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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34437/2026

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appello di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;letta per l’imputato la memoria degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anzi,che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 24 marzo 2026 la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza emessa in data 10 maggio 2024 dal Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] che aveva prosciolto, perché non punibile per particolaretenuità del fatto, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 169 d.lgs. n. 42 del2004, consistente nell’aver ordinato, in qualità di dirigente del settore dei LavoriPubblici e Patrimonio del Comune di Marcianise e Responsabile unico delprocedimento, dei lavori di tinteggiatura della sala attigua alla sala consiliare e direalizzazione di due pareti divisorie in cartongesso di circa due metri adelimitazione di altri uffici comunali, nel palazzo municipale di Marcianise,sottoposto a tutela diretta dei Beni culturali, ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs.n. 42 del 2004, senza il titolo abilitativo e l’autorizzazione della Soprintendenza.2.Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di due motivi.Deduce, con il primo, l’erronea applicazione dell’art. 521 cod. proc. pen.,come interpretato ai sensi dell’art. 6, par. 4, della Direttiva 2012/12/UE, e l’art.522 cod. proc. pen., per aver confermato la Corte di appello di Napoli, conmotivazione apparente, la sentenza impugnata, ritenendo che la derubricazionedel reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 in quello di cui all’art. 169 d.lgs.42 del 2004, direttamente in sentenza, non aveva leso il diritto di difesa.Lamenta, con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione,perché la Corte territoriale, reiterando l’errore già commesso dal Tribunale cheaveva modificato il titolo di reato riqualificandolo in una fattispecie in concreto piùgrave, quanto alla formula di proscioglimento, per l’impossibilità di applicare lacausa di estinzione di cui agli art. 37 e 45 d.P.R. n. 380 del 2001, aveva omessoqualsivoglia motivazione in ordine alla qualificazione del fatto nel reato ai sensidell’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, secondo l’originaria contestazione, in luogo deldiverso reato, riconosciuto esclusivamente in sentenza, di cui all’art. 169 d.lgs. n.42 del 2004.Lamenta, in particolare, che la Corte territoriale, nel confermare ilproscioglimento con la formula prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non avevainteso confrontarsi con i principi della giurisprudenza sovranazionale sulcontraddittorio, non aveva valutato l’esistenza di una causa estintiva dellacondotta del reato inizialmente contestato, non valevole, invece, per l’ipotesicontravvenzionale in cui si era inteso riqualificare il fatto, si era limitata adaffermare che l’esercizio del diritto di difesa non era stato menomato per via dellaproposizione dell’atto d’impugnazione senza esplicare, tuttavia, in che modo, in ungrado di giudizio volto alla critica della sentenza impugnata, sarebbe statopossibile far riespandere il diritto di difesa, irrimediabilmente leso con lariqualificazione unilaterale del fatto in assenza di contraddittorio.

Aggiunge che,proprio perché la violazione dell’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 prevedeval’estinzione per la sanatoria, la scelta del primo Giudice, confermata dalla Corte diappello, si qualificava come una modifica in pejus.Invoca l’applicazione dell’art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001 e ricorda che l’art.45 d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che l’azione penale relativa alle violazioniedilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativiin sanatoria di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001.

Il rilascio del permesso insanatoria, infatti, estingue i reati contravvenzionali previsti dalle normeurbanistiche vigenti.

Come dichiarato dal teste nella propria deposizione e comeevidenziato dal consulente di parte nelle sue note tecniche, nel caso in esame sisarebbe dovuta depositare una semplice SCIA, per cui, ai sensi dell’art. 37, comma6, d.P.R. n. 380 del 2001, la mancata segnalazione non comportava l’applicazionedelle sanzioni di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001.

Precisa, infine, chel’estinzione per intervenuta sanatoria con doppia conformità, di cui agli art. 36 e45 d.P.R. n. 380 del 2001, si riferiva all’ipotesi di assenza o difformità del permessoa costruire e non già al mancato deposito della SCIA ovvero alla realizzazione diopere difformi dalla stessa.

In ogni caso, quand’anche si fosse ritenuto che le operefossero realizzabili esclusivamente a seguito dell’ottenimento del premesso acostruire, la sanatoria ottenuta ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380 del2001 e accertata ai sensi del precedente art. 36, avrebbe comunque determinatol’estinzione della contravvenzione ai sensi dell’art. 45 d.P.R. n. 380 del 2001.In conclusione, sostiene che la Corte territoriale, appurato che il Tribunaleaveva compiuto una riqualificazione in pejus, in assenza di contraddittorio,avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza per difetto di correlazione tral’accusa e la sentenza ovvero, in subordine, ripristinare, ai sensi dell’art. 597 cod.proc. pen., l’imputazione originaria e, in riforma della sentenza di primo grado,pronunciare l’assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato”,mentre, invece, si era limitata a validare l’accertamento di responsabilità per ilreato di cui all’art. 169 d.lgs. n. 42 del 2004.Nella memoria di replica, il ricorrente risponde alla requisitoria delProcuratore generale e insiste nelle sue ragioni, in particolare sul fatto che lamodifica in pejus risiederebbe nell’impossibilità di godere dell’effetto estintivo dellasanatoria sopravvenuta.

Ricorda ancora che con ordinanza n. 27371 del 2026 laCorte di cassazione ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea laseguente questione: se il diritto dell'Unione osti a una disciplina nazionale checonsenta al giudice di dare al fatto una qualificazione diversa senza preventivainformazione all'imputato, anche quando tale qualificazione fosse prevedibile, seciò preclude in concreto l'esercizio effettivo della difesa o l'accesso a strumentiprocessuali altrimenti praticabili.

Riafferma dunque il pregiudizio difensivo eribadisce che la strategia difensiva era stata costruita sulla fattispecie urbanisticadi cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e non sulla fattispecie di cui all'art. 169d.lgs. n. 42 del 2004.

Insiste pertanto sulla violazione del contraddittorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.E’ incontestato che il ricorrente, dirigente del settore [OSCURATO:PERSONA] ePatrimonio, in concorso con la presidente del Consiglio comunale, separatamenteprocessata, ha consentito l’esecuzione di alcuni lavori all’interno della sedecomunale, consistenti nella tinteggiatura dell’androne della sala consiliare e nellarealizzazione di due pareti di cartongesso ad altezza porta, senza la preventivaautorizzazione della Soprintendenza, necessaria per la realizzazione di qualunqueopera o lavoro in un bene culturale, tale perché appartenente a un ente pubblicoed esistente da più di settant’anni.I due motivi di ricorso, che ruotano intorno alla violazione dell’art. 521 cod.proc. pen., perché la sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen. ha avuto a oggetto il reato di cui all’art. 169 d.lgs. n. 42 del 2004, quandoera stato originariamente contestato il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del2001, possono essere trattati congiuntamente e respinti per genericità.E’ pacifico in giurisprudenza che si ha violazione del principio del giustoprocesso previsto dall'art. 6 CEDU nonché della regola dell’art. 521 cod. proc. pen.allorquando gli elementi del reato, riqualificato dal giudice, differiscano da quelliche il pubblico ministero ha originariamente deciso di contestare e non sia statadata all'imputato la possibilità di esercitare, in relazione agli stessi, il diritto didifesa (tra le più recenti, Sez. 2, n. 20930 del 29/05/2026, Zangara, Rv. 290260– 01).

Ma la decisione non è “a sorpresa” se l'imputato e il suo difensore sianostati posti in condizione, sin dall'inizio del processo, di interloquire sulla questionee il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenzialirispetto all'originaria imputazione (tra le più recenti, Sez. 5, n. 27905 del03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817 – 03).

Il punto di riferimento rimane la sentenzadella Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c.

Italia.Nel caso in esame, va ribadito quanto già affermato dalla Corte di appelloin risposta alle censure formulate, e cioè che il capo d’imputazione era precisonella descrizione del fatto, consistente nella realizzazione di interventi dimanutenzione ordinaria nel palazzo comunale, bene culturale secondo ladefinizione dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, senza la preventivaautorizzazione della Soprintendenza, nonché nel riferimento normativo allaviolazione dell’art. 21, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004, che prescrive l’obbligo dellapreventiva autorizzazione (prescrizione stabilita pure dall’art. 22, comma 6, d.P.R.n. 380 del 2001), la cui mancanza giustifica l’applicazione dell’art. 169 d.lgs. n.42 del 2004.[OSCURATO:PERSONA] che il capo d’imputazione faceva discendere “l’abuso edilizio”,di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, dalla mancanza sia del titolo legittimante,che è stato successivamente presentato, sia della preventiva autorizzazione dellaSoprintendenza, l’accertamento processuale si è focalizzato su tale secondo vizioamministrativo.

Dalla sentenza di primo grado è emerso, infatti, che la difesa haproceduto al controesame dei testi del Pubblico ministero, tra cui il funzionariodella Soprintendenza competente su Marcianise, e ha depositato una consulenzadi parte in cui ha specificamente interloquito sul punto.

E’ emerso, in particolare,che il predetto funzionario, a fine dicembre 2020, aveva letto sulla stampa cheerano stati eseguiti dei lavori di ammodernamento della Casa comunale e avevascritto una nota al Comune per chiederne conto.

All’esito delle interlocuzioni, erastato chiaro che il Comune aveva ritenuto che i lavori non necessitassero diautorizzazione, mentre la Soprintendenza aveva ritenuto integrata la violazionedell’art. 21 d.lgs. n. 42 del 2004.

Pertanto, il successivo sopralluogo si era definitocon l’irrogazione di una sanzione pecuniaria che era stata corrisposta dal Comunecon rilascio postumo dell’autorizzazione in sanatoria.Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, è evidente che, anche prima delprocesso, l’imputato aveva avuto piena consapevolezza della circostanza che lacriticità era costituita dalla mancanza dell’autorizzazione della Soprintendenza etale circostanza era emersa anche nel decreto di citazione a giudizio, nonostanteil riferimento al reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 (si precisa che ècitata la violazione della lett. b, ma trattandosi di bene storico avrebbe dovutoessere indicata la violazione della lett. c), nonché sviscerata nel corso del processo,sia perché oggetto delle domande ai testi sia sulla base della consulenza depositatadalla parte che aveva coperto tale profilo.

Pertanto, non vi è stata alcuna violazionedel contraddittorio né è stata intaccata la regola della prevedibilità della decisione.2.

