CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 16530/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 15464/2016 proposto da: Agenzia per le Erogazioni in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 15464/2016 Numero sezionale 1335/2022 Numero di raccolta generale 16530/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 avverso la sentenza n. 70/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 02/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto ingiuntivo n. 435 del 2011 il Tribunale di Udine accoglieva il ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il pagamento dell’l'importo di euro 110.520,28 oltre accessori, a titolo di contributi comunitari PAC ([OSCURATO:PERSONA]), che, relativi alle stagioni sino al 2008, venivano all'azienda riconosciuti, ai sensi del Regolamento CE n. 1782 del 2003, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Agenzia per le Erogazioni in agricoltura (di seguito per brevità Agea). Detta parte proponeva opposizione al titolo ingiuntivo facendo valere l'estinzione dell'avverso credito per compensazione atecnica con quanto dovuto dall'azienda agricola a titolo di prelievo supplementare per gli anni 2005 e 2006 per la quantità di latte prodotta in eccesso rispetto a quella posseduta. 2. Con sentenza n. 649 del 2013 il Tribunale di Udine rigettava l'opposizione e confermava il provvedimento monitorio, ritenendo il primo giudice che non si potessero ritenere "indebiti" ex art. 3, comma 5-duodecies, d.l. 182 del 2005, convertito in legge n. 231 del 2005, i pagamenti delle provvidenze maturate dall'Azienda agricola e che fosse onere dell'opponente Agea provare di essere titolare di un credito ormai accertato, evidenza contestata dall'azienda opposta, nella perdurante pendenza davanti al g.a. del giudizio originato dall'impugnazione dei provvedimenti con cui era stato applicato il prelievo supplementare, ragione per la quale il credito non poteva F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 15464/2016 Numero sezionale 1335/2022 Numero di raccolta generale 16530/2022 qualificarsi né liquido né esigibile. [OSCURATO:PERSONA]. CE 1034/08 ed il successivo Data pubblicazione 23/05/2022 d.l. 5 del 2009 erano poi applicabili ai rapporti sorti successivamente alla loro entrata in vigore, tra i quali non rientravano né quello per il quale l'azienda aveva maturato il diritto ai contributi Pac né quello in relazione al quale era stata accertata la debenza del prelievo supplementare. La derogabilità della normativa comunitaria, in tema di compensazione di debiti e crediti correlati all'erogazione dei contributi comunitari, aveva consentito al legislatore nazionale di stabilire l'impignorabilità dei crediti per i contributi, evidenza implicante l'impossibilità di compensazione degli stessi con i debiti del beneficiario, ai sensi dell'art. 1246 n. 3 cod. civ. 3. La Corte di appello di Trieste, con sentenza n.70/2016 pubblicata il 2-3-2016, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermava la sentenza impugnata. 4. Ricorre per la cassazione dell'indicata sentenza d'appello Agea con tre motivi, illustrati con memoria, cui resiste con controricorso, pure illustrato con memoria, l'Azienda agricola [OSCURATO:PERSONA]. 5.Con ordinanza interlocutoria n.40185/2021 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, rilevato che con ordinanza interlocutoria n. 11487 del 2021 di questa stessa Prima sezione civile era stato rimesso ad udienza pubblica altro giudizio avente ad oggetto la questione della compensabilità del credito vantato dell'agricoltore a titolo di contributi comunitari PAC ([OSCURATO:PERSONA]) e del debito dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, là dove il debito eccepito in compensazione venga a trovarsi sub iudice in separato giudizio. 6. All’esito della pubblicazione della sentenza n.41593/2021 di questa Corte, il ricorso è stato nuovamente fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 15464/2016 Numero sezionale 1335/2022 Numero di raccolta generale 16530/2022 proc. civ.. La controricorrente ha depositato seconda memoria Data pubblicazione 23/05/2022 illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione degli artt.1241, 1243 e 1246 n.3, c.c. e violazione contestuale degli artt.5 ter del reg. CE n. 1034/2008 della Commissione del 21-10-2008, e 8 ter commi 2,4 e 5 della l.n.33/2009 per non aver considerato la Corte territoriale che i contrapposti crediti delle parti traggono origine da un unico rapporto tra le stesse intercorso, ovvero da rapporti accessori, risolvendosi così la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare avere, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama. 2. Con il secondo motivo denuncia la falsa applicazione del combinato disposto degli artt.1241 e 1243, comma 1, c.c. e falsa applicazione del principio di diritto della certezza giudiziaria del controcredito e contestuale violazione del combinato disposto degli artt.8 ter, commi 2,4 e 5 della l.n.33/2009, 474 c.p.c, in relazione all’art.360 comma 1, n.3 c.p.c.. Deduce che la Corte di merito ha negato certezza e definitività al credito per prelievo supplementare perché pendenti avanti al TAR i ricorsi avverso i provvedimenti Agea di imputazione del prelievo suplementare per i periodi lattiero caseari richiamati nelle note impugnate avanti al g.a. incorrendo in duplice errore di diritto, sia perché si trattava di compensazione cd. atecnica, ossia di mero accertamento contabile che non presupposne l’esigibilità dei crediti, sia perché il requisito della certezza è sussistente nei crediti in questione perché essi sono determinati nel loro ammontare, tanto da essere previamente iscritti nel Registro dei debitori, essendo previsto dall’art.8 ter l.n.33 del 2009 l’equiparazione dell’iscrizione nel F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 15464/2016 Numero sezionale 1335/2022 Numero di raccolta generale 16530/2022 Registro dei debitori all’iscrzione a ruolo delle imposte e delle entrate Data pubblicazione 23/05/2022 pubbliche quale strumento di recupero del credito. 