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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08864/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, deducendo il travisamento della prova e la mancanza di dolo, sono manifestamente infondati poiché l'asserita omessa valutazione del teste Schintu, non incide sulla completezza e linearità della sentenza impugnata, complessivamente valutata, che a pag. 5 ha indicato le circostanze di fatto dalle quali dedurre la consapevolezza del Prevete della provenienza delittuosa del bene e che hanno consentito di superare l'argomentazione difensiva in base alla quale l'imputato avrebbe prelevato il motociclo in quanto identico a quello chiesto in prestito all'amico; considerato che il motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di lesioni volontarie deducendo per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per omessa valutazione di una prova decisiva ( un video fornito dalla difesa), non è consentito dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, deducendo il travisamento della prova e la mancanza di dolo, sono manifestamente infondati poiché l'asserita omessa valutazione del teste Schintu, non incide sulla completezza e linearità della sentenza impugnata, complessivamente valutata, che a pag. 5 ha indicato le circostanze di fatto dalle quali dedurre la consapevolezza del Prevete della provenienza delittuosa del bene e che hanno consentito di superare l'argomentazione difensiva in base alla quale l'imputato avrebbe prelevato il motociclo in quanto identico a quello chiesto in prestito all'amico; considerato che il motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di lesioni volontarie deducendo per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per omessa valutazione di una prova decisiva ( un video fornito dalla difesa), non è consentito dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2