gnato per aver ritenuto provata la natura solutoria dell'operazione di finan- ziamento, in quanto effettuata al solo scopo di sostituire con un credito ipo- tecario un preesistente credito chirografario derivante dallo scoperto di un conto anticipi fatture, senza considerare che il saldo passivo del conto era stato notevolmente ridotto con il contestuale accredito di un bonifico di Euro 131.455,46 effettuato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che al momento dell'eroga- zione del mutuo, avvenuta cinque anni prima della dichiarazione di fallimento, la società fallita non versava in stato di dissesto, e che non era stata fornita la prova della scientia decoctionis; che il motivo è infondato; che la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. non è infatti deducibile per far valere l'erronea valutazione di elementi istruttori da parte del giudice di merito, ma soltanto ove si alleghi che quest'ultimo, nel valutare una prova o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normativa, secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18579/2021 Numero sezionale 4613/2022 Numero di raccolta generale 16059/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attri- buisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. VI, 12/10/2021, n. 27847; Cass., Sez. III, 31/08/2020, n. 18092); che, anche a voler ritenere che, attraverso la deduzione dell'omessa va- lutazione dell'accreditamento effettuato sul conto corrente della società fal- lita, la ricorrente abbia inteso in realtà lamentare un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., dovrebbe ugualmente escludersi l'ammissibilità della censura, trattandosi di un elemento di fatto espressamente menzionato nel decreto impugnato, il quale ne ha tenuto conto ai fini della valutazione dell'esposizione debitoria della ricorrente al mo- mento della stipulazione del mutuo fondiario, e non essendo stato precisato, anche mediante la trascrizione dei pertinenti passi della relazione depositata dal c.t.u., in qual modo il predetto accreditamento abbia inciso sul saldo de- bitore del conto corrente; che, qualora poi si ritenga che, attraverso la deduzione dell'omesso ac- certamento dello stato d'insolvenza della società debitrice e della conoscenza dello stesso da parte della Banca, la ricorrente abbia inteso denunciare la violazione delle norme che disciplinano il profilo soggettivo dell'azione revo- catoria, dovrebbe invece escludersi la fondatezza della censura; che, poiché la dichiarazione d'inefficacia ha ad oggetto un'ipoteca con- cessa a garanzia di un credito preesistente in data anteriore al periodo cd. sospetto, non trova infatti applicazione, nella specie, la disciplina dettata dallo art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ma quella prevista dall'art. 2901 cod. civ., richiamata dall'art. 66 della legge fall., la quale non richiede la configu- rabilità di uno stato d'insolvenza del debitore, né la conoscenza dello stesso da parte del terzo, ma, ove si tratti di atti a titolo gratuito, tra i quali è com- presa anche la prestazione di garanzie non contestuali al sorgere del credito, soltanto la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio potenzialmente arrecato alle ragioni dei creditori (cfr. Cass., Sez. I, 2/04/2021, n. 9192; 19/ 11/2018, n. 28802; Cass., Sez. III, 8/05/2014, n. 9987); 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18579/2021 Numero sezionale 4613/2022 Numero di raccolta generale 16059/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 4/05/2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s