CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16104/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate nei due motivi di impugnazione daAntonio Cozzolino non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quantointeramente versate in fatto e comunque manifestamente infondati.Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo proposto avverso ilprovvedimento con cui era stata respinta l'istanza di esecuzione della pena pressoil domicilio, ha osservato, con argomentazioni nient'affatto illogiche, che l’attualepericolosità sociale del condannato non era contenibile con la invocata misura allaluce di una pluralità di elementi sintomatici, quali:- la gravità dei reati oggetto delle condanne in esecuzione (il possessonell’anno 2023 di cinque pistole già con colpi in canna e pronte all’uso nonchérelativo munizionamento);- la condanna per un recente episodio di tentata estorsione realizzata, nelcorso dell’anno 2022, con la minaccia del ricorso alle armi effettivamentepossedute e alla possibilità di rivolgersi ad ergastolani;- il rinvenimento nel suo domicilio di una ingente somma di denaro(661.920,00) di dui non ha fornito alcuna giustificazione.Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto, ma anche rispettosedel dato normativo posto che la legge n. 199 del 2010 indica quale condizioneostativa alla concessione della detenzione al domicilio non solo il pericolo di fugama anche la sussistenza di «specifiche e motivate ragioni per ritenere che ilcondannato possa commettere altri delitti».Il ricorrente nulla di concreto ha opposto, sollecitando nuovi apprezzamenti dimerito sui medesimi elementi fattuali di cui ha proposto una lettura alternativa edenunciando il travisamento di una relazione comportamentale che, tuttavia, nonè stata valorizzata dal Tribunale ai fini del giudizio prognostico.La tenuta logica della motivazione non è influenzata dal mancato confrontocritico con la sentenza che ha concesso la detenzione domiciliare sostitutiva inconsiderazione della diversa e più ampia piattaforma a supporto della decisione.2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente