Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:6
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0075
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
15 gennaio 2026 (
*1
)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Presunte molestie psicologiche durante periodi di congedo per malattia – Rigetto delle domande di assistenza e di risarcimento – Avvio del procedimento di invalidità – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Ricevibilità – Atti impugnabili – Obbligo di motivazione incombente al Tribunale dell’Unione europea – Motivazione contraddittoria – Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova»
Nella causa C‑75/24 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 gennaio 2024,
XH
, rappresentata da P. Nowak, adwokat,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata inizialmente da I. [OSCURATO:PERSONA] e L. Vernier, in qualità di agenti, successivamente da L. Vernier, in qualità di agente,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: D. Spielmann
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, XH chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 novembre 2023, XH/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑613/21
; in prosieguo: la sentenza impugnata,
EU:T:2023:739
), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione D/374/20 della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 4 dicembre 2020, recante rigetto della sua domanda di assistenza (in prosieguo: la «decisione di rigetto della domanda di assistenza») e della decisione Ares(2021) 3466486 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 maggio 2021, riguardante l’adizione della commissione d’invalidità (in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento di invalidità») nonché, dall’altro, al risarcimento del danno subito.
Contesto normativo
2
L’articolo 11
bis
dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile ai fatti del caso di specie (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), prevede quanto segue:
«1. Nell’esercizio delle proprie funzioni, e salvo disposizione contraria del presente statuto, il funzionario non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza.
2. Il funzionario che, nell’esercizio delle proprie funzioni, si trovi a dover trattare una questione di cui al paragrafo 1, ne avverte immediatamente l’autorità che ha il potere di nomina. Quest’ultima adotta le misure necessarie e può segnatamente dispensare il funzionario dalle responsabilità connesse a tale questione.
3. Il funzionario non può conservare né assumere, direttamente o indirettamente, nelle imprese soggette al controllo dell’istituzione di appartenenza o ad essa collegate, interessi di natura e di importanza tali da poter compromettere la sua indipendenza nell’esercizio delle proprie funzioni».
3
L’articolo 12 dello [OSCURATO:PERSONA] così dispone:
«Il funzionario deve astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione».
4
L’articolo 12
bis
dello [OSCURATO:PERSONA] è così formulato:
«1. Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale.
2. Il funzionario vittima di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall’istituzione. Il funzionario che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall’istituzione, nella misura in cui abbia agito onestamente.
3. Per “molestia psicologica” si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona.
4. Per “molestia sessuale” si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un’atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante. La molestia sessuale è equiparata a una discriminazione fondata sul sesso».
5
Ai sensi dell’articolo 21 dello [OSCURATO:PERSONA]:
«Il funzionario, qualunque sia il suo posto nella gerarchia, deve assistere e consigliare i suoi superiori; è responsabile dell’esecuzione dei compiti che gli sono affidati.
Il funzionario incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile nei confronti dei propri superiori gerarchici dell’autorità conferitagli e dell’esecuzione degli ordini da lui dati. La responsabilità diretta dei suoi subordinati non lo libera delle sue responsabilità».
6
L’articolo 24 dello [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue:
«L’Unione [europea] assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.
Essa risarcisce solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, semprechè egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile».
7
L’articolo 59 dello [OSCURATO:PERSONA] è così formulato:
«1. Il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio beneficia di diritto di un congedo di malattia.
L’interessato deve informare il più presto possibile l’istituzione del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. (…)
Il funzionario in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico disposto dall’istituzione. Se questo controllo non può aver luogo per ragioni imputabili all’interessato, la sua assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui era previsto il controllo.
Se dal controllo medico risulta che il funzionario è in grado di svolgere le proprie funzioni, la sua assenza, su riserva del comma seguente, è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il controllo.
(…)
4. L’autorità che ha il potere di nomina può sottoporre alla commissione d’invalidità il caso di un funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni.
(…)».
8
Ai sensi dell’articolo 60 dello [OSCURATO:PERSONA]:
«Salvo in caso di malattia o di infortunio, il funzionario non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l’eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell’interessato. Il funzionario, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente.
Il funzionario che desidera trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio, deve ottenere la preventiva autorizzazione dell’autorità che ha il potere di nomina».
9
L’articolo 90 dello [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue:
«1. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina una domanda che l’inviti a prendere a suo riguardo una decisione. L’autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2.
2. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto (…)».
10
L’allegato II dello [OSCURATO:PERSONA], all’articolo 7, dispone quanto segue:
«La commissione d’invalidità è composta di tre medici designati:
–
il primo dall’istituzione da cui dipende il funzionario interessato;
–
il secondo dall’interessato,
–
il terzo d’intesa tra i due medici suddetti.
In caso di carenza del funzionario interessato, un medico è assegnato d’ufficio dal Presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Se, entro due mesi dalla designazione del secondo medico, non vi è accordo sulla designazione del terzo medico, questi viene assegnato d’ufficio dal presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea, su iniziativa di una delle due parti».
Fatti all’origine della controversia
11
I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nei punti da 2 a 34 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue.
12
La ricorrente è un funzionario dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
13
Fino al 16 giugno 2020, ella ricopriva la posizione di investigatrice presso l’unità precedentemente designata come unità A dell’OLAF. In seno a tale unità, in qualità di investigatrice capo, essa si occupava, in particolare, di tre casi pendenti, vale a dire i casi E, F e G.
14
Il 16 giugno 2020 entrava in vigore una riorganizzazione interna dell’OLAF. A seguito di tale riorganizzazione, e alla luce delle preferenze indicate dalla ricorrente, quest’ultima veniva assegnata, a partire da tale data, ad una nuova unità dell’OLAF, ossia l’unità B.
15
Dal 2 al 22 giugno 2020 la ricorrente è stata in congedo di malattia a seguito di un’operazione medica. Una proroga di tale congedo veniva concessa per un periodo continuativo dal 23 giugno al 31 ottobre 2020, mediante approvazione nel sistema informatico di gestione del personale della [OSCURATO:PERSONA] denominato «Sysper 2», una prima volta, il 23 giugno 2020, per il periodo compreso tra tale data e il 10 luglio 2020; una seconda volta, il 14 luglio, per il periodo compreso tra l’11 e il 31 luglio 2020; una terza volta, il 4 agosto 2020, per il periodo compreso tra il 1
o
e il 31 agosto 2020; una quarta volta, il 1
o
settembre 2020, per il periodo compreso tra tale data e il 30 settembre successivo, e una quinta volta, il 1
o
ottobre 2020, per il periodo compreso tra quest’ultima data e il 31 ottobre successivo.
16
Il 2 giugno 2020 la ricorrente inviava un messaggio di posta elettronica ai membri dell’unità A, che conteneva un riepilogo del caso E. In tale messaggio di posta elettronica, essa indicava di essere in congedo di malattia, ma che, per precauzione e per evitare ritardi, sarebbe rimasta collegata e disponibile a qualsiasi contatto in merito a tali tre casi.
17
L’8 giugno 2020 un membro dell’unità A inviava un messaggio di posta elettronica alla ricorrente e alla capo dell’unità A. Tale messaggio di posta elettronica riguardava i casi E, F e G e conteneva osservazioni e suggerimenti per le fasi successive. La capo dell’unità A rispondeva che, tenuto conto del congedo della ricorrente, tale membro doveva consultare la futura capo dell’unità C (in prosieguo: la «capo dell’unità C»), al fine di verificare se quest’ultima intendesse chiudere i casi di cui trattasi prima della riorganizzazione del 16 giugno 2020 o attendere il ritorno della ricorrente dal suo congedo di malattia previsto dopo tale data. Detto membro dell’unità A ha poi inviato un messaggio di posta elettronica alla capo dell’unità C, inviando copia alla ricorrente e alla capo dell’unità A. La ricorrente ha risposto a quest’ultimo messaggio di posta elettronica spiegando che sperava che tutti i casi potessero essere chiusi quanto prima, tenuto conto della riorganizzazione dell’OLAF e del suo congedo di malattia. Peraltro, essa precisava che, pur essendo in congedo, era disposta a ricevere le proposte definitive sui casi in questione affinché potessero essere finalizzate.
18
Sempre l’8 giugno 2020, la ricorrente inviava un messaggio di posta elettronica a un collega investito del ruolo di «persona di fiducia». In tale messaggio di posta elettronica, la ricorrente lo informava degli scambi menzionati al punto 17 delle presenti conclusioni e gli chiedeva consigli sulla sua situazione.
19
In pari data, la segretaria dell’unità A (in prosieguo: la «segretaria dell’unità A») inviava alla ricorrente un messaggio di posta elettronica in merito al suo cambiamento di ufficio nell’ambito della riorganizzazione interna dell’OLAF di cui al paragrafo 14 delle presenti conclusioni. In tale messaggio di posta elettronica, la segretaria dell’unità A ha chiesto alla ricorrente se, tenuto conto del suo congedo di malattia fino al 22 giugno 2020, essa avrebbe autorizzato un terzo a preparare il trasloco dei suoi effetti personali prima di tale data. La ricorrente rispondeva lo stesso giorno che preferiva occuparsene lei stessa.
20
Il 9 giugno 2020 la capo dell’unità C rispondeva ai messaggi di posta elettronica menzionali al punto 17 delle presenti conclusioni. Nella sua risposta, essa affermava che, date le circostanze, le sembrava molto difficile chiudere i casi di cui trattasi prima del 16 giugno 2020. La stessa precisava che le sembrava realistico chiudere il caso E a metà luglio.
21
Il 23 giugno 2020 la capo dell’unità C inviava un messaggio di posta elettronica alla ricorrente per discutere il progetto di relazione finale nel caso E. In tale messaggio di posta elettronica, le chiedeva di chiamarla qualora fosse stata disponibile. In pari data, essa inviava alla ricorrente un invito a partecipare a una riunione in videoconferenza per il giorno successivo, ossia il 24 giugno 2020. La ricorrente rispondeva a tale messaggio di posta elettronica il giorno successivo, 24 giugno, affermando di essere ancora in congedo di malattia e che tale invito coincideva con un appuntamento medico. Essa aggiungeva che, tuttavia, sarebbe stata disponibile l’intero giorno successivo per discutere al telefono il caso in questione.
22
Il 23 giugno 2020, la ricorrente ha inviato un messaggio di posta elettronica alla persona di fiducia, contenente l’invito della capo dell’unità C alla riunione mediante videoconferenza. In tale messaggio di posta elettronica, essa le spiegava di avere una visita in ospedale mentre si trovava in congedo di malattia e che detto invito andava oltre le sue capacità ed era contrario alle regole. Essa le chiedeva di «notificare tale comportamento come molestia».
23
Il 30 giugno 2020 la segretaria dell’unità A della ricorrente le inviava un secondo messaggio di posta elettronica per chiederle se avesse preso una decisione in merito al trasloco del suo ufficio.
24
Il 1
o
luglio 2020 la capo dell’unità C inviava due messaggi di posta elettronica alla ricorrente in cui le poneva domande relative al caso E. La ricorrente rispondeva il 6 luglio successivo.
25
Il 1
o
agosto 2020 la ricorrente presentava una domanda di assistenza dinanzi all’autorità che ha il potere di nomina competente (in prosieguo: l’«APN») ai sensi degli articoli 24, 59 e 60 dello [OSCURATO:PERSONA]. Nella sua domanda, la ricorrente affermava, in sostanza, che i messaggi di posta elettronica che aveva ricevuto durante il suo congedo di malattia costituivano richieste da parte dei superiori gerarchici o del personale dell’OLAF di fornire prestazioni di lavoro o di recarsi immediatamente nel suo ufficio per predisporre il trasloco dei suoi effetti personali, che essa considerava tentativi di interrompere il suo congedo di malattia o di porvi un termine.
26
Il 26 agosto 2020 la capo dell’unità C inviava alla ricorrente un messaggio di posta elettronica contenente un nuovo progetto di relazione finale nel caso E. In tale messaggio di posta elettronica, la capo dell’unità C chiedeva alla ricorrente, da un lato, se approvasse il contenuto di quest’ultimo e, dall’altro, se potesse effettuare una verifica presso l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB). La ricorrente le rispondeva di essere ancora in congedo di malattia. In un secondo messaggio di posta elettronica, la capo dell’unità C precisava di aver inviato il suo primo messaggio di posta elettronica affinché la ricorrente se ne occupasse al suo rientro. La ricorrente le rispondeva il 28 agosto successivo, precisando di ritenere che non fosse necessario attendere il suo ritorno per poter finalizzare le relazioni in questione.
27
Il 31 agosto 2020 la capo dell’unità C inviava un messaggio di posta elettronica alla ricorrente spiegando che, tenuto conto del gravoso carico di lavoro del gruppo investigativo interessato, non poteva affidare i tre casi di cui trattasi ad un altro investigatore capo e che, pertanto, contava su di lei per chiudere tali casi al suo ritorno dal congedo, conformemente a quanto convenuto. In pari data, essa inviava due ulteriori messaggi di posta elettronica alla ricorrente contenenti, rispettivamente, un progetto modificato di relazione finale nel caso F e un nuovo progetto di relazione finale nel caso G. In tali due messaggi di posta elettronica, essa precisava che la ricorrente avrebbe dovuto occuparsene solo al suo ritorno dal congedo per malattia.
28
Il 6 settembre 2020 la ricorrente rispondeva che il suo congedo di malattia era stato prorogato e che i casi in questione potevano essere chiusi senza di lei.
29
Il 7 settembre 2020 la ricorrente firmava elettronicamente una dichiarazione di conflitto di interessi in relazione al caso G, nel software di gestione dei contenuti (OCM) dell’OLAF.
30
L’8 settembre 2020, la capo dell’unità C ha informato la ricorrente di aver nominato un nuovo investigatore che non parlava la lingua processuale di due delle tre cause in questione. Peraltro, essa ha menzionato una consultazione per chiudere, senza la ricorrente, la terza causa, vale a dire la causa G. La capo dell’unità C ha chiesto alla ricorrente di inviarle le informazioni mancanti in merito a tale terza causa nell’ipotesi in cui, nel frattempo, quest’ultima rientrasse nel suo congedo di malattia.
31
L’11 settembre 2020 la ricorrente riceveva un messaggio di posta elettronica da parte di un collega dell’unità C, in cui quest’ultimo si congratulava con lei per la sua vittoria in una causa esaminata dal Tribunale.
32
Il 17 settembre 2020 la ricorrente riceveva, da parte dello stesso collega, un altro messaggio di posta elettronica contenente un collegamento ipertestuale per accedere alla sentenza pronunciata dal Tribunale.
33
Il 18 settembre 2020, la capo dell’unità C ha inviato un messaggio di posta elettronica alla ricorrente in cui le ha comunicato che era venuta a conoscenza della dichiarazione di conflitto di interessi. Peraltro, al fine di pronunciarsi su tale dichiarazione, essa le chiedeva informazioni supplementari sul conflitto di interessi in questione. La ricorrente rispondeva a tale richiesta il 20 settembre successivo.
34
Il 25 settembre 2020, la capo dell’unità C ha inviato un messaggio di posta elettronica alla ricorrente al fine di informarla che era stata liberata dal suo ultimo caso in corso a causa della situazione di conflitto di interessi esaminata. La stessa quindi constatava che la ricorrente non aveva più casi all’interno della sua unità.
35
Il 28 ottobre 2020 il capo dell’unità HR.AMC.5 della [OSCURATO:PERSONA] inviava una nota al servizio medico di tale istituzione chiedendo l’avvio di un procedimento di invalidità nei confronti della ricorrente. Tale richiesta si basava sul fatto che, nel periodo compreso tra il novembre 2017 e l’ottobre 2020, vale a dire un periodo di tre anni, i congedi di malattia cumulati della ricorrente avrebbero superato dodici mesi.
36
Il 4 dicembre 2020 l’APN competente adottava la decisione di rigetto della domanda di assistenza della ricorrente menzionata al punto 25 della presente sentenza.
37
Il 28 febbraio 2021 la ricorrente proponeva un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di rigetto della domanda di assistenza.
38
Il 6 maggio 2021 veniva organizzata una videoconferenza tra, da un lato, la ricorrente e, dall’altro, l’Ufficio investigativo e disciplinare (IDOC) e l’unità HR.E.2 (Ricorsi e seguito dei fascicoli) della [OSCURATO:PERSONA].
39
Il 10 maggio 2021 alla ricorrente veniva inviata una sintesi degli argomenti da essa addotti nel corso di tale videoconferenza.
40
L’11 maggio 2021 la ricorrente presentava le sue osservazioni su tale sintesi e trasmetteva la documentazione.
41
Il 21 maggio 2021 la direttrice generale della direzione generale Risorse umane e sicurezza della [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione di avvio del procedimento di invalidità, con la quale investiva la commissione d’invalidità del caso della ricorrente e designava un medico che rappresentasse la [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 dell’allegato II dello [OSCURATO:PERSONA].
42
Il 31 maggio 2021 la ricorrente proponeva un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di avvio del procedimento di invalidità.
43
Il 2 luglio 2021 l’APN competente adottava la decisione R/138/21, recante rigetto del suo reclamo avverso la decisione di rigetto della sua domanda di assistenza (in prosieguo: la «decisione R/138/21 di rigetto del reclamo»), a causa della mancanza di un principio di prova delle accuse formulate dalla ricorrente. L’APN competente respingeva inoltre la richiesta di risarcimento del danno subito.
44
Il 30 settembre 2021 l’APN adottava la decisione R/301/21, recante rigetto del suo reclamo avverso la decisione di avvio del procedimento di invalidità (in prosieguo: la «decisione R/301/21 di rigetto del reclamo»), con la quale concludeva che il reclamo presentato dalla ricorrente avverso la decisione di avvio del procedimento di invalidità era irricevibile.
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
45
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 settembre 2021, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento, da un lato, della decisione di rigetto della domanda di assistenza e della decisione R/138/21 di rigetto del reclamo nonché, dall’altro, della decisione di avvio del procedimento di invalidità e della decisione R/301/21 di rigetto del reclamo. Inoltre, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versarle la somma di EUR 20 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito e di ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre vari documenti interni.
46
A sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento della decisione di avvio del procedimento di invalidità e della decisione R/301/21 di rigetto del reclamo, la ricorrente ha dedotto, in sostanza, un motivo vertente sulla violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli articoli 59 e 90 dello [OSCURATO:PERSONA], letti alla luce degli articoli 12
bis
e 24 dello [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza e della decisione R/138/21 di rigetto del reclamo, la ricorrente ha dedotto quattro motivi vertenti, il primo, sulla violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli articoli 12 bis e 24 dello [OSCURATO:PERSONA], del dovere di sollecitudine, degli articoli 7 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del principio di buona amministrazione, il secondo, sulla violazione da parte di tale istituzione degli articoli 12
bis
, 24, 59 e 60 dello [OSCURATO:PERSONA], il terzo, sulla violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli articoli 59 e 90 dello [OSCURATO:PERSONA], letti alla luce degli articoli 12
bis
e 24 dello [OSCURATO:PERSONA] e, il quarto, sulla violazione da parte di quest’ultima degli articoli 7 e 8 della Carta.
47
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto le domande di annullamento, da un lato, della decisione di avvio del procedimento di invalidità in quanto irricevibile e, dall’altro, della decisione di rigetto della domanda di assistenza in quanto infondata.
48
Inoltre, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento della ricorrente nonché le misure istruttorie richieste da quest’ultima.
49
Di conseguenza, esso ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla ricorrente.
Domande delle parti in sede di impugnazione
50
Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata;
–
annullare la decisione di rigetto della domanda di assistenza e la decisione R/138/21 di rigetto del reclamo;
–
annullare la decisione di avvio del procedimento di invalidità e la decisione R/301/21 di rigetto del reclamo;
–
disporre il risarcimento del danno subito;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative al procedimento di impugnazione nonché a quello dinanzi al Tribunale, e
–
qualora non sia possibile annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale.
51
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione e
–
condannare la ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
52
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce, in sostanza, due motivi relativi, il primo, alla motivazione della sentenza impugnata che respinge la domanda di annullamento della decisione di avvio del procedimento di invalidità, il secondo, a tale motivazione nella parte in cui essa respinge la domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
53
Il primo motivo, che si suddivide, in sostanza, in cinque parti, verte sull’erronea qualificazione, da parte del Tribunale, della decisione di avvio del procedimento di invalidità come atto preparatorio e quindi non impugnabile dinanzi a tale giudice.
54
Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale, un atto può essere qualificato come «preparatorio» solo quando non ha effetti giuridici distinti, mentre gli atti che producono effetti che vanno al di là dell’ambito procedurale e modificano i diritti e gli obblighi degli interessati sul piano sostanziale sono soggetti al controllo giurisdizionale da parte del Tribunale.
55
Di conseguenza, ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto astenendosi dall’applicare tale giurisprudenza. Infatti, se così fosse stato, dato che l’avvio da parte della [OSCURATO:PERSONA] del procedimento di invalidità aveva condotto alla divulgazione definitiva e irreversibile di dati coperti dal segreto medico ledendo così i diritti della ricorrente, il Tribunale sarebbe necessariamente giunto alla conclusione che la decisione di avvio del procedimento di invalidità deve essere considerata come un atto che modifica i suoi diritti e obblighi in modo sostanziale.
