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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36432/2022

Testo disponibile della fonte

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1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Fabio, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , Agenzia delle Entrate -Riscossione -intimati - avverso la sentenza n. 1067/2021del Tribunale di Bari depositata l’8 aprile 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:1. il Tribunale di Bari ha respinto l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’intimazione di pagamento n. 01420189005445619000;

2. per quanto qui rileva, il giudice ha ritenuto rituale la notifica dell’avviso di addebito eseguita presso indirizzo diverso dalla residenza anagraficae ricevuta da persona non convivente, in quanto l’indirizzo utilizzato era stato tratto dalla banca dati consultata dall’I.N.P.S. ( in particolare: anagrafe tributaria), in difetto di idonea prova da parte dell’interessato della non riferibilità a sé della persona che aveva ricevuto l’atto;

3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneex art. 111 Cost. articolando tre motivi di censura ;

4. l’I.N.P.S. e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha nno svolto attività difensiva;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:

1. con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell’ art.2728 cod. civ., per avere il giudice vinto la presunzione delle risultanze anagrafiche in difetto di elementi idonei.

In particolare, il Tribunale di Bariavrebbe errato nel ritenere valida ed efficace la notifica dell’avviso di addebito ( quale atto prodromico dell’intimazione di pagamento impugnata) eseguita in data 16 gennaio 2017 in località Noicattaro , all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 4 , in quanto l ’opponente - destinatario aveva fornito la prova: 1) di non aver mai avuto la residenza in Noicattaro alla [OSCURATO:PERSONA] n.4 tramite la produzione del certificato di residenza storico, rilasciato il 15 marzo 2018, dal quale si evinceva che il Diserio è stato iscritto all’Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Noicattaro sin dal 23maggio 1973 alla via Carmine 270 scala B); 2) di non aver mai avuto alcun rapporto di familiarità e/o convivenza con la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] – vale a dire colei cui risultava consegnato l’ avviso di addebito in contestazione – con la produzione, su espresso provvedimento del Tribunale, del certificato di famiglia storico della predetta Climaco, dal quale si evince che mai il Diserio aveva fatto parte del suo nucleo familiare, mentre nessuna prova contraria era stata fornita dall’ente impositore in ordine al rapporto di familiarità e/o convivenza con colei alla quale venne materialmente consegnato l’avviso di addebito.

Pertanto, doveva reputarsi illegittima la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la notifica dell’avviso di addebito validamente eseguita «a fronte sia della mancanza di univocità nei dati concernenti la residenza anagrafica dell’odierno ricorrente, sia del difetto di prova circa la presunta “estraneità” della ricevente rispetto al destinatario»;

2. con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 7, comma 3,della l.n. 892 del 19 80 , in ordin e alla consegna avvenuta a persona diversa dal destinatario, senza rispetta re la citata disposizione normativa, in quanto nel corso del giudizio l’I.N.P.S. non aveva prodotto la cosiddetta “comunicazione di avvenuta notifica al destinatario”,cui non era stato consegnato l’avviso di addebito;

3. con il terzo motivo parte ricorrente deduce la violazione dall’art. 3 della l. n. 241del 1990 e dall’art. 7, comma 2, della l. n. 212del 2000, per avere il Tribunale respinto l’eccezione di nullità della intimazione di pagamento per carenza di motivazione e per omessa allegazione dell’avviso di addebito;

4. il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi, in quanto il Tribunale ha ritenuto di superare la presunzione relativaalle risultanze anagrafiche in ragione di un doppio salto logico: il primo relativo alla notifica presso un indirizzo risultante dalla banca dati consultata dall’I.N.P.S. (Anagrafe Tributaria) (« ivi leggendosi che dal 29.07.15 al 06.09.18 il ricorrente ha avuto la residenza in via Siciliano n. 4») divergente da quello risultante dal certificato di residenza storico (via Carmine 270), rimasto immutato nel periodo in questione; il secondo, relativo alla ricezione della notificazione da parte di tale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6, non convivente con il destinatario, come accertato in esito a precisa disposizioneistruttoria del Tribunale, sul mero rilievo che poteva «verosimilmente trattarsi di una vicina di casa rispetto al civico di via Siciliano n. 4, ove è stata effettuata la notifica».

Ne consegue che il ragionamento seguito dal Tribunale per superare la valenza presuntiva delle risultanze anagrafiche non è stato sviluppato in base ad indizi gravi, precisi e concordanti, ma ha finito per addossare al destinatario l’onere di provare l’assenza di riferibilità a sé dell’avvenutanotifica, benché la stessa sia stata effettuata presso un indirizzo diverso da quello di residenza e tramite consegna a persona non solo non convivente, ma neppure rinvenuta al medesimo indirizzo utilizzato per la notifica.

Risulta, pertanto, fondata la dedotta violazione dell’art. 2728 cod. civ., come da precedente di questa Corte cui si ritiene di dare continuità (Cass. Sez.