La tesi difensiva propugnata dal ricorrente, sulla base dell’ordinanza Sez.6, n. 27371 del 2026, secondo cui anche la diversa qualificazione giuridica delfatto dev’essere sottoposta al preventivo esame dell’imputato per potergliconsentire di orientare correttamente la sua strategia difensiva, pur suggestiva,non coglie nel segno.La Sezione Sesta di questa Corte ha interpellato la Corte di Giustiziadell’Unione europea in ordine alla verifica della compatibilità del diritto nazionalecon il diritto eurounitario, e segnatamente con l’art. 6, paragrafo 4, della direttiva2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, suldiritto all’informazione nei procedimenti penali, nonché con l’articolo 48, secondocomma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con riferimentoalla possibilità di ammettere al rito alternativo chi non ne abbia fatto richiesta eche abbia maturato il diritto in seguito alla diversa qualificazione del fatto,evidenziando un dubbio interpretativo a causa del contrasto tra la sentenza CGUE13 giugno 2019, Moro, C-646/17, che ha affermato che tale diritto scatti inconseguenza della modifica dei fatti e non in caso di riqualificazione giuridica deglistessi, e la successiva sentenza CGUE 9 novembre 2023, B.K. c.

Bulgaria, C-175/22, che, pur non occupandosi dell’accesso ai riti alternativi, ha affermato lanecessità che anche la diversa qualificazione dei fatti sia sottoposta alcontraddittorio dell’imputato da tutelare nella sua strategia difensiva.Come si è detto, nel caso in esame, al di là della mancata indicazione dellaviolazione dell’art. 169 d.lgs. n. 42 del 2004, il capo d’imputazione rimanecomunque specifico e dettagliato sia con riferimento alla natura culturale del benesu cui si è intervenuto sia con riferimento alla mancanza della preventivaautorizzazione della Soprintendenza.

Pertanto, neanche la strategia difensiva èstata incisa dalla riqualificazione del fatto.

E in tema di contestazione dell'accusa,si deve avere riguardo alla specificazione del capo d’imputazione più cheall'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto inmodo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violatiè irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressionedell'esercizio del diritto di difesa (tra le più recenti, Sez. 1, n. 30141 del05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 – 01).3.Ulteriori considerazioni s’impongono.

Il ricorrente ha lamentato che lariqualificazione del fatto, anche se in astratto più favorevole con riguardo altrattamento sanzionatorio, sarebbe in concreto più sfavorevole nel regimepremiale dell’estinzione.

Pertanto, lamenta che, nonostante la regolarizzazioneamministrativa e il pagamento della sanzione pecuniaria, non aveva potutoottenere la formula di proscioglimento più favorevole, conseguente all’estinzionedella contravvenzione.Ben vero, sia la contravvenzione edilizia di cui all’art. 44 che lacontravvenzione paesaggistica di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004,conoscono il rimedio estintivo, rispettivamente dell’art. 45, comma 3, d.P.R. n.380 del 2001, di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle normeurbanistiche vigenti in conseguenza del rilascio del permesso in sanatoria, e delcomma 1-quinquies dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, che prevede che larimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici daparte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autoritàamministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue lacontravvenzione.

Non è previsto un meccanismo premiale analogo per le violazioniche hanno a oggetto i beni culturali.

La giurisprudenza ha precisato che, in temadi tutela penale del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, nél'accertamento postumo di compatibilità con il vincolo culturale rilasciato dallaSoprintendenza né l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dall'Autorità prepostaesplicano effetto estintivo ovvero escludono la punibilità del reato d'abusivointervento su beni culturali (Sez. 3, n. 46082 del 08/10/2008, Fiorentino, Rv.241785-01).In due successive sentenze, entrambe non massimate, (Sez. 3, n. 9784 del19/12/2014, dep. 2015, Brussolo e n. 14951 del 15/07/2014, dep. 2015,Romanelli) la Corte ha osservato che nei reati formali, come quello urbanistico equello paesaggistico, il bene tutelato è l'interesse della pubblica amministrazionecompetente a controllare preventivamente che la trasformazione dell'assettoterritoriale sia conforme agli strumenti urbanistici di governo del territorio o allaconservazione della integrità ambientale e che il carattere pluri-offensivo del reatourbanistico e di quello paesaggistico, per effetto del quale la norma penale tendea proteggere anche l'interesse sostanziale e finale del governo urbanistico delterritorio o della integrità ambientale, si evince dal fatto che: a) costituisce reatourbanistico anche l'ipotesi di inosservanza degli strumenti urbanistici (art. 44 lett.a, d.P.R. n. 380 del 2001); b) il reato urbanistico si estingue quando l'interventoedilizio abusivo sia riconosciuto sostanzialmente conforme agli strumentiurbanistici vigenti sia al momento in cui l'intervento è eseguito sia al momento incui è richiesto l'accertamento amministrativo di conformità (art. 36 e 45 d.P.R. n.380 del 2001); c) allo stesso modo non è punibile il reato contravvenzionalepaesaggistico quando l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilitàpaesaggistica dell'intervento, sempre che questo sia di carattere minore (art. 181,comma 1-ter, d.lgs. n. 42 del 2004); d) il reato contravvenzionale paesaggisticosi estingue quando il trasgressore rimetta in pristino lo stato dei luoghi prima chesia intervenuta condanna (art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004).Ipotesi siffatte non sono, invece, rinvenibili nel reato di abusivo interventosui beni culturali, ai sensi dell’art. 169 d.lgs. n. 42 del 2004, ove il bene tutelatoè esclusivamente l'interesse strumentale al preventivo controllo da partedell'autorità preposta alla tutela dei beni culturali, per cui il reato è stato costruitocome formale e di pericolo presunto, è integrato dal mero compimento di lavori eopere senza il preventivo controllo amministrativo diretto ad evitare possibilipericoli e danni (Sez. 3, n. 6421 del 19/05/1993, Fiaschi, Rv. 195122; Sez. 3,n. 5834 del 10/02/1999, Buono, Rv. 213621), e si consuma, perciò, anche se lacondotta non produce concretamente una lesione del valore storico-artistico dellacosa (Sez. 3, n. 47258 del 21/07/2016, Tripi, Rv. 268495 – 01 e Sez. 3,n. 14446 del 11/11/1999, Mariani, Rv. 215112), sempre che non si tratti diinterventi che, secondo una valutazione ex ante, siano talmente trascurabili,marginali e minimi da escludere in radice anche il solo pericolo astratto di unalesione dell'interesse protetto e perciò la necessità stessa della preventivaautorizzazione.

