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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2020

Cassazione n. 43714/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Pretura di Paola, Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 9/02/1991, nonché con la sentenza del 27/05/1991 della Pretura di Cosenza, Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed infine con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 29/11/1991, irrevocabile dal 30/03/1993.

Detta Corte ha ritenuto, invero, la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., avendo Bevilacqua, entro il quinquennio dalla data di irrevocabilità delle prime due sentenze e precisamente il 31.08.91, commesso il delitto di furto giudicato con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 29/11/1991, divenuta definitiva il 30/03/1993; ed avendo Bevilacqua entro il quinquennio dalla data di irrevocabilità di detta ultima sentenza e precisamente il 24.8.96 commesso il delitto di furto giudicato con la sentenza in data 26/08/1996 della Pretura di Lagonegro, irrevocabile l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso detta ordinanza Bevilacqua, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e in particolare lamentando che la Corte di appello aveva revocato la sospensione condizionale in relazione alla presunta violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. e rilevando che nel caso di specie i limiti di cui all'art. 63 cod. pen. (anni due) non erano stati superati dal cumulo delle pene precedentemente di volta in volta irrogate, pari nel complesso ad anni 1 e mesi 5, nonché deducendo l'intervenuta estinzione delle pene correlate alle predette sentenze in relazione al decorso del termine prescrizionale, che avrebbe imposto al Giudice dell'esecuzione di non accogliere le richieste di revoca.

Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

A parte l'assoluta genericità del motivo di impugnazione che deduce violazione di legge ma non indica la norma che si assume violata, va, invero, osservato che: - nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156; in senso conforme Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279053); - in detti casi non si pone il problema della conoscibilità da parte del giudice della cognizione, che ha riconosciuto il beneficio, della causa ostativa alla concessione dello stesso, che, invece, riguarda solo la violazione dell'art. 164 cod. pen. (si veda Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015 - dep. 15/09/2015, P.M. in proc.

Longo, Rv. 264381, secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione);- la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione (Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv.263973); - infine, anche una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, depositata il 20/05/2020, Petrucci, Rv. 278980).

Nel caso in esame per il delitto che giustifica la revoca delle sospensioni condizionali delle pene di cui alle prime due sentenze è intervenuta condanna a pena la cui sospensione condizionale è stata revocata per effetto di una quarta sentenza.

E' inammissibile il rilievo sulla estinzione delle pene per prescrizione, in quanto non solo non dedotto precedentemente (il procedimento di esecuzione, pur non avendo natura di giudizio di impugnazione e caratterizzandosi, invece, come procedimento di prima istanza in cui non vige il principio devolutivo, deve rispettare il principio della domanda e, quindi, porsi come lo strumento attraverso il quale il giudice si limita a decidere sulla richiesta dell'istante : Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Rv. 254095; si veda anche sez. 6, n.1579 del 24/04/1998, Rv. 211712, secondo cui il giudice della esecuzione esercita la sua funzione su domanda di parte, non potendo provvedere d'ufficio), ma manifestamente infondato, non potendo aver luogo detta estinzione ai sensi dell'art. 172, ultimo comma, cod. pen., risultando invero il ricorrente recidivo ai sensi dell'art. 99, cpv. cod. pen. 2.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Pretura di Paola, Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 9/02/1991, nonché con la sentenza del 27/05/1991 della Pretura di Cosenza, Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed infine con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 29/11/1991, irrevocabile dal 30/03/1993. Detta Corte ha ritenuto, invero, la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., avendo Bevilacqua, entro il quinquennio dalla data di irrevocabilità delle prime due sentenze e precisamente il 31.08.91, commesso il delitto di furto giudicato con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 29/11/1991, divenuta definitiva il 30/03/1993; ed avendo Bevilacqua entro il quinquennio dalla data di irrevocabilità di detta ultima sentenza e precisamente il 24.8.96 commesso il delitto di furto giudicato con la sentenza in data 26/08/1996 della Pretura di Lagonegro, irrevocabile l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso detta ordinanza Bevilacqua, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e in particolare lamentando che la Corte di appello aveva revocato la sospensione condizionale in relazione alla presunta violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. e rilevando che nel caso di specie i limiti di cui all'art. 63 cod. pen. (anni due) non erano stati superati dal cumulo delle pene precedentemente di volta in volta irrogate, pari nel complesso ad anni 1 e mesi 5, nonché deducendo l'intervenuta estinzione delle pene correlate alle predette sentenze in relazione al decorso del termine prescrizionale, che avrebbe imposto al Giudice dell'esecuzione di non accogliere le richieste di revoca. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. A parte l'assoluta genericità del motivo di impugnazione che deduce violazione di legge ma non indica la norma che si assume violata, va, invero, osservato che: - nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156; in senso conforme Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279053); - in detti casi non si pone il problema della conoscibilità da parte del giudice della cognizione, che ha riconosciuto il beneficio, della causa ostativa alla concessione dello stesso, che, invece, riguarda solo la violazione dell'art. 164 cod. pen. (si veda Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 - dep. 15/09/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381, secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione);- la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione (Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv.263973); - infine, anche una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, depositata il 20/05/2020, Petrucci, Rv. 278980). Nel caso in esame per il delitto che giustifica la revoca delle sospensioni condizionali delle pene di cui alle prime due sentenze è intervenuta condanna a pena la cui sospensione condizionale è stata revocata per effetto di una quarta sentenza. E' inammissibile il rilievo sulla estinzione delle pene per prescrizione, in quanto non solo non dedotto precedentemente (il procedimento di esecuzione, pur non avendo natura di giudizio di impugnazione e caratterizzandosi, invece, come procedimento di prima istanza in cui non vige il principio devolutivo, deve rispettare il principio della domanda e, quindi, porsi come lo strumento attraverso il quale il giudice si limita a decidere sulla richiesta dell'istante : Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Rv. 254095; si veda anche sez. 6, n.1579 del 24/04/1998, Rv. 211712, secondo cui il giudice della esecuzione esercita la sua funzione su domanda di parte, non potendo provvedere d'ufficio), ma manifestamente infondato, non potendo aver luogo detta estinzione ai sensi dell'art. 172, ultimo comma, cod. pen., risultando invero il ricorrente recidivo ai sensi dell'art. 99, cpv. cod. pen. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor