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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48160/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; `.

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato sopra; Letta la memoria, e gli allegati alla memoria (tra cui Motivi di appello e motivi aggiunti all'appello), con cui il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, rifacendosi in particolare all'orientamento di legittimità che ritiene sufficiente il mutamento giurisprudenziale per costituire il novum in grado di superare la preclusione (Sez.

U, Sentenza n. 18288 del 21/01/2010, PG in proc Beschi, Rv. 246651), il mutamento giurisprudenziale consisterebbe nell'avvenuto riconoscimento della continuazione in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto che, in realtà, Condemi nell'istanza di incidente di esecuzione aveva chiesto l'applicazione della continuazione tra i reati dei capi d'imputazione A, E, L, M, ma di questi soltanto il capo E è commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; la contestazione per Condemi e Mutino per il reato associativo non è identica, perché a Condemi è contestata la partecipazione ad una associazione a delinquere (capo A), a Plutino il concorso esterno nella stessa (capo B); Ritenuto, in ogni caso, che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il giudice dell'esecuzione può fare applicazione della disciplina del reato continuato e del concorso formale di reati soltanto con riguardo a fatti oggetto di distinte sentenze di condanna (Sez. 7, Ordinanza n. 37394 del 29/03/2019, Licandro, Rv. 277415; Sez. 1, Sentenza n. 20169 del 22/01/2009, PG in proc.

Belcastro), talchè del tutto correttamente l'istanza, che chiedeva l'applicazione della continuazione interna tra reati oggetto della stessa sentenza di condanna, è stata dichiarata inammissibile, e sulla correttezza di tale decisione è irrilevante l'eventuale esistenza di circostanza non valutate a seguito della precedente istanza (quale la avvenuta concessione del beneficio a coimputato dei medesimi reati) che non avrebbero potuto comunque portare a diversa decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; `. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato sopra; Letta la memoria, e gli allegati alla memoria (tra cui Motivi di appello e motivi aggiunti all'appello), con cui il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, rifacendosi in particolare all'orientamento di legittimità che ritiene sufficiente il mutamento giurisprudenziale per costituire il novum in grado di superare la preclusione (Sez. U, Sentenza n. 18288 del 21/01/2010, PG in proc Beschi, Rv. 246651), il mutamento giurisprudenziale consisterebbe nell'avvenuto riconoscimento della continuazione in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto che, in realtà, Condemi nell'istanza di incidente di esecuzione aveva chiesto l'applicazione della continuazione tra i reati dei capi d'imputazione A, E, L, M, ma di questi soltanto il capo E è commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; la contestazione per Condemi e Mutino per il reato associativo non è identica, perché a Condemi è contestata la partecipazione ad una associazione a delinquere (capo A), a Plutino il concorso esterno nella stessa (capo B); Ritenuto, in ogni caso, che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il giudice dell'esecuzione può fare applicazione della disciplina del reato continuato e del concorso formale di reati soltanto con riguardo a fatti oggetto di distinte sentenze di condanna (Sez. 7, Ordinanza n. 37394 del 29/03/2019, Licandro, Rv. 277415; Sez. 1, Sentenza n. 20169 del 22/01/2009, PG in proc. Belcastro), talchè del tutto correttamente l'istanza, che chiedeva l'applicazione della continuazione interna tra reati oggetto della stessa sentenza di condanna, è stata dichiarata inammissibile, e sulla correttezza di tale decisione è irrilevante l'eventuale esistenza di circostanza non valutate a seguito della precedente istanza (quale la avvenuta concessione del beneficio a coimputato dei medesimi reati) che non avrebbero potuto comunque portare a diversa decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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