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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 42853/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. (1 Ritenuto in fatto

1. È oggetto di ricorso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Torino, che ha confermato il provvedimento con cui il Giudice di primo grado aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 610, 339, primo comma, cod. pen., condannandola alla pena di giorni venti di reclusione.

Secondo il capo d'imputazione, [OSCURATO:PERSONA], in occasione di un presidio di solidarietà per la programmata esecuzione di uno sfratto, agendo in concorso con altri soggetti (alcuni dei quali non ancora identificati), impediva l'ingresso nello stabile a [OSCURATO:PERSONA], avvocato civilista legale del proprietario dell'immobile esecuzione, bloccando il cancello elettrico d'entrata, e non consentendo al proprietario dell'immobile, [OSCURATO:PERSONA], di sbloccare il portoncino d'ingresso.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata, per il tramite del proprio difensore, eccependo due motivi. 2.1 Col primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.

Dalla motivazione dell'impugnata sentenza, si evince che la condotta dell'imputata ha reso "del tutto inutile un'eventuale apertura (del cancello elettrico) dall'interno ad opera del Caruso".

La difesa sostiene che tale riferimento alla eventuale apertura sia incompatibile con la condotta di violenza privata.

Inoltre, la chiusura del cancello elettrico, non potendo che essere "momentanea e superabile attraverso un impulso elettrico al cancello", non potrebbe considerarsi atto di violenza privata; pertanto, il caso di specie non sarebbe riconducibile alla fattispecie prevista nell'art. 610 cod. pen sia con riguardo all'elemento soggettivo del reato sia a quello oggettivo.

Alcun testimone, infine, avrebbe riconosciuto l'imputata tra le persone che hanno impedito all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di entrare nello stabile e raggiungere così il suo assistito; ne consegue che il ritenuto atto di violenza privata potrebbe ben essere stato posto in essere da altri soggetti. 2.1 Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della condizione di non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto generico.

A fronte delle argomentazioni fornite dalla Corte territoriale, la ricorrente si limita per lo più a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello, riproponendo la propria diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite, fondata su indimostrate congetture, e lamentando un presunto ds vizio di motivazione (Sez. 4, n. 30810 del 10/05/2022, Ragusa, n.m.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019).

In particolare, il mancato confronto con le notazioni dei Giudici d'appello si svela a proposito del carattere "eventuale" dell'apertura (del cancello elettrico) dall'interno ad opera del Caruso", al quale fa cenno la motivazione della sentenza impugnata.

Tale carattere non va inteso nel senso individuato dalla difesa (ossia come condotta possibile del Caruso, in un novero di molteplici e astratte eventualità), ma come condotta del tutto del tutto ragionevole e prevedibile, posto che il Caruso, in vista dello sfratto programmato, aveva appunto chiesto al proprio avvocato, ossia allo Scruci, di raggiungerlo.

Inoltre, in motivazione è esposto chiaramente che l'accesso all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] fu impedito dall'imputata, la quale, dopo aver chiuso "il cancello pedonale di accesso allo stabile, tenendolo saldamente stretto tra le mani" (p. 8 motivazione) si era poi frapposta a barriera (insieme con il [OSCURATO:PERSONA]) davanti a quest'ultimo.

In tal modo, il contatto tra il Caruso e lo Scruci, al netto dello scambio di qualche breve parola attraverso il cancello, fu impedito proprio dalla condotta della ricorrente (e del [OSCURATO:PERSONA]).

Quanto poi al rilievo della difesa, secondo cui nessuno avrebbe riconosciuto la Scavone tra coloro che si frapposero al colloquio, va rimarcato che la critica è puramente assertiva e generica; tale è anche la critica rivolta alla qualificazione giuridica di violenza privata, ove si consideri la fallacia e l'irrilevanza del rilievo difensivo secondo cui "la chiusura (del cancello elettrico), che non può che essere momentanea e superabile attraverso un impulso elettrico al cancello" e che altri soggetti, con il loro comportamento, possano aver impedito l'ingresso nello stabile allo Scruci. 2.1 Il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è del tutto generico, non confrontandosi con l'articolata motivazione resa sul punto che, nel valorizzare la gravità della condotta in relazione alla pressione e all'intimidazione nei confronti dello Scruci, non evidenzia margini di sindacabilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

La motivazione non è affatto illogica, perché pone, come ragione ostativa all'applicazione dell'invocato beneficio, la gravità del fatto in correlazione alle modalità della condotta.

