CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 novembre 1977
Cassazione n. 25555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Procura Generale della Repubblica di Bologna nel procedimento a carico di 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il 21/11/1977 in Tunisia avverso la sentenza del 14/01/2026 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza. 03-kRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in oggetto, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna disponeva non doversi procedere, perché il fatto non sussiste, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.) (capo C). 2. Avverso la sentenza in oggetto ha presentato ricorso il Procuratore Generale di Bologna, il quale preliminarmente specifica che all'imputato era stato contestato non solo il reato in oggetto (capo C), ma anche l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), perché deteneva illecitamente 23,13 g di cocaina e li occultava in una siepe del giardino presso il quale fu trovato, ai fini del successivo recupero da parte di altra persona, per il successivo spaccio. Quindi, premette altresì che: - erroneamente la motivazione ha fatto riferimento alla "richiesta di rinvio a giudizio" formulata dal Pubblico ministero nei confronti dell'imputato in data 14 gennaio 2026, posto che, su richiesta del Pubblico Ministero, era stato emesso decreto di giudizio immediato, il 3 settembre 2025; - il 4 ottobre 2025 il Pubblico ministero esprimeva consenso alla definizione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] con richiesta di applicazione della pena (mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa), con riferimento all'imputazione di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (capo A), e richiesta di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'imputazione per evasione (capo C); - il 7 ottobre 2025 il Tribunale emetteva avviso di fissazione dell'udienza per la data del 14 gennaio 2026, per decidere sul rito alternativo richiesto dall'imputato; - l'udienza camerale dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del 14 gennaio 2026 ex art. 444 cod. proc. pen - e non l'udienza preliminare - si concludeva con sentenza di patteggiamento per il capo (A) relativo alla detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. per l'evasione (capo C); - il dispositivo di sentenza letto nella stessa data per il reato di evasione (capo C) reca il riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. "perché il fatto non sussiste"; - separata sentenza di patteggiamento era invece emessa per la detenzione ai fini di spaccio (capo A); - sino al momento della pronuncia, il procedimento era dunque unico per tutti i reati ascritti e soltanto per motivi tecnici - patteggiamento per un reato e proscioglimento per l'altro - furono pronunciate altrettante sentenze per ciascun capo di imputazione (A e C); 2- la sentenza di proscioglimento impugnata non è stata emessa in udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen. Il ricorrente - non trattandosi di sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. - precisa, quindi, che la sentenza non era appellabile, giacché risulta pur sempre emessa, con concorde richiesta di proscioglimento formulata dalle parti, nell'ambito del patteggiamento, sicché anche la pronuncia di proscioglimento non si sottrae all'operatività dell'art. 448, comma 2, cod. proc. pen., che prevede, quale rimedio, il solo ricorso in Cassazione. Tuttavia, aggiunge, non sono nel caso di specie applicabili í limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in base a quanto stabilito in Sez. 3, n. 36221 del 06/06/2019, Muzzolini, Rv. 277612, per cui «In tema di patteggiamento, la sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto emessa, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito dell'esame dell'istanza di applicazione della pena, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è impugnabile con ricorso per cassazione per tutti i vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., non essendo applicabili i limiti alla rinuncia dei motivi previsti dalla norma citata soltanto per l'impugnazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.». Ciò detto, con un motivo unico, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, gravemente carente e manifestamente illogica, a fronte dei dati risultanti da: il verbale di arresto del 5 giugno 2025; il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di autorizzazione all'allontanamento del luogo degli arresti domiciliari; le dichiarazioni confessorie rese nell'udienza di convalida dell'arresto dall'[OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha testualmente affermato: «Occorre rilevare come - in aderenza a quanto sostenuto dal difensore e recepito dal pubblico ministero, in sede di negoziazione della pena per il reato di detenzione di stupefacente - ben possa ritenersi che l'imputato avesse semplicemente sostato presso il parco pubblico lungo il tragitto per recarsi presso la stazione ferroviaria; con conseguente necessità di emettere, sin d'ora, una pronuncia liberatoria per insussistenza del fatto». Ma la motivazione è carente, poiché non consente di comprendere il fatto negli elementi spazio-temporali e di verificare il ragionamento svolto, né tiene conto degli atti, da cui si desumeva la realizzazione del delitto di evasione di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen., avendo l'imputato strumentalizzato la sua uscita alla ripresa della sua attività di spaccio. Infatti, premesso che [OSCURATO:PERSONA] si trovava agli arresti domiciliari per un'imputazione relativa alla legge sugli stupefacenti, egli era stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione per recarsi al lavoro in una data fascia oraria. Chiamò verso le 8.00 il Commissariato per avvertire che stava uscendo per recarsi 3al lavoro. Tuttavia, gli operanti, già appostati all'esterno della sua abitazione (lo avevano visto in precedenza fuori casa in un orario in cui avrebbe dovuto essere al lavoro, e precisamente uscire da alcuni giardini in bicicletta per poi fermarsi in un bar dove consumava un pasto con altra persona), lo notarono: entrare nei medesimi giardini; accomodarsi su una panchina nello stesso luogo in cui era già stato precedentemente; intrattenere una conversazione telefonica; avvicinarsi alla recinzione del parco vicino ad un'uscita dei giardini; estrarre dal borsello un involucro e occultarlo nella siepe; tornare alla panchina dove intratteneva una seconda telefonata in lingua araba e dove veniva fermato dagli operanti proprio mentre sopraggiungeva, in bicicletta, la medesima persona già precedentemente vista in sua compagnia (l'involucro risultava contenere plurime confezioni di cocaina, mentre un bilancino di precisione era successivamente sequestrato presso la sua abitazione). L'[OSCURATO:PERSONA], oltretutto, ammetteva (parzialmente) il fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dal momento che il ricorrente sembra in alcuni punti suggerire che il non luogo a procedere ex art. 129 cod. proc. pen. per il delitto di evasione (capo C) sarebbe stato pronunciato in sede di patteggiamento, va preliminarmente chiarito che così non è stato. Nel provvedimento impugnato si afferma, in termini quasi testuali, come, in aderenza a quanto sostenuto dal difensore e recepito dal pubblico ministero in sede di negoziazione della pena per il reato di detenzione di stupefacenti, ben possa ritenersi che l'imputato avesse semplicemente sostato presso il parco pubblico lungo il tragitto per recarsi presso la stazione ferroviaria, con conseguente esclusione del reato di evasione. Tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari, nella «sentenza di non doversi procedere ex art. 129 cod. pen.» - distinta rispetto a quella pronunciata ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato in materia di droga -, richiama espressamente l'art. 425 cod. proc. pen. Né tale riferimento può ritenersi erroneo, come dedotto dal ricorrente, anche in considerazione del fatto che l'adesione alla pena concordata presuppone che l'imputato affermi la sua responsabilità (prescindendo dalle risalenti controversie sul relativo "riconoscimento"): con la conseguenza che l'accordo verte necessariamente soltanto sul residuale profilo sanzionatorio, nel rispetto dei criteri normativamente previsti. In proposito, va precisato che, d'altronde, nel caso di specie, nulla ostava ad un c.d. patteggiamento parziale; e ciò, quand'anche si aderisca alla tesi di legittimità (oltretutto non univoca) che lo reputa inammissibile. 4Tale impostazione - secondo cui non è possibile avanzare richiesta di patteggiamento soltanto per alcuni dei reati contestati all'interno di uno stesso procedimento - si basa infatti su ragioni di economia processuale (diversamente, frustrandosi la finalità deflattiva del rito), ma individua pur sempre un'eccezione nel caso in cui l'azione penale sia stata esercitata nei confronti del medesimo imputato per fatti tra loro non connessi, o che comunque non potrebbero essere nemmeno riuniti ai sensi dell'art. 17, cod. proc. pen., nel qual caso la separata definizione è utile alla speditezza del processo (Sez. 3, n. 10109 del 21/01/2016, Composto, Rv. 266249; cfr. altresì Sez. 2, n. 11284 del 06/12/2012, dep. 2013, Hounaini, Rv. 255301. L'orientamento risale quantomeno a Sez. 3, n. 47 del 07/11/1997, dep. 1998, Renco, Rv. 209664). E, nel caso concreto, si era al cospetto di mera connessione funzionale (art. 12, lett. c, cod. proc. pen.), con la conseguenza che era possibile separare i due procedimenti (per evasione e per droga) per trattarli distintamente, come accaduto. 2. Ciò precisato, la questione è "quale rito avrebbe dovuto seguire il Giudice nella definizione del procedimento con non luogo a procedere ex art. 129 cod. proc. pen.". In proposito, infatti, va rilevato come, nella vicenda concreta, la richiesta di applicazione concordata della pena si fosse innestata - come poc'anzi precisato, per il solo reato di droga - sul giudizio immediato. E va altresì ricordato che questo rito notoriamente presuppone che la prova (deve intendersi: della responsabilità del reo) appaia evidente (art. 453, comma 1, cod. proc. pen.), poiché soltanto tale presupposto giustifica la rinuncia all'udienza preliminare, alla relativa scansione procedurale e alle forme di contraddittorio per essa previste. 2.1. Ove, insomma, il pubblico ministero reputi la prova evidente, può chiedere il giudizio immediato al giudice e questi, se ravvisa l'indicato presupposto, accoglie la richiesta; diversamente, la respinge, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero (art. 455 comma 1, cod. proc. pen.) per la prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie. Tertium non datur, i poteri del giudice risultando, in definitiva, compressi nell'ambito di siffatta alternativa. Che quella proposta sia l'unica interpretazione plausibile, d'altronde, è confermato, sul piano sistematico, dall'art. 455, comma 1-bis, cod. proc. pen., il quale dispone che, nelle ipotesi in cui il pubblico ministero abbia chiesto il giudizio immediato per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare (art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen.), là 5dove l'ordinanza che dispone la custodia cautelare sia stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice è tenuto a rigettare la richiesta del pubblico ministero, non prospettandosi per lui alcuna altra possibilità. E trova un altro riscontro, sempre sul piano testuale, nella disciplina dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., là dove individua in termini netti i percorsi procedimentali suscettibili di innestarsi sul giudizio immediato, precisando come il decreto che lo dispone debba contenere l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 (oltre che la sospensione del procedimento con messa alla prova e - a seguito dell'introduzione del comma 2-bis, ad opera del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 - l'accesso ai programmi di giustizia riparativa) e in tal modo irregimentandone i possibili esiti. 2.2. Se è così, deve concludersi che, nel caso di specie, difettava radicalmente in capo al Giudice il potere di pronunciare la sentenza di non doversi procedere ex art. 129 cod. proc. pen. per il delitto di evasione, configurandosi un'ipotesi di incompetenza funzionale che dà luogo ad una nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio altresì in questa sede di legittimità. 4. La sentenza va, per tale ragione, annullata senza rinvio. P.Q P.Q.M