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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23313/2022

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R.G. n. 13312/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata - ricorrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 711 /202 0 della Corte di appello di Milano depositata il 5 novembre2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte di appello di Milano ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato prescritti i contributi richiesti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività professionale svolta nell’anno 2011;

2. per quanto qui rileva, la Corte territorialeha ritenuto che la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello) integri quel “doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale”, ai fini dell'applicabilità dell’art. 2941, n. 8, c od . c iv . , sicché, avendo la professionista omesso di denunciare a ll’ I .N.P.S. l’attività professionale svolta nel 2011 ed avendo quindi posto in essere una condotta intenzionalmente diretta a occultare l’esistenza dell’obbligazione contributiva, il termine di prescrizione non iniziava a decorrere dal 9 luglio 201 2 , ma rimaneva sospeso ai sensi dell’art . 2948 cod. civ.;

3. a vverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando quattro motivi di censura;

4. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

6. la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, nonché del d.lgs. n. 462 del 1997, art. 1, e del d.lgs. n. 241 del 1997, art. 10, commi 1 e 2, per avere la Corte d’appello erroneamente individuato il dies a quo didecorrenza della prescrizione nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista in luogo che al la scadenza dei termini per il pagamento della contribuzionerelativa all’anno di riferimento;

2. con il secondo motivo la ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione della l . n. 388 del 2000, art. 116, circa la ritenuta sussistenza di una ipotesi di evasione contributiva , dovendosi escludere la configurabilità di un occultamento doloso imputabile al soggetto, il quale abbia regolarmente dichiarato i redditi percepiti , consentendo all’Amministrazione competente di evincere in qualsiasi momento il proprio credito, come di fattoavvenuto;

3. con il terzo motivo laricorrentededuce l’omessa pronuncia in merito all’illegittimità dellaproporzione delle sanzioni applicate;

4. con il quarto motivo la ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. inmerito alla condanna delle spese del primo e secondo grado di giudizio in relazione all’art. 360,comma primo, n.3 , c od. proc. civ. ;

5. il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso – nella parte in cui quest’ultimo è correlato al primo motivo sul punto del dolo so occultamento – è fondato , posto che la Corte di appello ha erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’interessatain luogo che al momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione relativa all’attività professionale svolta nell’anno precedente il termine di versamento, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, seco ndo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez.

L, 31/10/2018, n. 27950, Cass. Sez. 6-L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6 - L , 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp.att. cod. proc. civ.), che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez.

L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez-6-L, 14/10/28123), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 6 giugno del 2012 disposto fino al 9 luglio 2012 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2011;

6. quanto alla ritenuta sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l’operatività della causa (di sospensione) di cui all’art. 2941 n. 8 cod. civ.

«ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass. Sez.

L. 24/07/2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. Sez.

L. 13/10/2014, n. 21567);

7. tuttavia la sentenza impugnata non ha effettuato una valutazione di merito, bensì ha motivato il proprio convincimento sull’erroneo presupposto di una sorta diautomatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, automatismoche questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Sez. 6–L. 30/11/2021, n. 37529 e numerose altre ordinanze di questa Sezione);

8. in applicazione di taliprincipi, considerato che dalla stessa sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odierna ricorrente nel 2011 l’I.N.P.S. ha notificato l’avviso di addebito all’interessatain data 31 agosto 2017, la pretesa contributiva risulta prescritta anche considerando il differimento disposto dal citato d.m. del 2012;

9. pertanto, inaccoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso, nella parte correlata al primo motivo, assorbiti gli ulteriori motivi, deve essere cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l’accoglimento dell’opposizione proposta in primo grado dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito relativo alla contribuzione omessa nella Gestione separata per l’attività professionale svolta nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione;

10. la novità e la complessità delle questioni giuridiche in rilievo giustificanol’integrale compensazione fra le parti delle spese relative ai gradi di merito, mentre, considerata l’epoca d i consolidamento dell’orientamento di questa Corte, alla soccombenza nel presente giudizio di legittimità segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie iprimi due motivi, come in motivazione, assorbiti gli ulteriori motividi ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta in primo grado dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito relativo alla contribuzione omessa nella Gestione separata per l’attività professionale svolta nell’anno 2011per intervenuta prescrizione.

Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Compensa integralmente fra le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. n. 13312/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata - ricorrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 711 /202 0 della Corte di appello di Milano depositata il 5 novembre2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte di appello di Milano ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato prescritti i contributi richiesti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività professionale svolta nell’anno 2011; 2. per quanto qui rileva, la Corte territorialeha ritenuto che la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello) integri quel “doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale”, ai fini dell'applicabilità dell’art. 2941, n. 8, c od . c iv . , sicché, avendo la professionista omesso di denunciare a ll’ I .N.P.S. l’attività professionale svolta nel 2011 ed avendo quindi posto in essere una condotta intenzionalmente diretta a occultare l’esistenza dell’obbligazione contributiva, il termine di prescrizione non iniziava a decorrere dal 9 luglio 201 2 , ma rimaneva sospeso ai sensi dell’art . 2948 cod. civ.; 3. a vverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando quattro motivi di censura; 4. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 6. la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, nonché del d.lgs. n. 462 del 1997, art. 1, e del d.lgs. n. 241 del 1997, art. 10, commi 1 e 2, per avere la Corte d’appello erroneamente individuato il dies a quo didecorrenza della prescrizione nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista in luogo che al la scadenza dei termini per il pagamento della contribuzionerelativa all’anno di riferimento; 2. con il secondo motivo la ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione della l . n. 388 del 2000, art. 116, circa la ritenuta sussistenza di una ipotesi di evasione contributiva , dovendosi escludere la configurabilità di un occultamento doloso imputabile al soggetto, il quale abbia regolarmente dichiarato i redditi percepiti , consentendo all’Amministrazione competente di evincere in qualsiasi momento il proprio credito, come di fattoavvenuto; 3. con il terzo motivo laricorrentededuce l’omessa pronuncia in merito all’illegittimità dellaproporzione delle sanzioni applicate; 4. con il quarto motivo la ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. inmerito alla condanna delle spese del primo e secondo grado di giudizio in relazione all’art. 360,comma primo, n.3 , c od. proc. civ. ; 5. il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso – nella parte in cui quest’ultimo è correlato al primo motivo sul punto del dolo so occultamento – è fondato , posto che la Corte di appello ha erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’interessatain luogo che al momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione relativa all’attività professionale svolta nell’anno precedente il termine di versamento, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, seco ndo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez. L, 31/10/2018, n. 27950, Cass. Sez. 6-L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6 - L , 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp.att. cod. proc. civ.), che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez-6-L, 14/10/28123), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 6 giugno del 2012 disposto fino al 9 luglio 2012 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2011; 6. quanto alla ritenuta sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l’operatività della causa (di sospensione) di cui all’art. 2941 n. 8 cod. civ. «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass. Sez. L. 24/07/2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. Sez. L. 13/10/2014, n. 21567); 7. tuttavia la sentenza impugnata non ha effettuato una valutazione di merito, bensì ha motivato il proprio convincimento sull’erroneo presupposto di una sorta diautomatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, automatismoche questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Sez. 6–L. 30/11/2021, n. 37529 e numerose altre ordinanze di questa Sezione); 8. in applicazione di taliprincipi, considerato che dalla stessa sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odierna ricorrente nel 2011 l’I.N.P.S. ha notificato l’avviso di addebito all’interessatain data 31 agosto 2017, la pretesa contributiva risulta prescritta anche considerando il differimento disposto dal citato d.m. del 2012; 9. pertanto, inaccoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso, nella parte correlata al primo motivo, assorbiti gli ulteriori motivi, deve essere cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l’accoglimento dell’opposizione proposta in primo grado dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito relativo alla contribuzione omessa nella Gestione separata per l’attività professionale svolta nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione; 10. la novità e la complessità delle questioni giuridiche in rilievo giustificanol’integrale compensazione fra le parti delle spese relative ai gradi di merito, mentre, considerata l’epoca d i consolidamento dell’orientamento di questa Corte, alla soccombenza nel presente giudizio di legittimità segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie iprimi due motivi, come in motivazione, assorbiti gli ulteriori motividi ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta in primo grado dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito relativo alla contribuzione omessa nella Gestione separata per l’attività professionale svolta nell’anno 2011per intervenuta prescrizione. Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensa integralmente fra le
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