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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 09618/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 22 luglio 2022 il Tribunale del riesame di Latina ha parzialmente accolto il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] avverso il decreto dei Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina del 14 giugno 2022 - con il quale è stato disposto il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie dell'indagata - finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 410.123,77, ritenuto il profitto dei reati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 1-6, per gli anni di imposta dal 2015 al 2020, commessi quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) - o in caso di insufficienza o inesistenza delle stesse, per equivalente sui beni dell'indagata [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].

Il Tribunale del riesame ha disposto la restituzione della somma di euro 55.513,60 e confermato nel resto il decreto genetico. 2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata.

2.1. Con il primo motivo - dal titolo «sui gravi indizi di colpevolezza e periculum in mora» - si chiede l'annullamento del provvedimento cautelare ritenendo che i gravi indizi di colpevolezza non siano sussistenti perché il quadro accusatorio, quanto meno per la parte relativa ad alcune associazioni sportive ed all'anno 2015, già oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, risulterebbe smentito dalla sentenza n. 560 del 2022 della Commissione tributaria provinciale di Latina.

Dopo aver riportato la motivazione del decreto genetico, si sostiene che sarebbe incomprensibile che la disponibilità delle somme di denaro sui conti personali della ricorrente possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

Ove l'ipotesi accusatoria fosse dimostrata, il provento del reato sarebbe stato realizzato dalla società e non dalla amministratrice.

Pertanto, si chiede l'annullamento del decreto di sequestro perché operato direttamente sui beni personali della legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., mentre non sarebbe stata documentata la riconducibilità delle somme sequestrate all'ipotesi di reato.

2.2. Con il secondo motivo, dal titolo «sul fumus commissi delicti», si deduce che nel provvedimento impugnato vi sarebbe un generico e acritico richiamo di stile a quanto ipotizzato dal giudice per le indagini preliminari.

2.3. Con il terzo motivo si eccepisce la «Nullità del sequestro».

Dopo aver riportato la motivazione dell'ordinanza impugnata, si rileva che il sequestro sarebbe stato disposto direttamente nei confronti del legale rappresentante dell'ente senza che sia stato disposto il sequestro preventivo principalmente sui beni della società.

Nel decreto di sequestro preventivo mancherebbe la motivazione sul tentativo di reperire beni costituenti il profitto del reato presso la società; inoltre, nei confronti della società non sarebbe stato emesso alcun provvedimento di sequestro.

2.4. Con il quarto motivo si deduce che il decreto di sequestro sarebbe stato emesso per somme non confiscabili.

Nel computo della determinazione del profitto andrebbero espunti i crediti Iva e gli omessi versamenti Ires relativi all'anno d'imposta 2015 e alle fatture ASD Fondi calcio e 5 EAD [OSCURATO:PERSONA], sulla somma imponibile complessiva di C 54.000, già oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, poiché tale avviso di accertamento sarebbe stato annullato con la sentenza n.560 del 2012 della Commissione tributaria provinciale di Latina che avrebbe accertato che i costi di sponsorizzazione erano tutti riconducibili ai criteri di cui all'art. 90 della legge 289 del 2002.

Per il 2016 sarebbe pervenuto altro accertamento che sarà oggetto di impugnazione.

2.5. Con il quinto motivo si eccepisce che il decreto di sequestro non sarebbe stato mai notificato alla società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen. 1.1.

Il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. è ammissibile solo per violazione di legge: nel ricorso, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., non si indicano neanche le norme di legge che sarebbero state violate.

1.2. Inoltre, il primo ed il secondo motivo sono inammissibili ex art. 581 cod. proc. pen. perché la contestazione della sussistenza del fumus commissi delicti è generica e di merito, essendo stata richiamata una decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina senza spiegare in alcun modo la correlazione con l'ipotesi accusatoria.

Le argomentazioni sull'insussistenza del periculum in mora concernono, poi, il decreto genetico e non l'ordinanza impugnata, sicché il motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca: non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.

1.3. Il terzo motivo, con cui si eccepisce la «Nullità del sequestro», è inammissibile perché non sono state indicate le norme violate.

Inoltre, contrariamente a quanto si rappresenta nel ricorso, il Tribunale del riesame ha parzialmente accolto l'impugnazione ed ha disposto la restituzione della somma di euro 55.513,60 all'indagata; ha confermato il solo sequestro preventivo ber equivalente nei confronti dell'indagata, per un importo pari alla differenza tra l'entità del profitto e le somme sequestrate alla società; ha correttamente ritenuto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto potesse essere eseguito solo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e non della legale rappresentante.

Di conseguenza, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è stato eseguito proprio sull'importo del profitto non rinvenuto nelle casse societarie, rispetto al decreto genetico emesso per entrambe le ipotesi di sequestro preventivo.

1.4. Anche il quarto motivo è inammissibile per genericità.

Con il motivo non si spiega in modo chiaro perché la decisione della commissione tributaria inciderebbe sulla sussistenza, almeno in parte, sul profitto confiscabile, né se si tratti degli stessi fatti; inoltre, la giurisprudenza citata dal ricorrente si riferisce ai cd. sgravio fiscale conseguente all'annullamento, e non al mero annullamento dell'avviso di accertamento.

