CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 38328/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI COSENZAe dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CANADA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Cosenza, in qualità di giudice di appello, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Cosenza, in data 11.6.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati in rubrica ascrittigli, assolveva il suddetto imputato dai reati in questione, con la formula perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, con autonomi atti di impugnazione, la parte civile e il pubblico ministro presso il tribunale ordinario di Cosenza, deducendo vizi di motivazione. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, posto che, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reati rientranti nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. Ciò vale anche per il ricorso del pubblico ministero, che pur deducendo formalmente il vizio di erronea applicazione della legge penale, aggredisce in realtà, con rilievi peraltro di natura fattuale, il percorso argomentativo seguito dal giudice di secondo grado. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della sola parte civile ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente parte civile al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma lì 8.6.2021. Il Consigliere