56
Nell’ambito della seconda parte di tale motivo, la ricorrente afferma che, qualificando la decisione di avvio del procedimento d’invalidità come atto preparatorio, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, avrebbe snaturato gli elementi di prova e, in sostanza, avrebbe omesso di tener conto di talune circostanze pur determinanti.
57
In primo luogo, da una giurisprudenza costante, derivante dalla sentenza del 18 marzo 1997, Guérin automobiles/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑282/95 P
,
EU:C:1997:159
, punto
37
), risulterebbe che la decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA], conformemente al principio di buona amministrazione, deve intervenire entro un termine ragionevole. Dato che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto progredire il procedimento di invalidità, l’avvio di tale procedimento non servirebbe più il suo oggetto in quanto atto preparatorio.
58
In secondo luogo, e in sostanza, dato che la decisione di avvio del procedimento di invalidità parteciperebbe a molestie psicologiche, tale decisione dovrebbe essere considerata un atto impugnabile.
59
In terzo luogo, poiché il procedimento di invalidità era intrinsecamente connessa al congedo di malattia della ricorrente, quest’ultima sarebbe stata informata dell’avvio del procedimento di invalidità solo alla fine del mese di maggio 2021. Tale grave mancanza di trasparenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata presa in considerazione dal Tribunale nella sentenza impugnata.
60
In quarto luogo, la decisione R/301/21 di rigetto del reclamo non avrebbe consentito di concludere il procedimento di invalidità riguardante la ricorrente, lasciandola così in uno stato di incertezza prolungato in violazione degli articoli 90 e 59 dello [OSCURATO:PERSONA].
61
In quinto luogo, le decisioni finali non sarebbero le uniche idonee a produrre effetti pregiudizievoli, dato che anche gli effetti indiretti di taluni atti o azioni di un’istituzione dell’Unione potrebbero avere conseguenze importanti per la situazione della persona interessata. Di conseguenza, quand’anche la decisione di avvio del procedimento di invalidità costituisse un atto preparatorio, essa sarebbe impugnabile, in quanto avente un effetto negativo sullo status della persona interessata.
62
Con la terza parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’articolo 59, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA] non lascia alcun margine di discrezionalità alla [OSCURATO:PERSONA] quando adisce la commissione di invalidità. Orbene, nel caso di specie, la condizione di una siffatta adizione prevista da tale disposizione, secondo la quale i congedi di malattia cumulati del funzionario di cui trattasi devono superare i dodici mesi per un periodo di tre anni, non sarebbe soddisfatta. Pertanto, l’avvio del procedimento di invalidità costituirebbe un atto impugnabile, in quanto illegittimo, se non addirittura viziato da sviamento di potere.
63
Con la quarta parte del primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova omettendo di esaminare gli aspetti specifici della sua situazione. Infatti, quest’ultimo si sarebbe limitato alla versione dei fatti presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] senza esaminare gli elementi di fatto pertinenti, mentre la decisione di avvio del procedimento di invalidità è fondata su un calcolo erroneo dei giorni di congedo di malattia, il quale non teneva conto della presenza effettiva della ricorrente sul suo luogo di lavoro.
64
Nell’ambito della quinta parte del primo motivo, la ricorrente aggiunge, sempre al fine di dimostrare che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare gli aspetti specifici della sua situazione, che l’indagine condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] sul suo stato di salute a seguito della decisione di avvio del procedimento di invalidità nonché la gestione non corretta da parte di tale istituzione di dati medici sensibili costituiscono una violazione dei diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei suoi dati, di cui agli articoli da 7 a 8 della Carta, letti in combinato disposto con gli articoli 59 e 60 dello [OSCURATO:PERSONA].
65
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il quarto motivo sia in parte irricevibile e in parte infondato.
Giudizio della Corte
66
Con il suo primo motivo, che si suddivide, in sostanza, in cinque parti, la ricorrente critica i punti 47 e 48 della sentenza impugnata.
67
Al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, nel caso di specie, la decisione di avvio del procedimento di invalidità era stata adottata sul fondamento dell’articolo 59, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, secondo la propria giurisprudenza, una decisione di sottoporre un ricorrente alla commissione di invalidità è un atto preparatorio che si inserisce nella procedura di collocamento a riposo e solo in occasione di un ricorso diretto contro la decisione adottata al termine di tale procedimento un ricorrente può far valere l’irregolarità degli atti anteriori ad essa strettamente connessi.
68
Applicando tale giurisprudenza nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato, al punto 48 della sentenza impugnata, che la decisione di avvio del procedimento di invalidità non era un atto che fissava definitivamente la posizione della [OSCURATO:PERSONA], ma era un atto preparatorio di una decisione finale che sarebbe stata adottata al termine del procedimento di invalidità e che, di conseguenza, la decisione di avvio del procedimento di invalidità non costituiva un atto che arreca pregiudizio alla ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA].
69
Al fine di valutare se, come sostiene la ricorrente, il Tribunale abbia erroneamente qualificato la decisione di avvio del procedimento di invalidità come atto preparatorio, occorre, in via preliminare, ricordare, al pari di quanto dichiarato dal Tribunale al punto 45 della sentenza impugnata, che da una giurisprudenza costante risulta che, sia nell’ambito del contenzioso specifico della funzione pubblica europea sia nell’ambito del contenzioso generale, costituiscono atti che arrecano pregiudizio e, di conseguenza, impugnabili in quanto tali, le sole decisioni che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando, in misura rilevante, la situazione giuridica di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, CSUE/KF,
C‑14/19 P
,
EU:C:2020:492
, punto
69
e giurisprudenza citata).
70
Come il Tribunale ha inoltre ricordato al punto 46 della sentenza impugnata, quando si tratta di atti o decisioni elaborati in più fasi, in particolare al termine di una procedura interna, costituiscono atti impugnabili, in linea di principio, solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedura, restando quindi esclusi i provvedimenti provvisori destinati alla preparazione della decisione finale (v. sentenza del 14 febbraio 1989, Bossi/[OSCURATO:PERSONA],
346/87
,
EU:C:1989:59
, punto
23
, e v., in tal senso, ordinanza del 7 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑160/04 P
,
EU:T:2005:207
, punto
32
).
71
Le cinque parti del primo motivo vanno esaminate alla luce di tali principi.
–
Sulla prima parte del primo motivo
72
Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che, ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di tener conto del fatto che l’avvio da parte della [OSCURATO:PERSONA] del procedimento di invalidità aveva condotto alla divulgazione di dati coperti dal segreto medico, ledendo così i suoi diritti, e considerando che la decisione di avvio del procedimento di invalidità non è un atto che fissa definitivamente la posizione della [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, bensì un atto preparatorio della decisione finale che sarà adottata al termine del procedimento di invalidità. Infatti, secondo la ricorrente, un atto potrebbe essere qualificato come «preparatorio» solo quando non produce effetti giuridici distinti, mentre gli atti che producono effetti che vanno al di là del contesto procedurale e modificano i diritti e gli obblighi degli interessati sul piano sostanziale sarebbero soggetti al controllo giurisdizionale da parte del Tribunale.
73
A tal riguardo, occorre tuttavia rilevare che la decisione di avvio del procedimento di invalidità, con la quale un’istituzione decide di sottoporre il caso di un funzionario a una commissione medica, conformemente all’articolo 59, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA], non comporta, di per sé, alcun effetto giuridico obbligatorio tale da incidere sugli interessi della persona interessata modificando, in maniera sensibile, e quindi in modo quanto meno definitivo, la situazione giuridica di tale funzionario.
74
Orbene, tale conclusione non può essere inficiata dalla circostanza che l’avvio da parte della [OSCURATO:PERSONA] del procedimento di invalidità avrebbe successivamente condotto alla divulgazione definitiva e irreversibile di dati coperti dal segreto medico.
75
Infatti, anche supponendo che una siffatta divulgazione violi il segreto medico, tale circostanza, che attiene alla fondatezza di detta divulgazione, non implicherebbe tuttavia che la decisione di avvio del procedimento di invalidità debba essere considerata come un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], dal momento che ciò non toglie che questa stessa decisione non ha, di per sé, modificato in maniera rilevante, e quindi in maniera quanto meno definitiva, la situazione giuridica del citato funzionario.
76
Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando, ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, che la decisione di avvio del procedimento di invalidità non costituiva un atto lesivo per la ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA].
77
Ne consegue che la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.
–
Sulla seconda parte del primo motivo
78
A sostegno della seconda parte del primo motivo, la ricorrente afferma, in primo luogo, che la durata eccessiva del procedimento di invalidità avrebbe avuto come conseguenza che la decisione di avvio del procedimento d’invalidità non servirebbe più il suo oggetto in quanto atto preparatorio e che, pertanto, essa dovrebbe essere considerata, dal Tribunale, come un atto che le arreca pregiudizio e quindi impugnabile.
79
A tal riguardo, è sufficiente constatare che, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza, la condizione, affinché un atto possa essere considerato lesivo, attiene alla circostanza che quest’ultimo deve aver prodotto effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.
80
Orbene, la durata di una procedura, anche eccessiva, non può comportare che si debba ritenere che l’atto avente ad oggetto l’avvio di tale procedura abbia modificato, in misura rilevante, la situazione giuridica del ricorrente.
81
In tali circostanze, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto non prendendo in considerazione la durata della trattazione del caso da parte della [OSCURATO:PERSONA] quando ha esaminato se la decisione di avvio del procedimento di invalidità costituisse un atto che arreca pregiudizio alla ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA].
82
In secondo luogo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che l’adozione della decisione di avvio del procedimento di invalidità contribuisce alle molestie psicologiche, cosicché, al fine di consentirle di far valere i suoi diritti, tale decisione dovrebbe essere considerata come lesiva nei suoi confronti.
83
A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, se è vero che non si può escludere che l’avvio di una procedura possa comportare molestie psicologiche di cui sarebbe vittima la persona interessata e, di conseguenza, possa essere invocato nell’ambito di una domanda di assistenza o di una domanda di risarcimento in quanto elemento di fatto pertinente, tale circostanza non implica tuttavia che la decisione di avvio del procedimento di invalidità debba essere considerata un atto lesivo. Infatti, come ricordato al punto 69 della presente sentenza, per essere qualificata come atto che arreca pregiudizio, la decisione di cui trattasi deve aver modificato, in maniera rilevante, la situazione giuridica del suo destinatario e non essere tale da potergli aver causato un danno.
84
Contrariamente a quanto sembra insinuare la ricorrente, tale interpretazione dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA] non osta a che una persona che abbia subito un danno proprio a causa dell’adozione di un siffatto atto possa ottenere il risarcimento di tale danno. Infatti, nel caso di un atto preparatorio, la persona interessata può in particolare proporre un ricorso contro l’atto che sarà adottato al termine della procedura di cui trattasi e, in tale occasione, chiedere il risarcimento del danno risultante dall’avvio di tale procedura.
85
In terzo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale avrebbe omesso di tener conto del fatto che ella è stata informata solo tardivamente dell’avvio del procedimento di invalidità, mentre, in quarto luogo, la decisione R/301/21 di rigetto del reclamo l’avrebbe lasciata in uno stato prolungato di incertezza, e ciò in violazione degli articoli 90 e 59 dello [OSCURATO:PERSONA].
86
Tuttavia, occorre rilevare che la ricorrente non precisa per quale ragione il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tali circostanze. Orbene, la semplice enunciazione astratta dei motivi nell’atto introduttivo non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 21 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte (v., in particolare, sentenza del 1o agosto 2025, PNB Banka/BCE,
C‑100/23 P
,
EU:C:2025:610
, punto
34
).
87
In quinto luogo, la ricorrente sostiene che, quand’anche la decisione di avvio del procedimento di invalidità costituisse un atto preparatorio, tale decisione dovrebbe nondimeno essere considerata un atto impugnabile, in quanto avente un effetto negativo sullo status della persona interessata.
88
Un siffatto argomento, che si ricollega al secondo argomento, non può essere accolto in quanto, come già ricordato al punto 83 della presente sentenza, il fatto che l’adozione di un atto possa produrre effetti negativi sullo status della persona interessata non implica necessariamente che tale atto abbia modificato, in maniera rilevante, vale a dire, segnatamente, in modo definitivo, la situazione giuridica di tale persona.
89
In sesto luogo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha snaturato elementi di prova qualificando tale decisione come atto preparatorio.
90
Tuttavia, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli deve, a pena di irricevibilità di tale affermazione, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a.,
C‑29/22 P e C‑44/22 P
,
EU:C:2024:725
, punto
148
).
91
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non spiega quali siano gli elementi di prova interessati da tale affermazione e in che modo il Tribunale li avrebbe snaturati.
92
In tali circostanze, occorre respingere l’argomento vertente sullo snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale in quanto irricevibile.
93
Occorre quindi respingere la seconda parte del primo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.
–
Sul terzo, quarto e quinto capo del primo motivo
94
Con la terza parte del primo motivo, la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva avviare il procedimento di invalidità nei suoi confronti, poiché la durata complessiva dei suoi congedi per malattia non superava i dodici mesi per un periodo di tre anni, come richiesto dall’articolo 59, paragrafo 4, dello [OSCURATO:PERSONA].
95
Con la quarta parte del primo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova, in quanto si sarebbe accontentato del calcolo erroneo, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del numero di giorni di congedo di malattia che la riguardavano, senza esaminare la sua presenza effettiva sul lavoro. In occasione della quinta parte del primo motivo, la ricorrente afferma, in sostanza, che il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato i suoi diritti al rispetto della sua vita privata e l’obbligo di protezione dei suoi dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta.
96
A tal riguardo, occorre ricordare che, come risulta dai punti 67 e 68 della presente sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la decisione di avvio del procedimento di invalidità non costituiva un atto lesivo per la ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. Per tale ragione, al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto, in quanto irricevibile, la domanda di annullamento di tale decisione.
97
In tali circostanze, dato che il Tribunale non ha esaminato nel merito la legittimità di detta decisione, la terza, la quarta e la quinta parte del primo motivo, tutte relative a questa stessa legittimità, devono essere respinte in quanto inconferenti.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
98
Tale primo motivo si suddivide, sostanzialmente, in tre parti.
99
Nell’ambito della prima parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la violazione da parte di un’istituzione di una disposizione giuridica chiara rientra nell’ordine pubblico e deve essere rilevata d’ufficio dal Tribunale. Orbene, al punto 98 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe debitamente tenuto conto di tale giurisprudenza. Infatti, se così fosse stato, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che le decisioni di cui trattasi erano contrarie agli artt. 59 e 90 dello [OSCURATO:PERSONA], i quali, oltre ad essere chiari, stabilirebbero, inoltre, norme di ordine pubblico.
100
Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver rilevato l’assenza di motivazione della decisione di rigetto della domanda di assistenza, la quale è contraria ai requisiti di trasparenza e di responsabilità previsti agli articoli 59 e 90 dello [OSCURATO:PERSONA], letti in combinato disposto con gli articoli 41 e 47 della Carta.
101
Nell’ambito della terza parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che, ai punti 97 e 98 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 84, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura. Infatti, tale giudice avrebbe respinto i nuovi elementi di prova presentati dalla ricorrente successivamente al deposito della replica, mentre tali elementi non erano disponibili al momento del deposito del ricorso in primo grado o della replica. Il rigetto da parte del Tribunale di detti elementi sarebbe contrario agli articoli 7, 8 e 47 della Carta nonché all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
102
A tal riguardo, la ricorrente aggiunge che il procedimento precontenzioso ha lo scopo di consentire una composizione amichevole delle controversie tra i funzionari e l’amministrazione, e non di limitare la portata del controllo giurisdizionale del giudice dell’Unione.
103
Con la quarta parte del secondo motivo, la ricorrente afferma, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad astenersi dall’avviare il procedimento di invalidità, poiché la decisione di avvio di quest’ultimo soddisfa i criteri delle molestie psicologiche enunciati all’articolo 12
bis
dello [OSCURATO:PERSONA].
104
Dall’altro lato, il comportamento della capo unità C, di cui ai punti 107 e 108 della sentenza impugnata, sarebbe contrario all’articolo 12 dello [OSCURATO:PERSONA], che obbliga i funzionari ad astenersi da qualsiasi atto che possa ledere la dignità della loro funzione. Di conseguenza, non qualificando tale comportamento come molestie psicologiche, ai sensi dell’articolo 12
bis
dello [OSCURATO:PERSONA], e ciò nonostante il contesto e l’effetto cumulativo degli atti adottati da tale capo unità, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto.
105
Con la quinta parte del secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato l’articolo 86 dello [OSCURATO:PERSONA], che prevede l’adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei funzionari che non rispettano i loro obblighi, compresi quelli enunciati agli articoli 11
bis
, 12 e 12
bis
dello [OSCURATO:PERSONA]. Il comportamento della capo dell’unità C avrebbe dovuto condurre all’avvio di un’indagine in applicazione di tali disposizioni.
106
Nell’ambito della sesta parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 11
bis
dello [OSCURATO:PERSONA] relativo al conflitto di interessi e l’articolo 59 dello [OSCURATO:PERSONA] relativo al congedo di malattia. Il fatto di non porre rimedio in modo adeguato al comportamento inappropriato dell’istituzione interessata potrebbe altresì ledere il diritto alla dignità, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati, diritti sanciti, rispettivamente, agli articoli 1, 7 e 8 della Carta.
107
La ricorrente aggiunge che, ai punti 107 e 108 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato gli articoli 11 e 21 dello [OSCURATO:PERSONA] concludendo per l’insufficienza degli elementi di prova a sostegno dell’esistenza delle molestie psicologiche. Il fatto che la capo dell’unità C prenda contatto con la ricorrente in merito ad un caso, immediatamente dopo la dichiarazione di conflitto di interessi e quando quest’ultima non era ancora stata approvata, potrebbe essere considerato inappropriato.
108
Con la settima parte del secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato che l’onere della prova delle molestie psicologiche grava sulla vittima di tale comportamento, sebbene tale giudice abbia ricordato, ai punti da 82 a 84 della sentenza impugnata, la giurisprudenza secondo la quale, ai fini dell’esame delle asserite molestie psicologiche, occorre tener conto dell’insieme del contesto storico e di qualsiasi incidente precedente.
109
Il fatto che il Tribunale sottolinei, ai punti da 78 a 80 della sentenza impugnata, la necessità di fornire un principio di prova delle asserite molestie sarebbe contrario all’obbligo dell’istituzione interessata di esaminare tutte le informazioni disponibili e di tutelare il benessere dei funzionari, conformemente ai termini della sentenza del 26 marzo 2015, CN/Parlamento (
F‑26/14
,
EU:F:2015:22
).
110
Con l’ottava parte del secondo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che ella aveva avuto la possibilità di non dar seguito a una domanda di assistenza della capo unità C. A tale riguardo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 21 dello [OSCURATO:PERSONA], il quale dispone che il funzionario è tenuto ad assistere e consigliare i suoi superiori e che è responsabile dell’esecuzione dei compiti affidatigli. La ricorrente sottolinea che, parallelamente, il rispetto di tale disposizione la portava a violare l’articolo 11
bis
dello [OSCURATO:PERSONA], il quale impedisce ad un funzionario di trattare una causa nella quale quest’ultimo ha un interesse personale.
111
Nell’ambito della nona parte del secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver omesso di esaminare, nella sentenza impugnata, il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di accogliere la sua domanda di flessibilità del lavoro nonché le ripetute richieste di effettuare lavori supplementari al di fuori dell’ambito di assegnazione, che sarebbero contrarie alle raccomandazioni generali della [OSCURATO:PERSONA] in materia di salute sul lavoro. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe omesso di tener conto degli articoli 59 e 60 dello [OSCURATO:PERSONA].
112
La decima parte del secondo motivo verte su uno snaturamento degli elementi di fatto e di prova asseritamente commesso dal Tribunale.
113
Nell’ambito di tale parte, la ricorrente sostiene che, al punto 113 della sentenza impugnata, da un lato, il Tribunale ha constatato che il comportamento della segretaria dell’unità A era del tutto ragionevole e, dall’altro, ha snaturato la percezione che la ricorrente ne aveva avuto, vale a dire la sensazione di essere disturbata durante un congedo per malattia. Al punto 114 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe supposto che tale segretario ignorasse l’esistenza del congedo di malattia della ricorrente snaturando così i fatti, dal momento che quest’ultima aveva la possibilità di conoscere la durata dei congedi della ricorrente, come risulterebbe dai punti 9 e 113 della sentenza impugnata.
114
Per quanto riguarda il comportamento di detta segretaria, la ricorrente precisa che, contrariamente a quanto indicato dal Tribunale ai punti 9, 13, 113 e 114 della sentenza impugnata, tale persona si è mostrata insistente e l’aveva contattata durante il suo congedo di malattia solo due volte. Ai punti 9, 113 e 114 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato l’allegato 5 del ricorso di primo grado vertente sulla corrispondenza elettronica tra la segretaria dell’unità A e la ricorrente in merito al trasloco dell’ufficio di quest’ultima. Tale corrispondenza dimostrerebbe un ruolo attivo di tale segretaria nelle iniziative riguardanti tale trasloco durante il periodo di congedo di malattia della ricorrente, comportamento che dovrebbe essere qualificato come intrusivo. Contrariamente a quanto risulta dal punto 114 della sentenza impugnata, detta corrispondenza dimostrerebbe la conoscenza da parte di detta segretaria della situazione di congedo di malattia della ricorrente.
115
Ai punti 6, 9, 13, 113 e 114 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato le pagine 313 e 205 dei documenti allegati al ricorso in primo grado che dimostravano che la ricorrente aveva informato in anticipo i suoi superiori gerarchici della necessità del suo trattamento medico, in particolare con il messaggio di posta elettronica del 12 maggio 2020. Ai punti 7, 11, 14, 16 e 17 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato l’allegato 6 del ricorso in primo grado riguardante, rispettivamente, il messaggio di posta elettronica dell’8 giugno 2020, i messaggi di posta elettronica del 23 e del 24 giugno 2020, la corrispondenza tra l’amministrazione e la ricorrente nella causa E, il messaggio di posta elettronica del 26 agosto 2020, i messaggi di posta elettronica dell’8, 26, 28 e 31 agosto 2020 nonché quello del 6 settembre 2020. Il Tribunale avrebbe omesso di tener conto dell’allegato 10 del ricorso di primo grado che dimostra che, il25 luglio 2020, la ricorrente era ancora incaricata di tre pratiche, con rapporti finali in corso di elaborazione. Ai punti 103, 104 e 107 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe concentrato sulla natura delle domande formulate dalla capo dell’unità C all’attenzione della ricorrente, senza collocarle nel loro contesto, il quale sarebbe rivelatore del coinvolgimento di quest’ultima nel trattamento di più cause. Il Tribunale avrebbe omesso di tener conto dell’allegato 3 del ricorso di primo grado relativo al fascicolo medico della ricorrente e confermando che lo stato della sua gamba destra richiedeva un intervento chirurgico nonché dell’allegato 8 di tale ricorso relativo all’intervento della persona di fiducia.
116
Inoltre, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova connessi a diversi motivi di diritto dedotti nelle sue memorie riferendosi, ai punti da 3 a 29 e da 99 a 111 della sentenza impugnata, al contesto generale, al tono e alla natura degli scambi tra essa e l’amministrazione della sua unità e, in particolare, tra essa e la capo unità C. La ricorrente aggiunge che, ai punti 7, 11, 14, 16 e 17 di tale sentenza, il Tribunale ha snaturato l’allegato 6 del ricorso di primo grado omettendo di tener conto del fatto che essa aveva costantemente ricordato ai membri della sua squadra di essere in congedo di malattia e di non voler essere coinvolta nel lavoro dell’unità nel corso di tale periodo.
117
Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di tener conto dell’allegato 10 del ricorso in primo grado, con la conseguenza che la constatazione contenuta al punto 24 della sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente non aveva più alcun caso da trattare nell’ambito della sua unità, sarebbe errata.
118
Con l’undicesima parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che, al punto 147 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che i messaggi di posta elettronica tra, da un lato, la capo unità C e la segretaria dell’unità A e, dall’altro, la ricorrente non avrebbero dato luogo ad alcuna trasmissione di informazioni personali idonee a ledere il suo diritto al rispetto della sua vita privata. Così facendo, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente la tutela della vita privata prevista agli articoli 7 e 8 della Carta nonché la giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell’uomo. A tal riguardo, dalla sentenza della Corte EDU, 22 febbraio 2018, Libert c. Francia (CE:ECHR:2018:0222JUD000058813, §§ 24 e 25) risulterebbe che il contesto professionale o meno del trattamento di dati personali non determina di per sé il suo impatto sulla vita privata della persona interessata. È la natura dei dati stessi e il modo in cui essi sono connessi a tale vita privata che rivestirebbero un’importanza essenziale.
119
La ricorrente aggiunge che l’affermazione del Tribunale al punto 143 della sentenza impugnata, secondo cui tutte le attività professionali sono automaticamente escluse dalla tutela della vita privata, è contraria all’articolo 7 della Carta e all’articolo 8 della CEDU.
120
Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa agli obblighi negativi e positivi degli Stati contraenti per quanto riguarda la tutela della vita privata, il requisito della legittimità dell’ingerenza nella sfera privata, il margine di discrezionalità di tali Stati in materia nonché l’esigenza di una tutela giuridica effettiva contro tale ingerenza.
121
La constatazione effettuata dal Tribunale al punto 147 della sentenza impugnata, secondo cui la questione del congedo di malattia della ricorrente sarebbe stata affrontata nei messaggi di posta elettronica in questione soltanto in un contesto professionale e in modo vago, sarebbe contraddetta dal tenore dei punti 6, 11, 12 e 15 della sentenza impugnata.
122
La conclusione del Tribunale contenuta al punto 149 della sentenza impugnata, secondo cui il «diritto alla salute» della ricorrente non è stato violato, sarebbe viziata da un errore di diritto, in quanto violerebbe gli articoli 7 e 8 della Carta. Infatti, pur essendo principalmente di natura professionale, i messaggi di posta elettronica e le interazioni di cui trattasi avrebbero chiaramente invaso la sfera personale della ricorrente, per quanto riguarda, in particolare, il suo congedo di malattia e il suo «diritto alla salute». Orbene, ai punti da 5 a 7, 9, 11, 12 e da 15 a 18 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe attenuato la distinzione tra le questioni professionali e quelle personali. La ricorrente sostiene che la circostanza che i suoi superiori gerarchici l’abbiano sollecitata nel corso del suo congedo di malattia, chiedendo che ella apporti un contributo alla trattazione delle cause in corso e alle decisioni relative ai traslochi di uffici, come indicato dal Tribunale ai punti 6, 7, 9, 11, 16 e 17 della sentenza impugnata, ha perturbato il corretto svolgimento di tale congedo e ha comportato un’ingerenza nella sua vita privata e «nelle sue esigenze in materia di salute».
123
Con la dodicesima parte del secondo motivo, vertente, in sostanza, sulla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente sostiene che, al punto 100 di tale sentenza, il Tribunale si è concentrato sul piano organizzativo riguardante le cause E, F e G, indicando che alla ricorrente non è stato chiesto alcun lavoro preciso. Tuttavia, tale indicazione sarebbe contraddetta dal tenore dei punti 7, 9 e 10 di detta sentenza, i quali menzionerebbero un livello di coinvolgimento più rilevante della ricorrente.
124
Al punto 101 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe rilevato che, certamente, nei messaggi di posta elettronica del 1
o
luglio 2020, la capo dell’unità C ha posto domande alla ricorrente sulla causa E. Tuttavia, il Tribunale avrebbe dichiarato che, poiché una risposta a tali interrogativi era attesa solo dopo il ritorno della ricorrente dal suo congedo di malattia, l’impatto di tale comunicazione sulla sua sfera privata sarebbe meno rilevante. Orbene, tali considerazioni sarebbero in contraddizione con il punto 14 della sentenza impugnata.
125
Pur menzionando effettivamente, al punto 103 della sentenza impugnata, l’invito rivolto alla ricorrente ad una videoconferenza, il Tribunale avrebbe sottolineato, al punto 102 di tale sentenza, la natura breve degli scambi tra quest’ultima e la capo dell’unità C, in contraddizione con i fatti di cui ai punti 11 e 12 di detta sentenza.
126
Per quanto riguarda i messaggi di posta elettronica del 26 e del 31 agosto 2020, il Tribunale avrebbe indicato, al punto 103 della sentenza impugnata, che la ricorrente aveva ricevuto una nuova versione di una relazione per approvazione, ma che era tenuta ad effettuare il lavoro richiesto solo dopo il suo ritorno dal congedo per malattia. Tale affermazione sarebbe contraddetta dalle considerazioni svolte ai punti 16 e 17 della sentenza impugnata.
127
Per quanto riguarda la questione se la capo dell’unità C fosse al corrente delle proroghe del congedo di malattia della ricorrente, di cui al punto 105 della sentenza impugnata, la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 102 di tale sentenza sarebbe in contraddizione con quelle di cui ai punti 11, 16 e 18 di detta sentenza.
128
La ricorrente contesta al Tribunale di aver erroneamente dichiarato, ai punti 103 e 105 della sentenza impugnata, che la capo unità C non era pienamente informata delle proroghe del suo congedo per malattia, mentre ai punti 6, 11, 13 e 16 di tale sentenza si menzionano i suoi messaggi relativi allo stato di tale congedo.
129
La menzione fatta al punto 147 della sentenza impugnata, secondo la quale nessuna data precisa di ritorno della ricorrente dal suo congedo per malattia era menzionata negli scambi di messaggi di posta elettronica tra quest’ultima e la capo dell’unità C nonché la segretaria dell’unità A, sarebbe contraddetta dalla constatazione effettuata al punto 18 di tale sentenza.
130
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del secondo motivo in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante e in parte infondato.
Giudizio della Corte
–
Sulla prima e sulla terza parte del secondo motivo
131
Al fine di esaminare la prima e la terza parte del secondo motivo, occorre, in via preliminare, ricordare che, ai punti 97 e 98 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato l’argomento della ricorrente, sollevato nella sua replica in primo grado, secondo cui la decisione di avvio del procedimento di invalidità costituiva un elemento costitutivo di molestie continue nei suoi confronti.
132
Al punto 98 di tale sentenza, al quale la ricorrente fa riferimento in questa prima parte, il Tribunale ha concluso che dalle memorie della ricorrente non risultava che un siffatto argomento fosse stato formulato esplicitamente nel ricorso di primo grado o che si ricollegasse ad un motivo o ad un argomento formulato nel ricorso. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato tale argomento irricevibile, in applicazione dell’articolo 84, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura.
133
Con la prima parte del secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver esaminato d’ufficio la non conformità delle decisioni di cui trattasi agli articoli 59 e 90 dello [OSCURATO:PERSONA], in quanto le norme ivi contenute sono di ordine pubblico.
134
L’articolo 59 dello [OSCURATO:PERSONA] verte sul congedo di malattia di un funzionario e sulle condizioni sostanziali del ricorso, da parte dell’APN, alla commissione di invalidità, mentre l’articolo 90 di tale [OSCURATO:PERSONA] riguarda l’adozione di una decisione da parte dell’APN nei confronti di un funzionario nonché la possibilità per quest’ultimo di presentare un reclamo contro un atto che gli arreca pregiudizio.
135
Occorre rammentare a tal proposito che dalle norme che disciplinano il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, segnatamente dagli articoli 21 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale, emerge che, in linea di principio, la controversia è determinata e circoscritta dalle parti e che il giudice dell’Unione non può statuire
ultra petita
.
136
Sebbene taluni motivi possano, o anche debbano, essere rilevati d’ufficio, quale un difetto o un’insufficienza di motivazione della decisione di cui trattasi, rientrante nelle forme sostanziali, un motivo vertente sulla legittimità sostanziale della predetta decisione, riconducibile alla violazione dei Trattati o di qualsiasi norma di diritto relativa alla loro applicazione, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, può invece essere esaminato dal giudice dell’Unione solo se è dedotto dal ricorrente (sentenza del 10 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a.,
C‑272/12 P
,
EU:C:2013:812
, punto
28
nonché la giurisprudenza citata).
137
Non può dunque essere rilevato d’ufficio un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 59 dello [OSCURATO:PERSONA].
138
Per quanto riguarda l’articolo 90 dello [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non ha spiegato per quale motivo le decisioni di cui trattasi sarebbero contrarie a tale disposizione e quale fosse il motivo preciso, vertente su detta disposizione, che, a suo avviso, il Tribunale avrebbe dovuto sollevare d’ufficio. Pertanto, tale parte della sua argomentazione non soddisfa i requisiti esposti al punto 151 della presente sentenza e deve essere respinta in quanto irricevibile.
139
Per quanto riguarda la terza parte del secondo motivo, attinente ad un errore commesso dal Tribunale nell’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 84, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
140
A tal riguardo, come ricordato al punto 132 della presente sentenza, l’argomento della ricorrente, sollevato nella sua replica in primo grado, secondo cui la decisione di avvio del procedimento di invalidità costituiva un elemento che contribuiva alle molestie continue nei suoi confronti, è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale in applicazione della citata disposizione per il motivo, esposto al punto 98 della sentenza impugnata, che esso non era fondato su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento e che, pertanto, costituiva un motivo nuovo ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura.
141
Orbene, statuendo in tal modo, il Tribunale ha viziato il suo ragionamento con un errore di diritto.
142
Infatti, dato che, nel caso di specie, la ricorrente si era avvalsa, come risulta dal punto 97 della sentenza impugnata, dell’avvio del procedimento di invalidità al fine non di dedurre una nuova ragione di fatto o di diritto che giustificasse l’annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza, bensì al fine di sostenere l’esistenza delle molestie psicologiche di cui si era avvalsa nel suo ricorso, il Tribunale non poteva qualificare tale argomento come «motivo nuovo», ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, senza disconoscere la portata di tale disposizione.
143
Tuttavia, è giocoforza constatare che la decisione di avvio del procedimento di invalidità è intervenuta il 21 maggio 2021 e, di conseguenza, dopo l’adozione della decisione di rigetto della domanda di assistenza, che risale al 4 dicembre 2020. Orbene, come ricordato anche dal Tribunale al punto 81 della sentenza impugnata, per quanto riguarda la legittimità di una decisione che respinge una domanda di assistenza come quella controversa, il giudice dell’Unione deve esaminare la fondatezza di tale decisione alla luce degli elementi portati a conoscenza dell’istituzione, in particolare dal richiedente assistenza, quando quest’ultima ha statuito (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/[OSCURATO:PERSONA],
224/87
,
EU:C:1989:38
, punto
20
). Tale decisione di avvio del procedimento di invalidità non può quindi incidere sulla fondatezza delle valutazioni effettuate dal Tribunale.
144
Occorre quindi respingere la prima parte del secondo motivo in quanto infondata e la terza parte di tale motivo in quanto inconferente.
–
Sulla seconda parte del secondo motivo
145
In occasione della seconda parte del secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver rilevato l’assenza di motivazione della decisione di cui trattasi.
146
A tal riguardo, come ricordato dal Tribunale al punto 72 della sentenza impugnata, un atto è sufficientemente motivato quando interviene in un contesto noto al funzionario interessato, che gli consente di comprenderne la portata (v., in tal senso, sentenze del 1o giugno 1983, Seton/[OSCURATO:PERSONA],
36/81, 37/81 e 218/81
,
EU:C:1983:152
, punto
48
, nonché del 12 novembre 1996, Ojha/[OSCURATO:PERSONA],
C‑294/95 P
,
EU:C:1996:434
, punto
18
). Ne consegue, secondo il Tribunale, che una motivazione non deve essere esaustiva, ma al contrario deve essere considerata sufficiente quando espone i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione (v., in tal senso, sentenze del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] delle Figlie di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑492/21 P
,
EU:C:2023:354
, punto
49
, e del 30 giugno 2022, Fakro/[OSCURATO:PERSONA],
C‑149/21 P
,
EU:C:2022:517
, punto
190
).
147
Al punto 73 di detta sentenza, il Tribunale ha constatato che, nel caso di specie, l’obbligo di motivazione non implicava per l’APN di trattare specificamente tutti i documenti presentati dalla ricorrente. Tale giudice ha aggiunto che dalla decisione di rigetto della domanda di assistenza, integrata dalla decisione R/138/21 di rigetto del reclamo, non risultava che fosse stata commessa una violazione di tale obbligo, in quanto tali atti erano sufficientemente motivati e avevano consentito alla ricorrente di contestarli dinanzi al Tribunale e a quest’ultimo di esaminarne la legittimità.
148
Orbene, come giustamente constatato dal Tribunale al punto 73 di detta sentenza, la decisione di rigetto della domanda di assistenza, integrata dalla decisione R/138/21 di rigetto del reclamo, era sufficientemente motivata, cosicché, del resto, la ricorrente ha potuto contestare tali decisioni dinanzi al Tribunale e quest’ultimo ne ha potuto esaminare la legittimità.
149
Ciò considerato, la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata.
–
Sulla quarta parte del secondo motivo
150
Con la quarta parte del secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto non riconoscendo l’esistenza di molestie psicologiche nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 12
bis
dello [OSCURATO:PERSONA], mentre, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto astenersi dall’avviare il procedimento di invalidità e, dall’altro, il contesto e l’effetto cumulativo degli atti adottati dalla capo dell’unità C caratterizzavano l’esistenza di siffatte molestie.
151
Per quanto riguarda, in primo luogo, la parte dell’argomento della ricorrente relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto astenersi dall’avviare un procedimento di invalidità che la riguarda, essa deve essere dichiarata irricevibile. Occorre infatti ricordare che, ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, i motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione. Quindi, secondo giurisprudenza costante, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 28 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑123/21 P
,
EU:C:2023:708
, punto
87
e giurisprudenza citata). Orbene, nel caso di specie, l’argomento della ricorrente non risponde a tali requisiti, in quanto si limita a fare riferimento al comportamento della [OSCURATO:PERSONA], senza fare riferimento ad uno dei punti della motivazione della sentenza impugnata (v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2023, TUIfly/[OSCURATO:PERSONA],
C‑763/21 P
,
EU:C:2023:528
, punto
53
e giurisprudenza citata).
152
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento con cui la ricorrente contesta al Tribunale di non aver qualificato come molestie psicologiche il comportamento della capo dell’unità C di cui ai punti 107 e 108 della sentenza impugnata e di aver omesso di tener conto del contesto in cui tale comportamento era intervenuto e dell’effetto cumulativo delle azioni della stessa, è sufficiente constatare che, ai punti da 99 a 111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato in modo dettagliato tale comportamento tenendo conto del suo contesto, vale a dire, in particolare, la mancata conoscenza, da parte di quest’ultima, delle proroghe del congedo per malattia della ricorrente.
153
Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto, al punto 107 di detta sentenza, che era inappropriato per la capo dell’unità C contattare la ricorrente per chiederle informazioni sul caso G, il giorno successivo alla presentazione, da parte della ricorrente, di una dichiarazione di conflitto di interessi relativa a tale causa. Tuttavia, al punto 108 della medesima sentenza il Tribunale ha potuto considerare, senza commettere errori di diritto, che tale comportamento della capo dell’unità C non può, di per sé, costituire molestie psicologiche, tanto più che era stata lasciata alla ricorrente la possibilità di non dar seguito alla domanda della capo dell’unità C, poiché quest’ultima non aveva insistito per ottenere le informazioni richieste.
154
Occorre quindi respingere la quarta parte del secondo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.
–
Sulla quinta parte del secondo motivo
155
Con la quinta parte del secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver dichiarato che il comportamento della capo unità C avrebbe dovuto condurre all’avvio di un’indagine al fine di verificare se tale persona fosse venuta meno ai suoi obblighi previsti dagli articoli 11
bis
, 12 e 12
bis
dello [OSCURATO:PERSONA].
156
Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 151 della presente sentenza, un’impugnazione deve indicare in modo preciso i punti contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di cui trattasi.
157
Nel caso di specie, la ricorrente non indica né quali siano i punti della motivazione della sentenza impugnata oggetto della quinta parte del secondo motivo né quale sia la pertinenza della questione di un eventuale avvio di una procedura disciplinare contro la capo dell’unità C, che è distinta da quella del controllo della legittimità della decisione di rigetto della domanda di assistenza, il quale costituisce l’oggetto del secondo motivo di impugnazione.
158
Occorre quindi respingere la quinta parte del secondo motivo in quanto irricevibile.
–
Sulla sesta parte del secondo motivo
159
Con la sesta parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, da un lato, che il Tribunale, non avendo adeguatamente posto rimedio al comportamento della [OSCURATO:PERSONA], ha violato gli articoli 11
bis
e 59 dello [OSCURATO:PERSONA], nonché il diritto alla dignità, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali sanciti, rispettivamente, agli articoli 1, 7 e 8 della Carta. Dall’altro lato, ai punti 107 e 108 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato gli articoli 11 e 21 dello [OSCURATO:PERSONA] concludendo per l’insufficienza degli elementi di prova che suffragano l’esistenza di molestie psicologiche, mentre la capo dell’unità C avrebbe avuto un comportamento inappropriato.
160
A tal riguardo, per quanto riguarda la prima parte di tale argomento, esso equivale, in realtà, a contestare al Tribunale di non aver sufficientemente preso in considerazione gli elementi di prova che gli erano stati sottoposti. Orbene, non spetta alla Corte, statuendo in sede di impugnazione, sostituire la propria valutazione degli elementi di prova a quella che ne ha fatto il Tribunale e, in particolare, criticare le scelte operate dal Tribunale nell’ambito di tale esame, quando decide di basarsi su alcuni degli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione e di respingerne altri, salvo constatare che esso ha snaturato detti elementi di prova (v., in tal senso, ordinanza del 22 giugno 2023, QN/[OSCURATO:PERSONA],
C‑720/22 P
,
EU:C:2023:536
, punto
32
).
161
Per quanto riguarda la seconda parte di detto argomento, occorre rilevare che, al punto 108 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento della capo dell’unità C non possa costituire, di per sé, molestie psicologiche. Infatti, il Tribunale ha rilevato che, nel messaggio di posta elettronica in questione, era stata lasciata alla ricorrente la possibilità di non dare seguito alla domanda della capo dell’unità C e che, inoltre, dal fascicolo non risultava che quest’ultima avesse insistito per ottenere le informazioni richieste. Il 25 settembre 2020, dopo aver informato la ricorrente che la domanda di conflitto di interessi era stata accolta, la capo dell’unità C le aveva confermato di essere stata incaricata del caso di cui trattasi e che, di conseguenza, ella non aveva più affari in corso in seno alla sua unità.
162
Orbene, nell’ambito della sesta parte del secondo motivo, la ricorrente non individua con il grado di precisione richiesto, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 151 della presente sentenza, l’errore di diritto da cui sarebbe viziato il ragionamento del Tribunale.