1.5. L'ultimo motivo è inammissibile per la mancanza di legittimazione, poiché il riesame ed il ricorso per cassazione sono stati proposti in proprio dall'indagata e non quale legale rappresentante della società.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna litericorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 22 luglio 2022 il Tribunale del riesame di Latina ha parzialmente accolto il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] avverso il decreto dei Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina del 14 giugno 2022 - con il quale è stato disposto il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie dell'indagata - finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 410.123,77, ritenuto il profitto dei reati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 1-6, per gli anni di imposta dal 2015 al 2020, commessi quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) - o in caso di insufficienza o inesistenza delle stesse, per equivalente sui beni dell'indagata [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. Il Tribunale del riesame ha disposto la restituzione della somma di euro 55.513,60 e confermato nel resto il decreto genetico. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata. 2.1. Con il primo motivo - dal titolo «sui gravi indizi di colpevolezza e periculum in mora» - si chiede l'annullamento del provvedimento cautelare ritenendo che i gravi indizi di colpevolezza non siano sussistenti perché il quadro accusatorio, quanto meno per la parte relativa ad alcune associazioni sportive ed all'anno 2015, già oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, risulterebbe smentito dalla sentenza n. 560 del 2022 della Commissione tributaria provinciale di Latina. Dopo aver riportato la motivazione del decreto genetico, si sostiene che sarebbe incomprensibile che la disponibilità delle somme di denaro sui conti personali della ricorrente possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Ove l'ipotesi accusatoria fosse dimostrata, il provento del reato sarebbe stato realizzato dalla società e non dalla amministratrice. Pertanto, si chiede l'annullamento del decreto di sequestro perché operato direttamente sui beni personali della legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., mentre non sarebbe stata documentata la riconducibilità delle somme sequestrate all'ipotesi di reato. 2.2. Con il secondo motivo, dal titolo «sul fumus commissi delicti», si deduce che nel provvedimento impugnato vi sarebbe un generico e acritico richiamo di stile a quanto ipotizzato dal giudice per le indagini preliminari. 2.3. Con il terzo motivo si eccepisce la «Nullità del sequestro». Dopo aver riportato la motivazione dell'ordinanza impugnata, si rileva che il sequestro sarebbe stato disposto direttamente nei confronti del legale rappresentante dell'ente senza che sia stato disposto il sequestro preventivo principalmente sui beni della società. Nel decreto di sequestro preventivo mancherebbe la motivazione sul tentativo di reperire beni costituenti il profitto del reato presso la società; inoltre, nei confronti della società non sarebbe stato emesso alcun provvedimento di sequestro. 2.4. Con il quarto motivo si deduce che il decreto di sequestro sarebbe stato emesso per somme non confiscabili. Nel computo della determinazione del profitto andrebbero espunti i crediti Iva e gli omessi versamenti Ires relativi all'anno d'imposta 2015 e alle fatture ASD Fondi calcio e 5 EAD [OSCURATO:PERSONA], sulla somma imponibile complessiva di C 54.000, già oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, poiché tale avviso di accertamento sarebbe stato annullato con la sentenza n.560 del 2012 della Commissione tributaria provinciale di Latina che avrebbe accertato che i costi di sponsorizzazione erano tutti riconducibili ai criteri di cui all'art. 90 della legge 289 del 2002. Per il 2016 sarebbe pervenuto altro accertamento che sarà oggetto di impugnazione. 2.5. Con il quinto motivo si eccepisce che il decreto di sequestro non sarebbe stato mai notificato alla società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen. 1.1. Il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. è ammissibile solo per violazione di legge: nel ricorso, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., non si indicano neanche le norme di legge che sarebbero state violate. 1.2. Inoltre, il primo ed il secondo motivo sono inammissibili ex art. 581 cod. proc. pen. perché la contestazione della sussistenza del fumus commissi delicti è generica e di merito, essendo stata richiamata una decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina senza spiegare in alcun modo la correlazione con l'ipotesi accusatoria. Le argomentazioni sull'insussistenza del periculum in mora concernono, poi, il decreto genetico e non l'ordinanza impugnata, sicché il motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca: non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. 1.3. Il terzo motivo, con cui si eccepisce la «Nullità del sequestro», è inammissibile perché non sono state indicate le norme violate. Inoltre, contrariamente a quanto si rappresenta nel ricorso, il Tribunale del riesame ha parzialmente accolto l'impugnazione ed ha disposto la restituzione della somma di euro 55.513,60 all'indagata; ha confermato il solo sequestro preventivo ber equivalente nei confronti dell'indagata, per un importo pari alla differenza tra l'entità del profitto e le somme sequestrate alla società; ha correttamente ritenuto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto potesse essere eseguito solo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e non della legale rappresentante. Di conseguenza, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è stato eseguito proprio sull'importo del profitto non rinvenuto nelle casse societarie, rispetto al decreto genetico emesso per entrambe le ipotesi di sequestro preventivo. 1.4. Anche il quarto motivo è inammissibile per genericità. Con il motivo non si spiega in modo chiaro perché la decisione della commissione tributaria inciderebbe sulla sussistenza, almeno in parte, sul profitto confiscabile, né se si tratti degli stessi fatti; inoltre, la giurisprudenza citata dal ricorrente si riferisce ai cd. sgravio fiscale conseguente all'annullamento, e non al mero annullamento dell'avviso di accertamento. 1.5. L'ultimo motivo è inammissibile per la mancanza di legittimazione, poiché il riesame ed il ricorso per cassazione sono stati proposti in proprio dall'indagata e non quale legale rappresentante della società. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna litericorrente al pagamento delle spese processuali e della s
Decreto Cassazione n. 09618/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris