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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 18938/2024

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uente DECRETO il ricorso 6442-2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], intimata e [OSCURATO:PERSONA] intimata Avverso il decreto di omologa dell’8 ottobre 2020, pronunciato dal Tribunale di Latina nella causa iscritta al numero di RG 3191 del 2018, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; in difetto di attività difensiva delle parti evocate in causa, non si deve adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO il ricorso 6442-2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], intimata e [OSCURATO:PERSONA] intimata Avverso il decreto di omologa dell’8 ottobre 2020, pronunciato dal Tribunale di Latina nella causa iscritta al numero di RG 3191 del 2018, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; in difetto di attività difensiva delle parti evocate in causa, non si deve adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio.
Decreto Cassazione n. 18938/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris