CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 32252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 11961/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con il primo motivo violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva nel biennio, con il secondo violazione di legge e/o vizio motiva-zionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., con un terzo vizio di motivazione in punto di diniego delle cir-costanze attenuanti generiche e, infine, formula eccezione di intervenuta impro-cedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu-tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces-saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte-nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 2.1 Quanto alla recidiva nel biennio la Corte territoriale ha già evidenziato che, diversamente da quanto opina la Difesa, dai verbali presenti in atti (in parti-colare da quello redatto dalla legione dei Carabinieri di Noia nel 15/09/2019) ri-sulta che il provvedimento di revoca della patente è stato notificato all'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alle 21:35, dalla Stazione di Piazzolla di Noia. E che, quanto alla guida senza patente del 23/07/2018 (concretizzante la recidiva nel biennio) risulta ac-certata con decreto penale del 07/02/2019 divenuto irrevocabile il 04/03/2019 e dunque in data antecedente ai fatti per cui si procede in questa sede (commessi il 15.9.2019). Risultano, dunque, manifestamente infondate le tesi difensive, riba-dite in questa sede, ancorate all'assenza di precedenti analoghe violazioni ovvero alla mancanza di irrevocabilità delle stesse. E, come rileva la Corte territoriale, risultano destituite di ogni fondamento si presentano, infine, le tesi difensive volte ad accreditare una programmazione unitaria delle violazioni commesse allo scopo di non tenere conto delle violazioni successive alla prima ai sensi dell'art. 8-bis I. 689/1981 risultando ostativo, a tacere altro, l'ampio intervallo temporale sussi-stente tra le due violazioni in questione pari a quasi due anni. 2N. 11961/2026 R.G. 2.2. Manifestamente infondato è il motivo afferente alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., motivatamente negata dai giudici del gravame del merito sul rilievo che l'offesa dei fatti in contestazione non rientra tra le ipotesi di parti-colare tenuità secondo i criteri di cui all'art. 131-bis cod. pen., tenendo conto delle modalità della condotta e della significatività dei danno o del pericolo (guida senza patente di un veicolo) nonché della abitualità del comportamento (soggetto gra-vato già da due ulteriori condotta di guida senza patente accertate irrevocabil-mente nonché da molteplici ulteriori condanne per diversi delitti). La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com-plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Costituisce, peraltro, ius receptum (cfr. ex multis Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01; Sez. 7 n. 9349 del 19/02/2025, Cassar, non mass.; Sez. 7 ord. 10911 del 10/03/2026, [OSCURATO:PERSONA], non mass. ) che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è appli-cabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio. 2.3. Il terzo motivo afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da suf-ficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e il ricorso, in particolare, non si confronta con la motivazione offerta a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche negate sul motivato rilievo che a ciò ostano le circostanze del fatto, nonché la personalità dell'agente (gravato già da due ulteriori condotta di guida senza patente accertate irrevocabilmente nonché da molteplici ulteriori condanne per diversi delitti. Il provvedimento impugnato, pertanto, appare collocarsi nell'alveo del co-stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces-sione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi-derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con 3N. 11961/2026 R.G. esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). Ne _deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. Manifestamente infondato, infine, è il motivo afferente all'improcedibilità, che non trova applicazione trattandosi di fatti antecedenti al 1 gennaio 2020. I reati per cui, si procede non erano prescritti all'atto dell'emanazione della sentenza impugnata, e non lo sono nemmeno oggi, in quanto, commessi nel set-tembre 2019, ricadono sotto le previsioni della c.d. [OSCURATO:PERSONA] che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicem-bre 2019, data successivamente alla quale l'intera disciplina è stata innovata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 ha introdotto un termine di sospensione decor-rente dalla data di scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudi-zio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi e un'ulteriore sospensione, sempre per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo dena sentenza definitiva. (cfr. sul punto Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Ponchetti, Rv. Rv. 288175 - 01). Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta in-fondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugna-zione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, Nic-coli, Rv. 239400; Sez. U, n. 23428 del 2/03/2005, Bracale, Rv. 231164;) Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 4N. 11961/2026 R.G. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 14/07/2026 [OSCURATO:PERSONA] este re Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] CE L L.F 2 0 AGO 2026 L'ASSISTENTE tP ZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ,,,hir ge .hu• 5