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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39454/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato quanto all'idoneità della condotta ad impedire o comunque ritardare l'esecuzione dell'atto da parte del pubblico agente); il secondo motivo sulla prescrizione maturata in appello non tiene conto che è stata ritenuta la recidiva qualificata; il terzo motivo sulle attenuanti generiche e sulla recidiva è aspecifico e anch'esso riproduttivo di questioni affrontate dalla Corte di appello con motivazione corretta ed adeguata (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato quanto all'idoneità della condotta ad impedire o comunque ritardare l'esecuzione dell'atto da parte del pubblico agente); il secondo motivo sulla prescrizione maturata in appello non tiene conto che è stata ritenuta la recidiva qualificata; il terzo motivo sulle attenuanti generiche e sulla recidiva è aspecifico e anch'esso riproduttivo di questioni affrontate dalla Corte di appello con motivazione corretta ed adeguata (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 39454/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris