CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE MATERAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude per la competenza del Tribunale di Matera. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRANI, quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRANI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], come da nomina depositata in udienza, oltre che quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MATERA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], per delega orale, che si riporta alla memoria precedentemente depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Matera, nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, ha rilevato la violazione dell'art. 454, comma 2, cod. proc. pen., per il mancato deposito nel fascicolo delle indagini preliminari degli atti relativi alle intercettazioni contenuti nel fascicolo originariamente sottoposto a stralcio, atti, poi, posti a disposizione delle difese in sede dibattimentale. Ha, pertanto, dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato e disposto la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza. Citando al riguardo anche le innovazioni introdotte con decreto legge n. 161 del 2019, convertito dalla legge n. 7 del 2020, in tema di intercettazioni, e concludendo per la necessaria regressione del procedimento a seguito della rilevata omissione - pur nella consapevolezza di una linea giurisprudenziale contraria propendente per l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi - sulla base degli argomenti tratti da Sez. 2, n. 20125 del 2018, Rv. 272901, secondo cui vi sarebbe violazione del diritto di difesa riconducibile alla categoria della nullità generale a regime intermedio. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo non possibile la regressione, rilevando che, in casi come quello di specie, la difesa può fruire dello strumento della restituzione nel termine per recuperare eventualmente l'accesso ai riti alternativi e segnalando, infine, che alcuni imputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) erano stati rinviati a giudizio con altro decreto di giudizio immediato (emesso il 24.09.2020), non con quello dichiarato nullo (emesso il 12.11.2020). 3. E' stata presentata memoria difensiva nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nella quale si valorizza l'opzione ermeneutica del G.i.p., si insiste per l'accoglimento della stessa e, in via subordinata, avendo i provvedimenti dei giudici in conflitto evidenziato la sussistenza di un contrasto della giurisprudenza di legittimità in ordine alla tipologia di sanzione applicabile nel caso di mancata trasmissione di atti di indagine unitamente al decreto di giudizio immediato (o alla richiesta di rinvio a giudizio), la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza. 1.1. Si applica, invero, la disposizione dell'art. 28, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., che prevede che "qualora il contrasto sia tra il giudice dell'udienza preliminare e il giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo". Su tale ipotesi di conflitto si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 22 del 6/12/1991, dep. 1992, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 190248 (richiamando identico principio affermato anche dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 101 del 2/03/1991), per le quali, nonostante il criterio di prevalenza dettato dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. riguardi il contrasto fra giudice del dibattimento e giudice per l'udienza preliminare, lo stesso va applicato anche nei casi in cui il giudice per le indagini preliminari svolga una funzione pienamente sovrapponibile a quella \ propria del giudice per l'udienza preliminare, come quando emettek l'atto che consente al processo di progredire alla fase dibattimentale. Le Sezioni Unite hanno precisato che il principio vale soltanto "per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento e non per quelli non previsti e non consentiti". L'unica possibilità di escludere l'applicazione del criterio di prevalenza della decisione del giudice del dibattimento opera nel caso in cui questa sia affetta da abnormità, poiché in tale situazione, esulando il provvedimento dal sistema processuale perché non consentito e non previsto, le parti sono ammesse a proporre ricorso per cassazione ed il giudice per l'udienza preliminare non è costretto a subirne gli effetti, divenendo l'abnormità motivo di ammissibilità del conflitto ( àsé`. n. 43563 del 10/10/2013, confl. comp. in proc. Brognara, Rv. 257414). Rileva detta pronuncia che il criterio di prevalenza va inteso nel senso che la decisione che soccombe è quella conclusiva della fase delle indagini preliminari, che nel procedimento ordinario viene assunta all'esito dell'udienza preliminare, per cui se è annullato il provvedimento che dispone il giudizio, la disposizione impone al giudice dell'udienza preliminare, così anche a quello che ha disposto il giudizio immediato, di eliminare il vizio riscontrato dal giudice del dibattimento, senza che la Corte di cassazione possa stabilire se il vizio sia o meno effettivamente esistente. Con la disposizione dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., come chiarito dalla Relazione al Progetto preliminare del codice di rito, "si è voluto sottolineare che la disciplina dei conflitti mira a regolare la sfera della giurisdizione e della competenza, e non anche i dissensi tra gli uffici in ordine a situazioni diverse; in questi casi l'interesse ad una sollecita definizione del processo è parso preminente sull'interesse del giudice a non essere vincolato dalla statuizione di un altro giudice almeno nel caso in cui il giudice vincolante sia quello del dibattimento". La decisione del Tribunale di Matera di annullare il decreto di giudizio immediato senza dubbio rientrava nei poteri di detto giudice del dibattimento (che peraltro si è uniformato ad un orientamento giurisprudenziale in tal senso) e pertanto non può considerarsi abnorme (anche con riguardo alla regressione disposta nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero stati rinviati a giudizio con altro decreto di giudizio immediato), essendo al più illegittima in quanto la mancata allegazione degli atti relativi alle intercettazioni non è causa di nullità del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 21439 del 03/04/2019, G.i.p. Trib. Napoli, Rv. 275812). L'insussistenza della rilevata nullità non è però causa di abnormità ma espressione di potere proprio di quel giudice (Sez. U., n. 25957 del 26/03/32009, P.m. in proc. Toni, Rv. 243590). Con la conseguenza che, prevalendo la decisione del giudice del dibattimento, la competenza deve essere individuata in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza investito a seguito della disposta regressione, cui vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, l'il febbraio 2022 e Il Consigliere estensore