3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 ter Reg.CE n. 885/2006, come introdotto dal Reg.CE n. 1034/2008, e dell'art. 8 ter L. n.33 del 2009 e dell'art. 3, comma 5 duodecies, DL n. 182/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 231/2005, degli artt. 1241, 1242, 1243 e 1246 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.. Deduce che i giudici di merito, facendo discendere la mancanza del requisito di certezza dalla pendenza del giudizio amministrativo di impugnazione degli atti di intimazione di Agea, non hanno considerato che: a) la previsione della compensabilità con i contributi comunitari non era una novità nel nostro ordinamento giudiziario (v. art. 3, comma 5, L. n. 231/2005, dianzi esaminato) ed è coerente con l'obbligo dello Stato membro di adottare ogni possibile mezzo per recuperare i crediti comunitari (art. 3 Reg.CE n. 1788/2003); b) la compensazione non solo è chiaramente atecnica, ma comunque è destinata ad operare nel momento in cui deve avvenire il pagamento, essendo del tutto indifferente a quando risalgono i rispettivi crediti e debiti, poiché "la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza" (art. 1242, primo comma, cc) e quello che conta è la coesistenza dei due debiti nel momento in cui essa viene opposta e che in tale momento la norma sia vigente, come avvenuto nella specie, ove la coesistenza era successiva all'istituzione del registro, avvenuta con l'art. 3 d.l. n. 182 del 2005, convertito dalla legge n. 231 del 2005. 4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. 4.1. Ritiene il Collegio di dover dare continuità all’orientamento espresso in fattispecie analoga da questa Corte con la sentenza F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 15464/2016 Numero sezionale 1335/2022 Numero di raccolta generale 16530/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 n.41593/2021. Occorre previamente ribadire il principio, già affermato da questa Corte (Cass.n. 24325/2020) secondo cui, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali. Con la citata sentenza n.41593/2021 è stato, altresì, puntualizzato che « L'esito (o il verso) dell'applicazione in concreto di tale principio dipende dalle peculiarità della fattispecie, da valutare alla luce delle seguenti coordinate di fondo: a) il principio sopra enunciato è coerente con i principi di cui all'art. 1241 ss. c.c., giacché la cd. compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, è un effetto diretto (e naturale conseguenza) della normativa europea, e insito nelmodo stesso con il quale è strutturata ed opera la Pac, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 15464/2016 Numero sezionale 1335/2022 Numero di raccolta generale 16530/2022 meccanismo delle cd. quote latte; l'iscrizione nel Registro nazionale Data pubblicazione 23/05/2022 delle somme a titolo di prelievi supplementari «autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti Pac con i crediti iscritti nel Registro» (cfr. Cass. SU n. 25261 del 2009; il meccanismo della compensazione, per la sua efficacia nel recupero del prelievo supplementare, è stato previsto dall'art. 5-ter reg. CE n. 885 del 2006, introdotto dal reg. n. 1034 del 2008; l'art. 8-ter, comma 5, della legge n. 33 del 2009, di conversione del d.l. n. 5 del 2009, dispone che «in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti comunitari... nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori... verificano l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito»); b) la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Cass. SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.; c) la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria, sebbene «L'iscrizione [...] degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli [equivalga]all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (art. 8-ter, comma 4, legge n. 33 del 2009), iscrizione che non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione da parte del F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 15464/2016 Numero sezionale 1335/2022 Numero di raccolta generale 16530/2022 preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza del Data pubblicazione 23/05/2022 controcredito deve essere fornita dall'ente creditore; d) al giudice di merito spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da AGEA, vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, all'esito di un accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità; e) la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020); f) l'obiezione secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla legge n. 33 del 2009, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, è superabile se si considera che la previsione di tale registro risale al reg. CE n. 1663 del 1995 (in allegato, art. 11) e che la compensazione attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore - è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e siripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento» (art.17 reg. CE n. 595 del 2004); inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 15464/2016 Numero sezionale 1335/2022 Numero di raccolta generale 16530/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara». Ciò posto, la motivazione in diritto espressa nella sentenza impugnata deve essere corretta ex art. 384, comma 4, c.p.c. nella parte in cui ha erroneamente escluso la qualificabilità della compensazione in senso improprio, senza necessità, tuttavia, di cassazione poiché il dispositivo è conforme a diritto. Infatti, nella fattispecie in esame - che è analoga a quella esaminata da Cass. n. 41593/2021- il controcredito opposto da AGEA è oggetto di contestazione dinanzi al giudice amministrativo e il giudice di merito ha negato l’operatività della compensazione in quanto il controcredito è privo del requisito della certezza, così esprimendo una valutazione di pretestuosità dell'eccezione che costituisce apprezzamento in questa sede incensurabile. In altri termini, il giudice di merito ha esercitato il potere che gli è proprio, nel giudizio principale nel quale il controcredito è opposto, di «dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e [rigettare] l'eccezione di compensazione», escludendo la possibilità della «reciproca elisione dei crediti nel processo instaurato dal creditore principale» (cfr., in tema di compensazione propria, Cass. SU n. 23225/2016), con gli effetti endoprocessuali propri della mera eccezione di compensazione, allo scopo di paralizzare il credito azionato in via principale.Tale potere a fortiori è riconosciuto al giudice dinanzi al quale sia opposta la compensazione impropria o atecnica, rispetto alla quale, come si è detto, non operano i limiti alla compensabilità dei crediti, fermo restando che «così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 15464/2016 Numero sezionale 1335/2022 Numero di raccolta generale 16530/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 opposto in compensazione possiede il requisito della certezza» (cfr. Cass. n. 7474/2017 e Cass.n. 41592/2021 citata). 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. 6. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in considerazione della complessità anche normativa delle questioni esaminate e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia. 7. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, va dato atto della non sussistenza, nel caso all'esame, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, lì 8 aprile 2022, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P