163
Occorre quindi respingere la sesta parte del secondo motivo in quanto irricevibile.
–
Sulla settima parte del secondo motivo
164
Con la settima parte del secondo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che l’onere della prova delle molestie psicologiche grava sulla vittima.
165
A tal riguardo, è sufficiente rilevare che tale affermazione si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata.
166
Al punto 78 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che, quando all’amministrazione venga rivolta, conformemente all’articolo 90, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 di quest’ultimo, essa è tenuta, in virtù dell’obbligo di assistenza e se si trova di fronte a un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, a intervenire con tutta l’energia necessaria. Essa deve inoltre rispondere con la tempestività e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso specifico al fine di accertare i fatti e di trarne, con cognizione di causa, le opportune conclusioni. A tal fine, è sufficiente che il funzionario o l’agente che chiede la tutela della sua istituzione fornisca un principio di prova della sussistenza delle asserite aggressioni subite. In presenza di tali elementi, l’istituzione di cui trattasi è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine amministrativa, al fine di accertare i fatti all’origine della denuncia, in collaborazione con l’autore di quest’ultima.
167
Ai punti 80 e 94 di tale sentenza, il Tribunale ha indicato che quando, come nel caso di specie, le affermazioni contenute nella richiesta di assistenza riguardino molestie psicologiche, spetta al richiedente assistenza fornire un principio di prova di tali molestie alla luce della definizione di cui all’articolo 12
bis
, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA], vale a dire «ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica» del richiedente.
168
Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il Tribunale non ha escluso, nell’ambito della sua valutazione della legittimità della decisione di rigetto della domanda di assistenza, l’obbligo dell’istituzione interessata di adottare le misure appropriate, in particolare facendo procedere a un’indagine amministrativa al fine di accertare i fatti all’origine della denuncia.
169
È vero che il Tribunale ha considerato che tale obbligo dell’istituzione interessata presuppone che il funzionario o l’agente interessato fornisca un principio di prova dell’effettività dei comportamenti di cui afferma di essere stato oggetto. Orbene, così facendo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto. Infatti, l’amministrazione non può essere tenuta a condurre un’indagine amministrativa sulla base delle semplici affermazioni di un funzionario o di un agente (sentenza del 7 dicembre 2023, HV e HW/ECDC,
C‑615/22 P
,
EU:C:2023:961
, punto
45
nonché la giurisprudenza citata).
170
Occorre pertanto respingere la settima parte del secondo motivo in quanto infondata.
–
Sull’ottava parte del secondo motivo
171
Al fine di esaminare l’ottava parte del secondo motivo, che menziona una violazione da parte del Tribunale dell’articolo 21 dello [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che, al punto 104 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, per quanto riguarda i messaggi di posta elettronica del 26 e del 31 agosto 2020, la capo dell’unità C aveva avuto cura di precisare che l’esecuzione del lavoro da essa indicato era richiesta solo alla fine del congedo di malattia della ricorrente.
172
Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica dell’8 settembre 2020 di cui al punto 108 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì constatato che, in tale messaggio di posta elettronica, era stata lasciata alla ricorrente la possibilità di non dare seguito alla domanda della capo dell’unità C.
173
Occorre rilevare che la ricorrente non ha spiegato, nella sua impugnazione, le ragioni per le quali tali constatazioni di fatto del Tribunale sarebbero contrarie all’articolo 21 dello [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede che il funzionario è tenuto ad assistere e a consigliare i suoi superiori ed è responsabile dell’esecuzione dei compiti che gli sono affidati. Orbene, se è vero che la ricorrente ha altresì fatto valere in detta impugnazione che la domanda della capo unità C l’aveva posta in una situazione in cui essa sarebbe stata indotta a violare o il suo obbligo ai sensi dell’articolo 11
bis
dello [OSCURATO:PERSONA] di non trattare alcuna causa nella quale ella aveva direttamente o indirettamente, un«interesse personale», o il suo obbligo, in forza dell’articolo 21 dello [OSCURATO:PERSONA], di assistere e di consigliare i suoi superiori gerarchici, essa non ha precisato con sufficiente chiarezza, in che modo tale circostanza, considerandola dimostrata, proverebbe che il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
174
Occorre pertanto respingere l’ottava parte del secondo motivo in quanto infondata.
–
Sulla nona parte del secondo motivo
175
Con la nona parte del secondo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare, da un lato, il rifiuto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di accogliere la sua domanda di flessibilità del lavoro e, dall’altro, le richieste di effettuare lavori supplementari al di fuori dell’ambito di assegnazione di quest’ultima, in contraddizione con le raccomandazioni generali della [OSCURATO:PERSONA] in materia di salute sul lavoro.
176
A tal riguardo, è sufficiente constatare che la ricorrente non si era lamentata, nel suo ricorso di primo grado, né del rifiuto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di accogliere la sua domanda di flessibilità del lavoro, né del mancato rispetto delle raccomandazioni generali della [OSCURATO:PERSONA] in materia di salute sul lavoro, cosicché tali argomenti devono essere considerati nuovi.
177
Orbene, secondo una giurisprudenza costante, consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo ed argomenti da essa non dedotti dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Infatti, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi di ricorso e degli argomenti discussi dinanzi ai giudici di primo grado (sentenza del 27 febbraio 2025, OA/Parlamento,
C‑32/24 P
,
EU:C:2025:118
, punto
22
e giurisprudenza citata).
178
In tali circostanze, occorre respingere la nona parte del secondo motivo in quanto irricevibile.
–
Sulla decima parte del secondo motivo
179
Con la decima parte del secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso uno snaturamento di diversi elementi di fatto e di prova.
180
A tal riguardo, occorre ricordare che l’asserito snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Esso presuppone che il Tribunale abbia manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di prova. A tale riguardo, non è sufficiente indicare che un documento potrebbe essere oggetto di un’interpretazione diversa da quella accolta dal Tribunale. Spetta al ricorrente indicare con esattezza gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, avrebbero condotto a tale snaturamento (sentenza del 27 marzo 2025, XH/[OSCURATO:PERSONA],
C‑91/23 P
,
EU:C:2025:219
, punti
28
e
49
).
181
Orbene, l’argomento della ricorrente esposto ai punti da 113 a 117 della presente sentenza è, alla luce di tali requisiti, insufficiente a dimostrare gli asseriti snaturamenti.
182
Occorre quindi respingere la decima parte del secondo motivo in quanto irricevibile.
–
Sull’undicesima parte del secondo motivo
183
Con l’undicesima parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha valutato erroneamente la tutela della vita privata, sancita all’articolo 7 della Carta e all’articolo 8 della CEDU, nonché la protezione dei dati personali sancita all’articolo 8 della Carta, per le ragioni esposte ai punti da 118 a 122 della presente sentenza.
184
A tal riguardo, occorre rilevare che, per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente relative al punto 143 della sentenza impugnata, esse sono fondate su una premessa errata, dal momento che, in tale punto della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la «vita privata» è una nozione ampia e nessun motivo di principio consente di escludere le attività professionali o commerciali da tale nozione, ai sensi dell’articolo 8 della CEDU.
185
Infatti, si deve rilevare che, al punto 145 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, 22 febbraio 2018, Libert c. Francia, CE:ECHR:2018:0222JUD000058813, §§ 24 e 25), affinché si possa concludere che messaggi di posta elettronica inviati dal luogo di lavoro rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 7 e 8 della Carta, essi devono contenere dati non professionali, ossia dati che rientrano nella vita privata della persona di cui trattasi.
186
Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, ricordando e applicando tale giurisprudenza, il Tribunale non ha fatto del contesto professionale un criterio determinante.
187
Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 147 della sentenza impugnata, che la questione del congedo per malattia sarebbe stata affrontata nei messaggi di posta elettronica in questione, solo in un contesto professionale e in modo vago, è contraddetta dal tenore dei punti 6, 11, 12 e 15 della sentenza impugnata, occorre rilevare che essa si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata. Infatti, quando al punto 147 della sentenza impugnata il Tribunale ha fatto riferimento alla circostanza che il congedo di malattia della ricorrente è trattato in un contesto professionale e in modo vago, ciò è collegato agli scambi di messaggi di posta elettronica tra, da un lato, la capo unità C e la segretaria dell’unità A e, dall’altro, la ricorrente.
188
Orbene, anzitutto, solo i punti 6 e 11 della sentenza impugnata riguardano siffatti messaggi di posta elettronica. Inoltre, per quanto riguarda tali punti, la ricorrente si limita a riassumerne il contenuto o a caratterizzare le implicazioni che ne deduce, senza tuttavia spiegare, con la necessaria precisione, in che modo detti punti sarebbero in contraddizione con il punto 147 della sentenza impugnata, cosicché tale affermazione è irricevibile.
189
Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe violato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa agli obblighi negativi e positivi degli Stati contraenti per quanto riguarda la tutela della vita privata, il requisito della legittimità dell’ingerenza nella sfera privata, il margine di discrezionalità di tali Stati in materia nonché l’esigenza di una tutela giuridica effettiva contro tale ingerenza, è giocoforza constatare che una siffatta affermazione è troppo vaga e, pertanto, deve essere respinta in quanto irricevibile.
190
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente, secondo cui il Tribunale avrebbe violato gli articoli 7 e 8 della Carta dichiarando, al punto 149 della sentenza impugnata, che il suo «diritto alla salute» non è stato violato, è sufficiente ricordare che, in tale punto, il Tribunale ha considerato che, tenuto conto delle constatazioni effettuate ai punti da 99 a 115 di tale sentenza, l’APN non aveva commesso errori di valutazione quando aveva considerato che la ricorrente non aveva fornito un principio di prova di molestie a causa degli obblighi di fornire un lavoro o di una domanda di trasferimento del suo ufficio durante il suo congedo per malattia.
191
Orbene, tale argomento mira, in realtà, a rimettere in discussione le valutazioni di fatto effettuate dal Tribunale, le quali sfuggono, in assenza di uno snaturamento degli elementi sui quali il Tribunale si è basato, al controllo della Corte in sede di impugnazione.
192
Pertanto, detto argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.
193
Occorre quindi respingere l’undicesima parte del secondo motivo in quanto in parte infondata e in parte irricevibile.
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Sulla dodicesima parte del secondo motivo
194
Nell’ambito della dodicesima parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è viziata da diverse contraddizioni della motivazione.
195
In primo luogo, al punto 100 di tale sentenza, il Tribunale ha ritenuto che gli scambi elettronici dell’8 e del 9 giugno 2020, menzionati ai punti 17 e 20 della presente sentenza, non contenessero alcuna richiesta di eseguire un lavoro rivolta alla ricorrente, il che, secondo quest’ultima, è contraddetto dalle constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti 7, 9 e 10 della sentenza impugnata.
196
Tuttavia, è giocoforza constatare che da tali scambi di messaggi di posta elettronica dell’8 e del 9 giugno 2020, menzionati ai punti 7, 9 e 10 della sentenza impugnata, non risulta che essi contenessero una siffatta domanda.
197
Infatti, in primo luogo, al punto 7 di tale sentenza, il Tribunale ha menzionato un messaggio di posta elettronica inviato alla ricorrente e alla capo dell’unità A, l’8 giugno 2020, da un membro dell’unità A. Orbene, sebbene il Tribunale abbia rilevato che tale messaggio di posta elettronica riguardante le tre cause menzionate al punto 13 della presente sentenza conteneva osservazioni e suggerimenti per le prossime fasi della trattazione di tali cause, una siffatta constatazione non implica che tale membro dell’unità A abbia chiesto alla ricorrente, seppure ne avesse avuto il potere, di eseguire un lavoro. Del resto, il Tribunale ha constatato al punto 7 della sentenza impugnata che la capo dell’unità A aveva risposto a detto messaggio di posta elettronica che, tenuto conto del congedo della ricorrente, il citato membro dell’unità A doveva consultare la capo dell’unità C, al fine di sapere se quest’ultima intendesse chiudere i casi di cui trattasi prima della riorganizzazione dell’OLAF del 16 giugno 2020, oppure se desiderasse attendere il ritorno della ricorrente dal suo congedo di malattia previsto dopo tale data.
198
In secondo luogo, al punto 9 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che l’8 giugno 2020 la segretaria presso l’unità A aveva inviato un messaggio di posta elettronica alla ricorrente in merito al suo cambiamento di ufficio connesso alla riorganizzazione interna dell’OLAF di cui al punto 14 della presente sentenza. In tale messaggio di posta elettronica, essa le chiedeva se, tenuto conto del suo congedo di malattia fino al 22 giugno 2020, avrebbe autorizzato un terzo a occuparsi della preparazione del trasloco dei suoi effetti personali prima di tale data. Tuttavia, una siffatta domanda di autorizzazione non può essere assimilata a una richiesta di eseguire un lavoro indirizzata alla ricorrente.
199
In terzo luogo, al punto 10 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, il 9 giugno 2020, la capo dell’unità C aveva risposto ai messaggi di posta elettronica menzionati al punto 7 di tale sentenza indicando che, tenuto conto delle circostanze, gli sembrava molto difficile chiudere le cause di cui trattasi prima del 16 giugno 2020. Orbene, è giocoforza constatare che, ancora una volta, una siffatta constatazione non può implicare l’esistenza di una richiesta di eseguire un lavoro indirizzata alla ricorrente.
200
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’asserita contraddizione tra i punti 101 e 14 della sentenza impugnata, occorre ricordare che, in tale primo punto, il Tribunale si è pronunciato sui messaggi di posta elettronica del 1
o
luglio 2020, menzionati al punto 14 della sentenza impugnata, nei quali la capo dell’unità C ha posto alla ricorrente domande relative al caso E. A tal riguardo, il Tribunale ha sottolineato che tali scambi consistevano, certamente, in una richiesta di informazioni relativa a tale caso, ai fini dell’analisi della relazione preparata dalla ricorrente, ma che la capo dell’unità C aveva altresì precisato che una risposta della ricorrente era attesa solo dopo il suo ritorno dal congedo per malattia.
201
Orbene, tali considerazioni del Tribunale non sono affatto in contraddizione con la constatazione effettuata al punto 14 della sentenza impugnata, secondo la quale, da un lato, il 1
o
luglio 2020, la capo dell’unità C aveva inviato due messaggi di posta elettronica alla ricorrente nei quali le poneva domande relative al caso E e, dall’altro, la ricorrente vi aveva risposto il 6 luglio seguente.
202
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 102 della sentenza impugnata, riguardante il tono cortese dei messaggi di posta elettronica ad essa inviati, tra cui l’invito ad una videoconferenza, è in contraddizione con i fatti esposti ai punti 11 e 12 di tale sentenza.
203
Tale censura della ricorrente si fonda su una lettura erronea del punto 102 della sentenza impugnata.
204
In tale punto 102, il Tribunale ha constatato il tono cortese e rispettoso di tutti i messaggi di posta elettronica tra la capo dell’unità C e la ricorrente, menzionati ai punti 100 e 101 della sentenza impugnata.
205
Orbene, da un lato, non può rilevarsi alcuna contraddizione nella motivazione tra tale constatazione e quella effettuata ai punti 11 e 12 della sentenza impugnata. Infatti, mentre i messaggi di posta elettronica di cui ai punti 100 e 101 della sentenza impugnata sono datati 8 e 9 giugno 2020 e 1
o
luglio 2020, quelli di cui ai punti 11 e 12 di tale sentenza sono datati 23 giugno 2020.
206
Dall’altro lato, anche volendo ritenere che la ricorrente intenda in realtà contestare la lettura che il Tribunale ha fatto dei messaggi di posta elettronica di cui ai punti 100 e 101 di detta sentenza traendo argomento da quelli di cui ai punti 11 e 12 della medesima sentenza, un siffatto argomento dovrebbe essere respinto, dal momento che, come già ricordato al punto 160 della presente sentenza, non spetta alla Corte, statuendo in sede di impugnazione, sostituire la propria valutazione degli elementi di prova a quella che ne ha fatto il Tribunale.
207
Per quanto attiene all’argomento della ricorrente, secondo il quale la menzione contenuta al punto 103 della sentenza impugnata, recante l’affermazione che tale ricorrente non era tenuta ad effettuare il lavoro di cui trattasi solo dopo il ritorno dal congedo di malattia, è contraria alla constatazione effettuata dal Tribunale ai punti 16 e 17 di tale sentenza, occorre rilevare che, con tale argomento, la ricorrente si riferisce, in realtà, non al punto 103 della sentenza impugnata, bensì al suo punto 104, nei limiti in cui è in quest’ultimo punto che il Tribunale ha dichiarato che, per quanto riguarda i messaggi di posta elettronica del 26 e del 31 agosto 2020, la capo dell’unità C aveva avuto cura di precisare che l’esecuzione del lavoro da essa indicato era richiesta solo alla fine del congedo di malattia della ricorrente.
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Orbene, tale considerazione del Tribunale non è in contraddizione con i punti 16 e 17 della sentenza impugnata.
209
È vero che, al punto 16 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la capo dell’unità C aveva chiesto alla ricorrente di approvare il contenuto di un nuovo progetto di relazione finale nel caso E e se essa poteva procedere a talune verifiche presso l’UEB, il che costituisce una richiesta di esecuzione di un lavoro rivolta alla ricorrente. Tuttavia, al medesimo punto della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì rilevato che tale capo unità aveva precisato, in un secondo messaggio di posta elettronica destinato alla ricorrente, che quello del 26 agosto 2020, contenente, per approvazione, un nuovo progetto di relazione finale in un affare, le era stato inviato per un trattamento al suo ritorno dal congedo di malattia. Orbene, al punto 104 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento in modo generico ai messaggi di posta elettronica del 26 e del 31 agosto 2020 senza sostenere che una siffatta precisazione fosse stata fornita nel primo messaggio di posta elettronica del 26 agosto 2020.
210
Al punto 17 della sentenza impugnata, sebbene il Tribunale abbia rilevato che la capo dell’unità C aveva indicato, in un primo messaggio di posta elettronica datato 31 agosto 2020, di fare affidamento sulla ricorrente per chiudere diversi casi al suo ritorno dal congedo e che, sebbene, lo stesso giorno, le avesse inviato altri due messaggi di posta elettronica contenenti, rispettivamente, un progetto modificato di relazione finale in una causa e un nuovo rapporto finale in un’altra, detta capo unità aveva precisato che la ricorrente doveva trattarli unicamente al suo ritorno dal congedo di malattia.
211
In quarto luogo, secondo la ricorrente, la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 105 della sentenza impugnata, secondo cui la capo unità C non era al corrente delle successive proroghe del suo congedo di malattia, è in contraddizione con i punti 6, 11, 13, 16 e 18 di tale sentenza.
212
A tal riguardo, occorre constatare che il punto 6 della sentenza impugnata verte su un messaggio di posta elettronica inviato dalla ricorrente ai membri dell’unità A il 2 giugno 2020, senza che tale punto menzioni una conoscenza del congedo di malattia della ricorrente da parte della capo unità C.
213
Orbene, al punto 11 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha neppure constatato che la capo unità C fosse al corrente delle proroghe di tale congedo. Al contrario, tale punto menziona il fatto che è stata la ricorrente a informare tale funzionario, solo in risposta al messaggio di posta elettronica di quest’ultima, che ella era ancora in congedo di malattia.
214
Quanto al punto 13 della sentenza impugnata, esso si limita a menzionare il fatto che la segretaria dell’unità A ha inviato alla ricorrente, il 30 giugno 2020, un nuovo messaggio di posta elettronica per chiederle se avesse adottato una decisione riguardante il trasloco del suo ufficio.
215
Al punto 16 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che è stata la ricorrente, in risposta a un messaggio di posta elettronica della capo dell’unità C del 26 agosto 2020, a informare quest’ultima della proroga del suo congedo di malattia.
216
Al punto 18 della sentenza impugnata, il Tribunale ha semplicemente rilevato che, il 6 settembre 2020, la ricorrente ha risposto al messaggio di posta elettronica della capo dell’unità C del 31 agosto 2020 che il suo congedo di malattia era stato prolungato e che i casi in questione potevano essere chiusi senza il suo intervento.
217
In quinto luogo, la ricorrente sostiene che la constatazione effettuata al punto 147 della sentenza impugnata, secondo la quale nessuna data di ritorno specifica del suo congedo per malattia era indicata nei messaggi di posta elettronica scambiati tra essa e la capo dell’unità C nonché la segretaria dell’unità A, sarebbe contraddetta dal contenuto del punto 18 di tale sentenza.
218
A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, al punto 18 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, il 6 settembre 2020, la ricorrente ha risposto al messaggio di posta elettronica della capo dell’unità C del 31 agosto 2020 che il suo congedo di malattia era stato prolungato e che i casi in questione potevano essere chiusi senza il suo intervento.
219
Tuttavia, non ne risulta che il Tribunale abbia constatato l’esistenza di un’indicazione di una data precisa di ritorno della ricorrente dal suo congedo di malattia.
220
Poiché nessuno dei vari argomenti dedotti dalla ricorrente per sostenere che il Tribunale avrebbe motivato la sua sentenza in modo contraddittorio appare fondato, occorre respingere la dodicesima parte del secondo motivo in quanto infondata.
221
Di conseguenza, il secondo motivo deve essere integralmente respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
222
Poiché tutti i motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione sono stati respinti, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.
Sulle spese
223
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
224
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente in sede di impugnazione, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
XH è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.