CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10612/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sv [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro temporeNumero registro generale 3603/2024Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 10612/2026Data pubblicazione 21/04/2026-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2344/2023depositata il 29/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La società [OSCURATO:SOCIETA] e la società [OSCURATO:PERSONA] edilizia hannostipulato con il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] una convenzione per lottizzare un'areaed eseguire le opere di urbanizzazione.A garanzia della esatta esecuzione di tale prestazione, la società Manta hastipulato con la società di assicurazioni SAS (ora [OSCURATO:SOCIETA]) una appositapolizza.Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], lamentando inadempimento, ha escusso la polizzaper l'intero suo ammontare (330 mila euro circa).E' stata poi la società [OSCURATO:SOCIETA] a citare in giudizio, davanti al [OSCURATO:PERSONA], le altre parti, ossia il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la societàManta affinché si accertasse che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva alcun diritto di rivalsa neisuoi confronti sulla base di quella polizza.1.1.- Si sono costituiti in giudizio i convenuti. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito chela [OSCURATO:SOCIETA] era cointestataria della convenzione di lottizzazione e dunqueobbligata in solido con l'altra società all'esatto adempimento delleprestazioni in quella convenzione previste. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] haproposto domanda riconvenzionale per far accertare l'inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] a e di Manta sc agli obblighi assunti con la convenzione e farlecondannare entrambe al risarcimento dei danni.E’ rimasta contumace Manta sc.Numero registro generale 3603/2024Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 10612/2026Data pubblicazione 21/04/20261.2.- Il Tribunale ha deciso nel senso che la [OSCURATO:SOCIETA], nonostante nonfosse contraente della convenzione, ne era tuttavia cointestataria, e dunqueobbligata in solido con la società contraente; ed ha quindi rigettato ladomanda principale. Ma ha altresì rigettato le domande riconvenzionali.1.3.- Ha proposto appello la società [OSCURATO:SOCIETA], e nel giudizio di secondogrado si sono nuovamente costituite [OSCURATO:SOCIETA] e Comune di [OSCURATO:SOCIETA], ed ènuovamente rimasta contumace Manta sc.La Corte di Appello di Bologna ha riformato la decisione di prime cure,negando ad [OSCURATO:SOCIETA] il diritto di regresso verso [OSCURATO:PERSONA]. srl.[OSCURATO:SOCIETA] ha dunque impugnato con ricorso per cassazione la decisione diappello, censurandola con due motivi, di cui ha chiesto il rigetto la [OSCURATO:SOCIETA].srl che ha notificato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio della decisione impugnata.Essa è basata su un motivo assorbente gli altri: che l'azione di regressopresuppone che il garante abbia effettivamente corrisposto la sommaprevista nella polizza al creditore. Secondo i giudici di appello invece non èstata fornita alcuna prova dell'avvenuto pagamento, e dunque la [OSCURATO:SOCIETA] spanon poteva di conseguenza pretenderne la restituzione con l'azione diregresso.2.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 360 n. 1La ricorrente lamenta che la ratio decidendi non è chiara, potendo essereintesa nel senso dell’esclusione in assoluto del diritto di rivalsa, quindi ancheper il futuro, ossia nella ipotesi in cui la ricorrente dovesse successivamenteversare la somma in argomento.[OSCURATO:PERSONA] prospetta questa tesi sul presupposto che la domanda diaccertamento negativo della società [OSCURATO:SOCIETA] era in realtà era ampia:essa mirava a far accertare l'inesistenza di un diritto di regresso anche nelNumero registro generale 3603/2024Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 10612/2026Data pubblicazione 21/04/2026futuro, ossia anche nella ipotesi in cui [OSCURATO:SOCIETA] versasse concretamente lasomma dovuta in base alla polizza.Scrive la ricorrente, infatti, che dalla lettura della decisione impugnata resta obiettivamente incerto se la statuizione giudiziale ivi contenutaescluda la titolarità in capo a UnipolSai di qualsivoglia diritto di rivalsa esurroga nei confronti di SV. anche una volta che la Compagnia dovessecorrispondere al Comune di [OSCURATO:SOCIETA] le somme escusse (p. 11).3.- ll motivo è inammissibile.La ricorrente non coglie la ratio decidendi.Infatti, pur avendo la società appellante posto entrambe le questioni, ossiapur avendo, da un lato, eccepito che il pagamento non era di fatto avvenutoe dunque non poteva essere esercitata l'azione di regresso, e, per altroverso, che in astratto neanche competeva alla [OSCURATO:SOCIETA] una tale azione;pur essendo la domanda formulata in modo cosi ampio, tuttavia, i giudici diappello hanno ritenuto assorbente la prima delle due censure: Talecircostanza risulta assorbente ai fini dell’esclusione del diritto di regresso orivalsa in capo a Unipolsai, rendendo superfluo l’esame di ogni ulteriorequestione prospettata in relazione 1949, 1950 e 1951 c.c. (p. 5 dellasentenza).L'altra questione, ossia se neanche in astratto (cioè a prescinderedall'avvenuto pagamento) alla [OSCURATO:SOCIETA] competa l'azione di regresso, èstata dichiarata assorbita.Dunque, non è possibile dire che non è chiaro quale accertamento passi ingiudicato, poiché è evidente quale esso sia: non si può esercitare il regressose non si è effettivamente versata la somma.L'altra questione, se il regresso non spetti neanche in astratto, neanchedopo aver pagato, è stata dichiarata assorbita.4.- Con il secondo motivo si prospetta omesso esame di un fatto controversoe decisivo.La questione è la seguente.Numero registro generale 3603/2024Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 10612/2026Data pubblicazione 21/04/2026La corte d’appello ha escluso altresì l'applicazione dell'art. 1953 c.c., checonsente al garante, anche se ancora non ha pagato, di agire verso ildebitore a determinate condizioni, tra cui quella che il debitore sia diventatoinsolvente.Eccepisce il ricorrente che la Corte di Appello ha negato la sussistenza diquei presupposti apoditticamente, senza tener conto che invece il fatto dellainsolvenza era stato allegato e dimostrato. Ed invece la Corte lo hatrascurato del tutto.Il motivo è infondato.La corte d’appello ha escluso che alcuno dei presupposti dell'art. 1953 c.c.si sia verificato- ed in presenza del quale il garante avrebbe avuto azione,non di regresso ma di rilievo (cautela) nei confronti del debitore- sulla basedella seguente motivazione: Ebbene nella fattispecie in esame non èstata allegata, e comunque all’evidenza non sussiste, alcuna delle condizionicontemplate da detta disposizione (p. 5 della sentenza).E tuttavia, la ricorrente non ha dimostrato che quel fatto fosse controverso,che è il presupposto del vizio di omesso esame.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA], seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00 (di cuieuro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 3603/2024Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 10612/2026Data pubblicazione 21/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/1/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]