3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile e la ricorrente vada condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. (1 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Torino, che ha confermato il provvedimento con cui il Giudice di primo grado aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 610, 339, primo comma, cod. pen., condannandola alla pena di giorni venti di reclusione. Secondo il capo d'imputazione, [OSCURATO:PERSONA], in occasione di un presidio di solidarietà per la programmata esecuzione di uno sfratto, agendo in concorso con altri soggetti (alcuni dei quali non ancora identificati), impediva l'ingresso nello stabile a [OSCURATO:PERSONA], avvocato civilista legale del proprietario dell'immobile esecuzione, bloccando il cancello elettrico d'entrata, e non consentendo al proprietario dell'immobile, [OSCURATO:PERSONA], di sbloccare il portoncino d'ingresso. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata, per il tramite del proprio difensore, eccependo due motivi. 2.1 Col primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Dalla motivazione dell'impugnata sentenza, si evince che la condotta dell'imputata ha reso "del tutto inutile un'eventuale apertura (del cancello elettrico) dall'interno ad opera del Caruso". La difesa sostiene che tale riferimento alla eventuale apertura sia incompatibile con la condotta di violenza privata. Inoltre, la chiusura del cancello elettrico, non potendo che essere "momentanea e superabile attraverso un impulso elettrico al cancello", non potrebbe considerarsi atto di violenza privata; pertanto, il caso di specie non sarebbe riconducibile alla fattispecie prevista nell'art. 610 cod. pen sia con riguardo all'elemento soggettivo del reato sia a quello oggettivo. Alcun testimone, infine, avrebbe riconosciuto l'imputata tra le persone che hanno impedito all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di entrare nello stabile e raggiungere così il suo assistito; ne consegue che il ritenuto atto di violenza privata potrebbe ben essere stato posto in essere da altri soggetti. 2.1 Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della condizione di non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto generico. A fronte delle argomentazioni fornite dalla Corte territoriale, la ricorrente si limita per lo più a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello, riproponendo la propria diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite, fondata su indimostrate congetture, e lamentando un presunto ds vizio di motivazione (Sez. 4, n. 30810 del 10/05/2022, Ragusa, n.m.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019). In particolare, il mancato confronto con le notazioni dei Giudici d'appello si svela a proposito del carattere "eventuale" dell'apertura (del cancello elettrico) dall'interno ad opera del Caruso", al quale fa cenno la motivazione della sentenza impugnata. Tale carattere non va inteso nel senso individuato dalla difesa (ossia come condotta possibile del Caruso, in un novero di molteplici e astratte eventualità), ma come condotta del tutto del tutto ragionevole e prevedibile, posto che il Caruso, in vista dello sfratto programmato, aveva appunto chiesto al proprio avvocato, ossia allo Scruci, di raggiungerlo. Inoltre, in motivazione è esposto chiaramente che l'accesso all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] fu impedito dall'imputata, la quale, dopo aver chiuso "il cancello pedonale di accesso allo stabile, tenendolo saldamente stretto tra le mani" (p. 8 motivazione) si era poi frapposta a barriera (insieme con il [OSCURATO:PERSONA]) davanti a quest'ultimo. In tal modo, il contatto tra il Caruso e lo Scruci, al netto dello scambio di qualche breve parola attraverso il cancello, fu impedito proprio dalla condotta della ricorrente (e del [OSCURATO:PERSONA]). Quanto poi al rilievo della difesa, secondo cui nessuno avrebbe riconosciuto la Scavone tra coloro che si frapposero al colloquio, va rimarcato che la critica è puramente assertiva e generica; tale è anche la critica rivolta alla qualificazione giuridica di violenza privata, ove si consideri la fallacia e l'irrilevanza del rilievo difensivo secondo cui "la chiusura (del cancello elettrico), che non può che essere momentanea e superabile attraverso un impulso elettrico al cancello" e che altri soggetti, con il loro comportamento, possano aver impedito l'ingresso nello stabile allo Scruci. 2.1 Il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è del tutto generico, non confrontandosi con l'articolata motivazione resa sul punto che, nel valorizzare la gravità della condotta in relazione alla pressione e all'intimidazione nei confronti dello Scruci, non evidenzia margini di sindacabilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). La motivazione non è affatto illogica, perché pone, come ragione ostativa all'applicazione dell'invocato beneficio, la gravità del fatto in correlazione alle modalità della condotta. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile e la ricorrente vada condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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