L, 16/11/2018, n. 29635), secondo cui «qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta»;

5. pertanto, la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa rinviata al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica, anche per le spese del giudizio di legit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Fabio, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , Agenzia delle Entrate -Riscossione -intimati - avverso la sentenza n. 1067/2021del Tribunale di Bari depositata l’8 aprile 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. il Tribunale di Bari ha respinto l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’intimazione di pagamento n. 01420189005445619000; 2. per quanto qui rileva, il giudice ha ritenuto rituale la notifica dell’avviso di addebito eseguita presso indirizzo diverso dalla residenza anagraficae ricevuta da persona non convivente, in quanto l’indirizzo utilizzato era stato tratto dalla banca dati consultata dall’I.N.P.S. ( in particolare: anagrafe tributaria), in difetto di idonea prova da parte dell’interessato della non riferibilità a sé della persona che aveva ricevuto l’atto; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneex art. 111 Cost. articolando tre motivi di censura ; 4. l’I.N.P.S. e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha nno svolto attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell’ art.2728 cod. civ., per avere il giudice vinto la presunzione delle risultanze anagrafiche in difetto di elementi idonei. In particolare, il Tribunale di Bariavrebbe errato nel ritenere valida ed efficace la notifica dell’avviso di addebito ( quale atto prodromico dell’intimazione di pagamento impugnata) eseguita in data 16 gennaio 2017 in località Noicattaro , all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 4 , in quanto l ’opponente - destinatario aveva fornito la prova: 1) di non aver mai avuto la residenza in Noicattaro alla [OSCURATO:PERSONA] n.4 tramite la produzione del certificato di residenza storico, rilasciato il 15 marzo 2018, dal quale si evinceva che il Diserio è stato iscritto all’Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Noicattaro sin dal 23maggio 1973 alla via Carmine 270 scala B); 2) di non aver mai avuto alcun rapporto di familiarità e/o convivenza con la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] – vale a dire colei cui risultava consegnato l’ avviso di addebito in contestazione – con la produzione, su espresso provvedimento del Tribunale, del certificato di famiglia storico della predetta Climaco, dal quale si evince che mai il Diserio aveva fatto parte del suo nucleo familiare, mentre nessuna prova contraria era stata fornita dall’ente impositore in ordine al rapporto di familiarità e/o convivenza con colei alla quale venne materialmente consegnato l’avviso di addebito. Pertanto, doveva reputarsi illegittima la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la notifica dell’avviso di addebito validamente eseguita «a fronte sia della mancanza di univocità nei dati concernenti la residenza anagrafica dell’odierno ricorrente, sia del difetto di prova circa la presunta “estraneità” della ricevente rispetto al destinatario»; 2. con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 7, comma 3,della l.n. 892 del 19 80 , in ordin e alla consegna avvenuta a persona diversa dal destinatario, senza rispetta re la citata disposizione normativa, in quanto nel corso del giudizio l’I.N.P.S. non aveva prodotto la cosiddetta “comunicazione di avvenuta notifica al destinatario”,cui non era stato consegnato l’avviso di addebito; 3. con il terzo motivo parte ricorrente deduce la violazione dall’art. 3 della l. n. 241del 1990 e dall’art. 7, comma 2, della l. n. 212del 2000, per avere il Tribunale respinto l’eccezione di nullità della intimazione di pagamento per carenza di motivazione e per omessa allegazione dell’avviso di addebito; 4. il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi, in quanto il Tribunale ha ritenuto di superare la presunzione relativaalle risultanze anagrafiche in ragione di un doppio salto logico: il primo relativo alla notifica presso un indirizzo risultante dalla banca dati consultata dall’I.N.P.S. (Anagrafe Tributaria) (« ivi leggendosi che dal 29.07.15 al 06.09.18 il ricorrente ha avuto la residenza in via Siciliano n. 4») divergente da quello risultante dal certificato di residenza storico (via Carmine 270), rimasto immutato nel periodo in questione; il secondo, relativo alla ricezione della notificazione da parte di tale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6, non convivente con il destinatario, come accertato in esito a precisa disposizioneistruttoria del Tribunale, sul mero rilievo che poteva «verosimilmente trattarsi di una vicina di casa rispetto al civico di via Siciliano n. 4, ove è stata effettuata la notifica». Ne consegue che il ragionamento seguito dal Tribunale per superare la valenza presuntiva delle risultanze anagrafiche non è stato sviluppato in base ad indizi gravi, precisi e concordanti, ma ha finito per addossare al destinatario l’onere di provare l’assenza di riferibilità a sé dell’avvenutanotifica, benché la stessa sia stata effettuata presso un indirizzo diverso da quello di residenza e tramite consegna a persona non solo non convivente, ma neppure rinvenuta al medesimo indirizzo utilizzato per la notifica. Risulta, pertanto, fondata la dedotta violazione dell’art. 2728 cod. civ., come da precedente di questa Corte cui si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. L, 16/11/2018, n. 29635), secondo cui «qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta»; 5. pertanto, la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa rinviata al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica, anche per le spese del giudizio di legit
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