Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 78/2006
ECLI:EU:C:2006:412
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005CJ0262_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancato recepimento, nel termine previsto, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206, pag. 1)
[OSCURATO:PERSONA]
1) La Repubblica d'Austria, non avendo adottato nel termine previsto le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il completo recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.