Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 12937/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, trattato ai sensi ex art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020; letta la dichiarazione del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 ottobre 2021, il tribunale di Bari ha rigettato l'i- stanza di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bari il 28 settembre 2021 e con la quale era stata applicata a costui la misura degli arresti donniciliari in relazione al delitto di inqui- namento ambientale in concorso con altri-

2. Avverso tale pronuncia il predetto ha presentato ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia denunciando: 1) violazione degli art. 452- bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.; 2) contraddittorietà, manifesta illogicità e\o carenza di motivazione; 3) violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 4.02.2022, depositata telematicamente presso la cancelleria di questa Se- zione, ha chiesto a questa Corte il rigetto del ricorso.

4. Con atto depositato telematicamente presso la cancelleria di questa Corte in data 10 febbraio 2022, la difesa del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, motivando detta rinuncia per carenza di interesse, attesa l'intervenuta definizione da parte del ricorrente della propria posizione processuale con sentenza di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., allegando la relativa sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Ed invero, dall'atto successivamente inviato dalla difesa del ricorrente emerge la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione proposta, atteso che, con sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Bari il 3 febbraio 2022, il ricor- rente ha definito la propria posizione attraverso il rito del patteggiannento, con conseguente declaratoria, a norma dell'art. 300, comma terzo, cod. proc. pen., di immediata perdita di efficacia della misura cautelare personale, oggetto del pro- posto ricorso.3.

Il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione so- praggiunto dopo la sua proposizione, esclude che alla dichiarazione di inammissi- bilità consegua la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e della san- zione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166; Sez.

U, n. 31524 del 14/7/2004, Litteri, Rv. 228168 ed altre succ. conf., da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, trattato ai sensi ex art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020; letta la dichiarazione del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 ottobre 2021, il tribunale di Bari ha rigettato l'i- stanza di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bari il 28 settembre 2021 e con la quale era stata applicata a costui la misura degli arresti donniciliari in relazione al delitto di inqui- namento ambientale in concorso con altri- 2. Avverso tale pronuncia il predetto ha presentato ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia denunciando: 1) violazione degli art. 452- bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.; 2) contraddittorietà, manifesta illogicità e\o carenza di motivazione; 3) violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 4.02.2022, depositata telematicamente presso la cancelleria di questa Se- zione, ha chiesto a questa Corte il rigetto del ricorso. 4. Con atto depositato telematicamente presso la cancelleria di questa Corte in data 10 febbraio 2022, la difesa del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, motivando detta rinuncia per carenza di interesse, attesa l'intervenuta definizione da parte del ricorrente della propria posizione processuale con sentenza di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., allegando la relativa sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Ed invero, dall'atto successivamente inviato dalla difesa del ricorrente emerge la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione proposta, atteso che, con sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Bari il 3 febbraio 2022, il ricor- rente ha definito la propria posizione attraverso il rito del patteggiannento, con conseguente declaratoria, a norma dell'art. 300, comma terzo, cod. proc. pen., di immediata perdita di efficacia della misura cautelare personale, oggetto del pro- posto ricorso.3. Il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione so- praggiunto dopo la sua proposizione, esclude che alla dichiarazione di inammissi- bilità consegua la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e della san- zione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166; Sez. U, n. 31524 del 14/7/2004, Litteri, Rv. 228168 ed altre succ. conf., da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 12937/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris