Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 1987

Cassazione n. 47167/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/11/1987; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1981; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1978 avverso la sentenza del 10/03/2023 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con il quale gli imputati eccepiscono l'illegittimità della sentenza della Corte di appello di Lecce in data 10/03/2023, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Ritenuto in particolare che: il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto un asserito "eccessivo aumento di pena relativamente a due capi di imputazione", ma il relativo motivo di appello sul punto è superato dal concordato nel quale veniva richiesta una pena esattamente conforme a quella irrogata dal Giudice dell'appello; il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito una discrepanza tra la pena indicata in motivazione - più elevata - e quella riportata nel dispositivo, invece corretta in quanto conforme all'accordo intervenuto tra le parti: anni sei di reclusione; profilo, questo, in ordine al quale vi è una evidente mancanza di interesse in quanto nella specie rileva esclusivamente la pena indicata in dispositivo e l'eventuale errore materiale afferente la motivazione non può - attesa la inammissibilità del ricorso - essere corretto in questa sede ai sensi dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen.; il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], infine, ha dedotto che la Corte territoriale, nel recepire i concordati degli altri imputati, ha escluso la circostanza aggravante dell'art. 80 TU Stup. riferita alla più grave imputazione (art. 74 TU cit.) in quanto "la norma in esame prevede circostanze aggravanti del solo art. 73 d.P.R. n. 309/90 non anche del delitto associativo di c:ui all'art. 74 d.P.R. cit..

Pertanto, per il rispetto del principio di legalità della pena, tale circostanza va effettivamente esclusa dal più grave delitto di cui all'art. 74 DPR n. 309/90".

Nei confronti del Pierri - che non aveva formulato il motivo di appello sul punto - la circostanza aggravante è stata invece mantenuta, determinandosi a suo carico una "pena illegale".

Il vizio eccepito dall'imputato non sussiste, atteso che all'esito del giudizio di primo grado al predetto sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche "equivalenti alle contestate aggravanti" e che, a seguito dell'accordo delle parti, la Corte di appello ha determinato la pena a carico del Pierri esattamente nei termini dallo stesso richiesti.

E' dunque evidente che pur escludendosi l'aggravante dell'art. 80 rispetto alla fattispecie associativa, la pena non potrebbe comunque ritenersi illegale consideratolche pur eliminando detta aggravante la c:ommisurazione della pena non muterebbe, in ragione della contestazione dell'ulteriore aggravante di cui all'art. 74 comma 5 e del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e "le aggravanti" (complessivamente considerate).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/11/1987; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1981; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1978 avverso la sentenza del 10/03/2023 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con il quale gli imputati eccepiscono l'illegittimità della sentenza della Corte di appello di Lecce in data 10/03/2023, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Ritenuto in particolare che: il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto un asserito "eccessivo aumento di pena relativamente a due capi di imputazione", ma il relativo motivo di appello sul punto è superato dal concordato nel quale veniva richiesta una pena esattamente conforme a quella irrogata dal Giudice dell'appello; il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito una discrepanza tra la pena indicata in motivazione - più elevata - e quella riportata nel dispositivo, invece corretta in quanto conforme all'accordo intervenuto tra le parti: anni sei di reclusione; profilo, questo, in ordine al quale vi è una evidente mancanza di interesse in quanto nella specie rileva esclusivamente la pena indicata in dispositivo e l'eventuale errore materiale afferente la motivazione non può - attesa la inammissibilità del ricorso - essere corretto in questa sede ai sensi dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen.; il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], infine, ha dedotto che la Corte territoriale, nel recepire i concordati degli altri imputati, ha escluso la circostanza aggravante dell'art. 80 TU Stup. riferita alla più grave imputazione (art. 74 TU cit.) in quanto "la norma in esame prevede circostanze aggravanti del solo art. 73 d.P.R. n. 309/90 non anche del delitto associativo di c:ui all'art. 74 d.P.R. cit.. Pertanto, per il rispetto del principio di legalità della pena, tale circostanza va effettivamente esclusa dal più grave delitto di cui all'art. 74 DPR n. 309/90". Nei confronti del Pierri - che non aveva formulato il motivo di appello sul punto - la circostanza aggravante è stata invece mantenuta, determinandosi a suo carico una "pena illegale". Il vizio eccepito dall'imputato non sussiste, atteso che all'esito del giudizio di primo grado al predetto sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche "equivalenti alle contestate aggravanti" e che, a seguito dell'accordo delle parti, la Corte di appello ha determinato la pena a carico del Pierri esattamente nei termini dallo stesso richiesti. E' dunque evidente che pur escludendosi l'aggravante dell'art. 80 rispetto alla fattispecie associativa, la pena non potrebbe comunque ritenersi illegale consideratolche pur eliminando detta aggravante la c:ommisurazione della pena non muterebbe, in ragione della contestazione dell'ulteriore aggravante di cui all'art. 74 comma 5 e del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e "le aggravanti" (complessivamente considerate). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 47167/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris