CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22397/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 09/11/1978 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 19 giugno 2025 di conferma della condanna del Tribunale di Parto in ordine al reato di cui all'art. 451 cod. peri commesso il 21 ottobre 2015 Rilevato che il motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per non avere la Corte ritenuto il reato estinto per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato. Al termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 devono essere aggiunti i 1022 giorni di sospensione di cui alla scheda ex art. 165 bis disp. Att. cod. proc. pen. che trova riscontro nei verbali in atti ( del 26. 2028; del 24 maggio 2019 e del 15 febbraio 2022). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M