Non ricorre il caso, perché la particolare tenuità del fatto è statastimata utile ai fini della non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ai finidell’esclusione dell’autorizzazione preventiva della Soprintendenza.E’ già stato affermato, sotto il vigore delle precedenti discipline, che il reatodi cui all'art. 118 d.lgs. n. 490 del 1999 (esecuzione di opere su beni culturali inassenza di autorizzazione) non si estingue in conseguenza del rilascio dellaconcessione in sanatoria di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, comeavviene ex art. 22 della stessa legge per il reato urbanistico, atteso che il rilasciodella concessione in sanatoria estingue soltanto i reati previsti dalle normeurbanistiche e non anche quelli previsti da altre disposizioni di legge (Sez. 3, n.11149 del 15/02/2002, Rossi, Rv. 221270 – 01).Tale principio va, in questa sede, precisato e aggiornato.

Ai sensi delcombinato disposto dei vigenti art. 36 e 45 d.P.R. n. 380 del 2001, infatti, nonbasta, per l’estinzione del reato edilizio, che ci sia una sanatoria successiva, ma ènecessaria la cosiddetta doppia conformità delle opere alla disciplina urbanisticavigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento dellapresentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi lapossibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cosiddetta"sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento dellalegittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione,siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazioneurbanistica (tra le più recenti, Sez. 3, n. 45845 del 19/09/2019, Caprio,Rv. 277265 – 01).

La giurisprudenza ha affermato, in plurime occasioni, che ilrilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti di in cui essaè consentita ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42 del 2004, nonconsentendo la sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, nonproduce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l'emissione dell'ordinedi rimessione in pristino dell'immobile abusivo edificato in zona vincolata (sivedano amplius, Sez. 3, n. 190 del 12/11/2020, dep. 2021, Susana, Rv. 281131– 01 e Sez. 3, n. 24410 del 09/02/2016, Pezzuto, Rv. 267192 – 01).

Né è possibilescindere le situazioni come quando all’abuso edilizio si accompagnino anche leviolazioni antisismiche e le violazioni sulle opere in conglomerato cementizio.Infatti, considerato che gli adempimenti presso il Genio civile per le costruzioni incemento armato non rientrano nell’iter per il rilascio del permesso a costruire, lagiurisprudenza ha ritenuto che ben è possibile l’estinzione del reato edilizio, aisensi degli art. 36 e 45 d.P.R. n. 380 del 2001, nonostante non siano sanabili leviolazioni delle norme antisismiche (Sez. 3, n. 22580 del 15/01/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 275966-01 e Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792 – 01).In definitiva, lo stesso principio affermato per le violazioni paesaggisticheva qui ribadito per l’autorizzazione successiva della Soprintendenza che già nonha effetto sanante della violazione relativa ai beni culturali e giammai può esplicareefficacia sanante del reato edilizio.

Il fatto che l’abuso sia stato commesso in unbene culturale esclude, dunque, in radice la possibilità della sanatoria edilizia,perché l’insanabilità della violazione del bene culturale di cui all’art. 21 d.lgs. n.42 del 2004 non consente di configurare un’astratta regolarità al momento dellarealizzazione delle opere.

Pertanto, anche se fosse stata confermata laqualificazione giuridica originaria dell’abuso edilizio, comunque il ricorrente nonavrebbe potuto avvantaggiarsi del regime premiale dell’estinzione del reato inconseguenza della successiva regolarizzazione amministrativa.

E ciò a prescinderedal titolo abilitativo necessario a effettuare i lavori.

Il ricorrente infatti ha sostenutoche non rileva il profilo della doppia conformità, quando basti la SCIA e non sianecessario il permesso a costruire.

L’osservazione non coglie nel segno, perché,come spiegato diffusamente anche dal Tribunale, la sola mancanzadell’autorizzazione preventiva della Soprintendenza preclude la possibilità diun’estinzione penale, essendo prevista per la violazione della disciplina in materiadi beni culturali sono una sanatoria amministrativa con il pagamento di unasanzione pecuniaria.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 16 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;letta per l’imputato la memoria degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anzi,che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 24 marzo 2026 la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza emessa in data 10 maggio 2024 dal Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] che aveva prosciolto, perché non punibile per particolaretenuità del fatto, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 169 d.lgs. n. 42 del2004, consistente nell’aver ordinato, in qualità di dirigente del settore dei LavoriPubblici e Patrimonio del Comune di Marcianise e Responsabile unico delprocedimento, dei lavori di tinteggiatura della sala attigua alla sala consiliare e direalizzazione di due pareti divisorie in cartongesso di circa due metri adelimitazione di altri uffici comunali, nel palazzo municipale di Marcianise,sottoposto a tutela diretta dei Beni culturali, ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs.n. 42 del 2004, senza il titolo abilitativo e l’autorizzazione della Soprintendenza.2.Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di due motivi.Deduce, con il primo, l’erronea applicazione dell’art. 521 cod. proc. pen.,come interpretato ai sensi dell’art. 6, par. 4, della Direttiva 2012/12/UE, e l’art.522 cod. proc. pen., per aver confermato la Corte di appello di Napoli, conmotivazione apparente, la sentenza impugnata, ritenendo che la derubricazionedel reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 in quello di cui all’art. 169 d.lgs.42 del 2004, direttamente in sentenza, non aveva leso il diritto di difesa.Lamenta, con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione,perché la Corte territoriale, reiterando l’errore già commesso dal Tribunale cheaveva modificato il titolo di reato riqualificandolo in una fattispecie in concreto piùgrave, quanto alla formula di proscioglimento, per l’impossibilità di applicare lacausa di estinzione di cui agli art. 37 e 45 d.P.R. n. 380 del 2001, aveva omessoqualsivoglia motivazione in ordine alla qualificazione del fatto nel reato ai sensidell’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, secondo l’originaria contestazione, in luogo deldiverso reato, riconosciuto esclusivamente in sentenza, di cui all’art. 169 d.lgs. n.42 del 2004.Lamenta, in particolare, che la Corte territoriale, nel confermare ilproscioglimento con la formula prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non avevainteso confrontarsi con i principi della giurisprudenza sovranazionale sulcontraddittorio, non aveva valutato l’esistenza di una causa estintiva dellacondotta del reato inizialmente contestato, non valevole, invece, per l’ipotesicontravvenzionale in cui si era inteso riqualificare il fatto, si era limitata adaffermare che l’esercizio del diritto di difesa non era stato menomato per via dellaproposizione dell’atto d’impugnazione senza esplicare, tuttavia, in che modo, in ungrado di giudizio volto alla critica della sentenza impugnata, sarebbe statopossibile far riespandere il diritto di difesa, irrimediabilmente leso con lariqualificazione unilaterale del fatto in assenza di contraddittorio. Aggiunge che,proprio perché la violazione dell’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 prevedeval’estinzione per la sanatoria, la scelta del primo Giudice, confermata dalla Corte diappello, si qualificava come una modifica in pejus.Invoca l’applicazione dell’art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001 e ricorda che l’art.45 d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che l’azione penale relativa alle violazioniedilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativiin sanatoria di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001. Il rilascio del permesso insanatoria, infatti, estingue i reati contravvenzionali previsti dalle normeurbanistiche vigenti. Come dichiarato dal teste nella propria deposizione e comeevidenziato dal consulente di parte nelle sue note tecniche, nel caso in esame sisarebbe dovuta depositare una semplice SCIA, per cui, ai sensi dell’art. 37, comma6, d.P.R. n. 380 del 2001, la mancata segnalazione non comportava l’applicazionedelle sanzioni di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001. Precisa, infine, chel’estinzione per intervenuta sanatoria con doppia conformità, di cui agli art. 36 e45 d.P.R. n. 380 del 2001, si riferiva all’ipotesi di assenza o difformità del permessoa costruire e non già al mancato deposito della SCIA ovvero alla realizzazione diopere difformi dalla stessa. In ogni caso, quand’anche si fosse ritenuto che le operefossero realizzabili esclusivamente a seguito dell’ottenimento del premesso acostruire, la sanatoria ottenuta ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380 del2001 e accertata ai sensi del precedente art. 36, avrebbe comunque determinatol’estinzione della contravvenzione ai sensi dell’art. 45 d.P.R. n. 380 del 2001.In conclusione, sostiene che la Corte territoriale, appurato che il Tribunaleaveva compiuto una riqualificazione in pejus, in assenza di contraddittorio,avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza per difetto di correlazione tral’accusa e la sentenza ovvero, in subordine, ripristinare, ai sensi dell’art. 597 cod.proc. pen., l’imputazione originaria e, in riforma della sentenza di primo grado,pronunciare l’assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato”,mentre, invece, si era limitata a validare l’accertamento di responsabilità per ilreato di cui all’art. 169 d.lgs. n. 42 del 2004.Nella memoria di replica, il ricorrente risponde alla requisitoria delProcuratore generale e insiste nelle sue ragioni, in particolare sul fatto che lamodifica in pejus risiederebbe nell’impossibilità di godere dell’effetto estintivo dellasanatoria sopravvenuta. Ricorda ancora che con ordinanza n. 27371 del 2026 laCorte di cassazione ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea laseguente questione: se il diritto dell'Unione osti a una disciplina nazionale checonsenta al giudice di dare al fatto una qualificazione diversa senza preventivainformazione all'imputato, anche quando tale qualificazione fosse prevedibile, seciò preclude in concreto l'esercizio effettivo della difesa o l'accesso a strumentiprocessuali altrimenti praticabili. Riafferma dunque il pregiudizio difensivo eribadisce che la strategia difensiva era stata costruita sulla fattispecie urbanisticadi cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e non sulla fattispecie di cui all'art. 169d.lgs. n. 42 del 2004. Insiste pertanto sulla violazione del contraddittorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.E’ incontestato che il ricorrente, dirigente del settore [OSCURATO:PERSONA] ePatrimonio, in concorso con la presidente del Consiglio comunale, separatamenteprocessata, ha consentito l’esecuzione di alcuni lavori all’interno della sedecomunale, consistenti nella tinteggiatura dell’androne della sala consiliare e nellarealizzazione di due pareti di cartongesso ad altezza porta, senza la preventivaautorizzazione della Soprintendenza, necessaria per la realizzazione di qualunqueopera o lavoro in un bene culturale, tale perché appartenente a un ente pubblicoed esistente da più di settant’anni.I due motivi di ricorso, che ruotano intorno alla violazione dell’art. 521 cod.proc. pen., perché la sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen. ha avuto a oggetto il reato di cui all’art. 169 d.lgs. n. 42 del 2004, quandoera stato originariamente contestato il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del2001, possono essere trattati congiuntamente e respinti per genericità.E’ pacifico in giurisprudenza che si ha violazione del principio del giustoprocesso previsto dall'art. 6 CEDU nonché della regola dell’art. 521 cod. proc. pen.allorquando gli elementi del reato, riqualificato dal giudice, differiscano da quelliche il pubblico ministero ha originariamente deciso di contestare e non sia statadata all'imputato la possibilità di esercitare, in relazione agli stessi, il diritto didifesa (tra le più recenti, Sez. 2, n. 20930 del 29/05/2026, Zangara, Rv. 290260– 01). Ma la decisione non è “a sorpresa” se l'imputato e il suo difensore sianostati posti in condizione, sin dall'inizio del processo, di interloquire sulla questionee il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenzialirispetto all'originaria imputazione (tra le più recenti, Sez. 5, n. 27905 del03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817 – 03). Il punto di riferimento rimane la sentenzadella Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia.Nel caso in esame, va ribadito quanto già affermato dalla Corte di appelloin risposta alle censure formulate, e cioè che il capo d’imputazione era precisonella descrizione del fatto, consistente nella realizzazione di interventi dimanutenzione ordinaria nel palazzo comunale, bene culturale secondo ladefinizione dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, senza la preventivaautorizzazione della Soprintendenza, nonché nel riferimento normativo allaviolazione dell’art. 21, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004, che prescrive l’obbligo dellapreventiva autorizzazione (prescrizione stabilita pure dall’art. 22, comma 6, d.P.R.n. 380 del 2001), la cui mancanza giustifica l’applicazione dell’art. 169 d.lgs. n.42 del 2004.[OSCURATO:PERSONA] che il capo d’imputazione faceva discendere “l’abuso edilizio”,di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, dalla mancanza sia del titolo legittimante,che è stato successivamente presentato, sia della preventiva autorizzazione dellaSoprintendenza, l’accertamento processuale si è focalizzato su tale secondo vizioamministrativo. Dalla sentenza di primo grado è emerso, infatti, che la difesa haproceduto al controesame dei testi del Pubblico ministero, tra cui il funzionariodella Soprintendenza competente su Marcianise, e ha depositato una consulenzadi parte in cui ha specificamente interloquito sul punto. E’ emerso, in particolare,che il predetto funzionario, a fine dicembre 2020, aveva letto sulla stampa cheerano stati eseguiti dei lavori di ammodernamento della Casa comunale e avevascritto una nota al Comune per chiederne conto. All’esito delle interlocuzioni, erastato chiaro che il Comune aveva ritenuto che i lavori non necessitassero diautorizzazione, mentre la Soprintendenza aveva ritenuto integrata la violazionedell’art. 21 d.lgs. n. 42 del 2004. Pertanto, il successivo sopralluogo si era definitocon l’irrogazione di una sanzione pecuniaria che era stata corrisposta dal Comunecon rilascio postumo dell’autorizzazione in sanatoria.Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, è evidente che, anche prima delprocesso, l’imputato aveva avuto piena consapevolezza della circostanza che lacriticità era costituita dalla mancanza dell’autorizzazione della Soprintendenza etale circostanza era emersa anche nel decreto di citazione a giudizio, nonostanteil riferimento al reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 (si precisa che ècitata la violazione della lett. b, ma trattandosi di bene storico avrebbe dovutoessere indicata la violazione della lett. c), nonché sviscerata nel corso del processo,sia perché oggetto delle domande ai testi sia sulla base della consulenza depositatadalla parte che aveva coperto tale profilo. Pertanto, non vi è stata alcuna violazionedel contraddittorio né è stata intaccata la regola della prevedibilità della decisione.2. La tesi difensiva propugnata dal ricorrente, sulla base dell’ordinanza Sez.6, n. 27371 del 2026, secondo cui anche la diversa qualificazione giuridica delfatto dev’essere sottoposta al preventivo esame dell’imputato per potergliconsentire di orientare correttamente la sua strategia difensiva, pur suggestiva,non coglie nel segno.La Sezione Sesta di questa Corte ha interpellato la Corte di Giustiziadell’Unione europea in ordine alla verifica della compatibilità del diritto nazionalecon il diritto eurounitario, e segnatamente con l’art. 6, paragrafo 4, della direttiva2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, suldiritto all’informazione nei procedimenti penali, nonché con l’articolo 48, secondocomma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con riferimentoalla possibilità di ammettere al rito alternativo chi non ne abbia fatto richiesta eche abbia maturato il diritto in seguito alla diversa qualificazione del fatto,evidenziando un dubbio interpretativo a causa del contrasto tra la sentenza CGUE13 giugno 2019, Moro, C-646/17, che ha affermato che tale diritto scatti inconseguenza della modifica dei fatti e non in caso di riqualificazione giuridica deglistessi, e la successiva sentenza CGUE 9 novembre 2023, B.K. c. Bulgaria, C-175/22, che, pur non occupandosi dell’accesso ai riti alternativi, ha affermato lanecessità che anche la diversa qualificazione dei fatti sia sottoposta alcontraddittorio dell’imputato da tutelare nella sua strategia difensiva.Come si è detto, nel caso in esame, al di là della mancata indicazione dellaviolazione dell’art. 169 d.lgs. n. 42 del 2004, il capo d’imputazione rimanecomunque specifico e dettagliato sia con riferimento alla natura culturale del benesu cui si è intervenuto sia con riferimento alla mancanza della preventivaautorizzazione della Soprintendenza. Pertanto, neanche la strategia difensiva èstata incisa dalla riqualificazione del fatto. E in tema di contestazione dell'accusa,si deve avere riguardo alla specificazione del capo d’imputazione più cheall'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto inmodo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violatiè irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressionedell'esercizio del diritto di difesa (tra le più recenti, Sez. 1, n. 30141 del05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 – 01).3.Ulteriori considerazioni s’impongono. Il ricorrente ha lamentato che lariqualificazione del fatto, anche se in astratto più favorevole con riguardo altrattamento sanzionatorio, sarebbe in concreto più sfavorevole nel regimepremiale dell’estinzione. Pertanto, lamenta che, nonostante la regolarizzazioneamministrativa e il pagamento della sanzione pecuniaria, non aveva potutoottenere la formula di proscioglimento più favorevole, conseguente all’estinzionedella contravvenzione.Ben vero, sia la contravvenzione edilizia di cui all’art. 44 che lacontravvenzione paesaggistica di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004,conoscono il rimedio estintivo, rispettivamente dell’art. 45, comma 3, d.P.R. n.380 del 2001, di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle normeurbanistiche vigenti in conseguenza del rilascio del permesso in sanatoria, e delcomma 1-quinquies dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, che prevede che larimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici daparte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autoritàamministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue lacontravvenzione. Non è previsto un meccanismo premiale analogo per le violazioniche hanno a oggetto i beni culturali. La giurisprudenza ha precisato che, in temadi tutela penale del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, nél'accertamento postumo di compatibilità con il vincolo culturale rilasciato dallaSoprintendenza né l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dall'Autorità prepostaesplicano effetto estintivo ovvero escludono la punibilità del reato d'abusivointervento su beni culturali (Sez. 3, n. 46082 del 08/10/2008, Fiorentino, Rv.241785-01).In due successive sentenze, entrambe non massimate, (Sez. 3, n. 9784 del19/12/2014, dep. 2015, Brussolo e n. 14951 del 15/07/2014, dep. 2015,Romanelli) la Corte ha osservato che nei reati formali, come quello urbanistico equello paesaggistico, il bene tutelato è l'interesse della pubblica amministrazionecompetente a controllare preventivamente che la trasformazione dell'assettoterritoriale sia conforme agli strumenti urbanistici di governo del territorio o allaconservazione della integrità ambientale e che il carattere pluri-offensivo del reatourbanistico e di quello paesaggistico, per effetto del quale la norma penale tendea proteggere anche l'interesse sostanziale e finale del governo urbanistico delterritorio o della integrità ambientale, si evince dal fatto che: a) costituisce reatourbanistico anche l'ipotesi di inosservanza degli strumenti urbanistici (art. 44 lett.a, d.P.R. n. 380 del 2001); b) il reato urbanistico si estingue quando l'interventoedilizio abusivo sia riconosciuto sostanzialmente conforme agli strumentiurbanistici vigenti sia al momento in cui l'intervento è eseguito sia al momento incui è richiesto l'accertamento amministrativo di conformità (art. 36 e 45 d.P.R. n.380 del 2001); c) allo stesso modo non è punibile il reato contravvenzionalepaesaggistico quando l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilitàpaesaggistica dell'intervento, sempre che questo sia di carattere minore (art. 181,comma 1-ter, d.lgs. n. 42 del 2004); d) il reato contravvenzionale paesaggisticosi estingue quando il trasgressore rimetta in pristino lo stato dei luoghi prima chesia intervenuta condanna (art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004).Ipotesi siffatte non sono, invece, rinvenibili nel reato di abusivo interventosui beni culturali, ai sensi dell’art. 169 d.lgs. n. 42 del 2004, ove il bene tutelatoè esclusivamente l'interesse strumentale al preventivo controllo da partedell'autorità preposta alla tutela dei beni culturali, per cui il reato è stato costruitocome formale e di pericolo presunto, è integrato dal mero compimento di lavori eopere senza il preventivo controllo amministrativo diretto ad evitare possibilipericoli e danni (Sez. 3, n. 6421 del 19/05/1993, Fiaschi, Rv. 195122; Sez. 3,n. 5834 del 10/02/1999, Buono, Rv. 213621), e si consuma, perciò, anche se lacondotta non produce concretamente una lesione del valore storico-artistico dellacosa (Sez. 3, n. 47258 del 21/07/2016, Tripi, Rv. 268495 – 01 e Sez. 3,n. 14446 del 11/11/1999, Mariani, Rv. 215112), sempre che non si tratti diinterventi che, secondo una valutazione ex ante, siano talmente trascurabili,marginali e minimi da escludere in radice anche il solo pericolo astratto di unalesione dell'interesse protetto e perciò la necessità stessa della preventivaautorizzazione. Non ricorre il caso, perché la particolare tenuità del fatto è statastimata utile ai fini della non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ai finidell’esclusione dell’autorizzazione preventiva della Soprintendenza.E’ già stato affermato, sotto il vigore delle precedenti discipline, che il reatodi cui all'art. 118 d.lgs. n. 490 del 1999 (esecuzione di opere su beni culturali inassenza di autorizzazione) non si estingue in conseguenza del rilascio dellaconcessione in sanatoria di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, comeavviene ex art. 22 della stessa legge per il reato urbanistico, atteso che il rilasciodella concessione in sanatoria estingue soltanto i reati previsti dalle normeurbanistiche e non anche quelli previsti da altre disposizioni di legge (Sez. 3, n.11149 del 15/02/2002, Rossi, Rv. 221270 – 01).Tale principio va, in questa sede, precisato e aggiornato. Ai sensi delcombinato disposto dei vigenti art. 36 e 45 d.P.R. n. 380 del 2001, infatti, nonbasta, per l’estinzione del reato edilizio, che ci sia una sanatoria successiva, ma ènecessaria la cosiddetta doppia conformità delle opere alla disciplina urbanisticavigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento dellapresentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi lapossibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cosiddetta"sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento dellalegittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione,siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazioneurbanistica (tra le più recenti, Sez. 3, n. 45845 del 19/09/2019, Caprio,Rv. 277265 – 01). La giurisprudenza ha affermato, in plurime occasioni, che ilrilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti di in cui essaè consentita ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42 del 2004, nonconsentendo la sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, nonproduce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l'emissione dell'ordinedi rimessione in pristino dell'immobile abusivo edificato in zona vincolata (sivedano amplius, Sez. 3, n. 190 del 12/11/2020, dep. 2021, Susana, Rv. 281131– 01 e Sez. 3, n. 24410 del 09/02/2016, Pezzuto, Rv. 267192 – 01). Né è possibilescindere le situazioni come quando all’abuso edilizio si accompagnino anche leviolazioni antisismiche e le violazioni sulle opere in conglomerato cementizio.Infatti, considerato che gli adempimenti presso il Genio civile per le costruzioni incemento armato non rientrano nell’iter per il rilascio del permesso a costruire, lagiurisprudenza ha ritenuto che ben è possibile l’estinzione del reato edilizio, aisensi degli art. 36 e 45 d.P.R. n. 380 del 2001, nonostante non siano sanabili leviolazioni delle norme antisismiche (Sez. 3, n. 22580 del 15/01/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 275966-01 e Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792 – 01).In definitiva, lo stesso principio affermato per le violazioni paesaggisticheva qui ribadito per l’autorizzazione successiva della Soprintendenza che già nonha effetto sanante della violazione relativa ai beni culturali e giammai può esplicareefficacia sanante del reato edilizio. Il fatto che l’abuso sia stato commesso in unbene culturale esclude, dunque, in radice la possibilità della sanatoria edilizia,perché l’insanabilità della violazione del bene culturale di cui all’art. 21 d.lgs. n.42 del 2004 non consente di configurare un’astratta regolarità al momento dellarealizzazione delle opere. Pertanto, anche se fosse stata confermata laqualificazione giuridica originaria dell’abuso edilizio, comunque il ricorrente nonavrebbe potuto avvantaggiarsi del regime premiale dell’estinzione del reato inconseguenza della successiva regolarizzazione amministrativa. E ciò a prescinderedal titolo abilitativo necessario a effettuare i lavori. Il ricorrente infatti ha sostenutoche non rileva il profilo della doppia conformità, quando basti la SCIA e non sianecessario il permesso a costruire. L’osservazione non coglie nel segno, perché,come spiegato diffusamente anche dal Tribunale, la sola mancanzadell’autorizzazione preventiva della Soprintendenza preclude la possibilità diun’estinzione penale, essendo prevista per la violazione della disciplina in materiadi beni culturali sono una sanatoria amministrativa con il pagamento di unasanzione pecuniaria.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 16 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34437/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris