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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 24954/2023

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29046/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] del Vento di [OSCURATO:PERSONA]”, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, in Viale delle Milizie n. 34 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendeunitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 720/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: a seguito di procedimento penale, nel quale vi fu anche la costituzione di parte di civile da parte di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] del Vento di [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità rispettivamente di responsabile del ciclo idrico e di direttore generale e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., furono condannati per i reati di epidemia (artt. 438 e 452, comma 1, cod. pen.), per avere omesso, nel giugno del 2009 nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Benaco (BS), di impedire la presenza di microrganismi patogeni nell’acqua dell’acquedotto, con concessione ad [OSCURATO:PERSONA] di una provvisionale pari ad Euro 8.000,00.

Ridotta in sede di appello la pena comminata al Giacomelli, e dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’altro imputato per morte, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 9133 del 2018, riqualificò il reato contestato in quello di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (artt. 440 e 452 cod. pen.), annullando senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione, e annullò agli effetti civili la sentenza impugnata, rimettendo gli atti ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui demandò anche la liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità.

Osservò la Corte, per quanto qui rileva, quanto segue: «il giudice del rinvio dovrà verificare se tale differente e meno grave riqualificazione giuridica del fatto concreto rispetto a quella di epidemia colposa ritenuta dalla Corte distrettuale nella sentenza di condanna a carico del Giacomelli, possa avere una diretta incidenza eziologica sulla determinazione del quantum di dannosubito dalle parti civili costituite ed adottare, conseguentemente, le relative statuizioni risarcitorie.

Deve in proposito rilevarsi che dalla diversa qualificazione giuridica del fatto illecito possono derivare effetti sulla gravità del danno patrimoniale e morale dei danneggiati, incidente sull'entità del risarcimento (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, P.G. in proc.

Venuti, Rv.52549).

Ed invero, tra gli elementi dei quali il giudice di merito, nell'effettuare la quantificazione dei danni risarcibili (ovvero delle sofferenze interiori che ledono l'integrità morale della persona offesa e del danneggiato da reato, la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo) deve tenere conto -per rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto - anche della gravità del reato in sè perchè suscettibile di acuire i turbamenti psichici e l'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, da esso derivanti (Cass. civ., Sez.

Un., n. 5814 del 23/11/1985, Rv. 443005, Cass. civ. Sez. 3, n. 15103 del 25/10/2002, Rv. 558053)».

Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] del Vento di [OSCURATO:PERSONA]”, con sentenza di data 15 luglio 2020 la Corte d’appello di Brescia rigettò la domanda con condanna alla rifusione delle spese del grado di appello.

Disattese le eccezioni preliminari sollevate dal Giacomelli, alla luce di quanto chiesto dall’attore (sia pure con evidenti errori – precisò la corte -, essendosi riferito alla sentenza di appello anziché a quella di Cassazione), osservò la corte territoriale che la domanda non poteva essere accolta per mancanza della prova del danno.

Osservò in particolare che la prova per testi richiesta, con istanza in udienza dei termini ai sensi dell’art. 183 comma 6, cod. proc. civ., era inammissibile posto che l’attore avrebbe dovuto provare il danno già in sede penale, non mutando la costituzione di parte civile le regole del processo civile quanto alla prova del danno, e, quand’anche ammissibile, la prova avrebbe dovuto essere dedotta nell’atto di citazione in riassunzione in base agli artt. 345 e 350 cod. proc. civ..

Aggiunse che i danni non erano stati provati né sotto il profilo del nesso causale con riferimento alle dedotte spese per l’acquisto di un nuovo serbatoio per acqua potabile con dotazione di autoclave (danno emergente) e alla perdita di utili (lucro cessante), né circa il quantum del lucro cessante, e che non poteva operare il criterio equitativo perché il danno ben poteva essere dimostrato sia con testi che soprattutto con documenti.

Osservò ancora che, non sussistendo in re ipsa, il danno all’immagine e alla reputazione doveva, quale danno conseguenza, essere provato e che, avendo la stessa sentenza di rinvio evidenziato che i casi di gastroenterite non erano stati così invasivi per la salute, alla luce dei tempi contenuti di guarigione, la lesione della reputazione del ristorante dell’attore non poteva essere ritenuta grave.

Aggiunse che poche ore dopo l’ordinanza comunale di divieto di utilizzo dell’acqua [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva provveduto, fra l’altro, ad un servizio di distribuzione di acqua in bottiglia e sfusa.

Osservò infine che il convenuto aveva provato, mediante lo “storico ricettività” 1998-2010 del Comune, che il flusso di clientela e turisti fra il 2009 ed il 2010 aveva registrato addirittura un picco rispetto al 2008, con la conseguenza che indimostrata risultava proprio la lesione dell’immagine dell’attore.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] del Vento di [OSCURATO:PERSONA]”, sulla base di sei motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentatamemoria.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia che la decisione impugnata avrebbe erroneamente identificato il titolo giudiziale, il quale è rappresentato dalla sentenza del giudice del merito, avendo questi accertato la condotta dell’imputato,mentre la corte di legittimità ha proceduto alla sola qualificazione del fatto.

Il motivo è inammissibile.

La censura attinge un passaggio motivazionale assolutamente irrilevante ai fini della ratio decidendi, per cui la censura è integralmente priva di decisività.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione.

Osserva la parte ricorrente che la sentenza di legittimità non ha mai messo in dubbio né la sussistenza del danno né il nesso di causalità già accertato fra lo stesso ed il fatto illecito.

Aggiunge che, dopo la riqualificazione in sede di legittimità, il fatto non solo resta grave in sé ma ha danneggiato proprio chi esercita un’attività economica, per cui il danno che l’impresa subisce non è altro che l’automatica conseguenza del fatto, in quanto il danno si produce quasi istantaneamente ed inevitabilmente.

Il motivo è infondato.

Gli effetti civili della decisione di merito del giudice penale sono stati annullati dalla Corte di Cassazione, per cui non vi è alcun accertamento che possa avere rilievo ai fini del risarcimento per l’illecito civile.

Al riguardo va comunque rammentato che, anche ipotizzando l’esistenza di una condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale, ciò che essa conterrebbe sarebbe solo l’implicito l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, insede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass. 23 febbraio 2023, n. 5682; 5 maggio 2020, n. 8477; 2 agosto 2022, n. 23960).

La condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale attiene alla potenzialità lesiva della condotta corrispondente al reato, ma non anche all’accertamento del danno conseguenza, il quale, in presenza di condanna generica, resta affidato al giudice civile.

Il giudicato penale di condanna generica al risarcimento attiene pertanto alla causalità materiale, ossia al nesso eziologico fra la condotta e l’evento di danno, che in quanto tale è dotato di potenzialità lesiva.

La causalità giuridica, e cioè il nesso eziologico fra l’evento di danno e il danno conseguenza di cui all’art. 1223 cod. civ., è invece accertata dal giudice civile in sede di giudizio di rinvio.

Il punto consente di richiamare anche l’attenzione sulla fondamentale distinzione fra evento di danno e danno conseguenza (su cui da ultimo in motivazioneCass.

Sez.

U. 15 novembre 2022 n. 33645 e n. 33659), allo scopo di destituire di fondamento la censura proposta in termini di automaticità del pregiudizio risarcibile rispetto all’evento dannoso.

Il motivo di censura confonde il piano dell’evento di dannoe quello del danno conseguenza, laddove invece i due piani vanno tenuti distinti quale riflesso della distinzione fra causalità materiale, rilevante ai fini dell’imputazione dell’evento di danno ad una determinata condotta secondo i criteri di responsabilità previsti dalla disciplina del fatto illecito, e la causalità giuridica, di cui sono espressione gli artt. 1223 e 2056, la quale, in funzione di selezione delle conseguenze dannose risarcibili, attiene al nesso eziologico fra l’evento di danno ed il danno conseguenza, costituente l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria.

La prova dell’evento di danno non corrisponde a quella del danno conseguenza ma si richiede, una volta provato il primo, che sia anche provato il secondo, non essendovi alcun automatismo, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, ma un nesso causale di conseguenzialità che l’attore ha l’onere non solo di allegare, ma anche di provare.

Con il terzo motivo si denuncia violazione del giudicato e del diritto alla prova del ricorrente in sede civile.

Osserva il ricorrente che a seguito della sentenza della Corte di Cassazione deve ritenersi che si sia concluso affermativamente il giudizio sulla commissione di un reato e sull’esistenza di conseguenze dannose, per cui al giudice civile in sede di rinvio compete solo di valutare il danno subito in concreto.

Aggiunge che è stato negato all’attore di esercitare il diritto di provare mediante testimonianze la consistenza del danno, avendo la corte territoriale illegittimamente ritenuto che la prova del danno e la sua quantificazione dovessero già essere acquisiti nell’ambito del giudizio penale.

Il motivo è infondato.

Quanto agli effetti del giudicato penale si rinvia a quanto osservato a proposito del motivo precedente.

Con riferimento alla censura di violazione del diritto di provare mediante testimoni il danno in sede di giudizio di rinvio va osservato quanto segue.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p.si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., applica i criteri di accertamento della responsabilità civile, i quali si differenziano dai più rigorosi canoni di valutazione penalistici, funzionali all'esercizio della potestà punitiva statale (Cass., 15 ottobre 2019, n. 25917).

La Corte di rinvio, applicando le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, adotta pertanto in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica (Cass., 12 giugno 2019, n. 15859).

Tale orientamento delle sezioni civili è stato autorevolmente confermato dalle Sezioni Unite Penali di questa Corte con la sentenza n. 22065 del 2021.

In questo quadro è stato affermato che « la morfologia del giudizio di rinvio, ricostruita in termini di autonomia strutturale e funzionale rispetto al processo penale ormai conclusosi, deve consentire di ritenere legittima, oltre alla possibilità di formulazione di nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, anche l'emendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pur nel limite del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c. alla luce del recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., 15 giugno 2015, n. 12310)» (Cass. 15 gennaio 2020, n. 517; conformi Cass. 8 marzo 2022, n. 7474 e 1 aprile 2021, n. 9129; si veda comunque già Cass. 12 giugno 2019 n. 15859).

La modificazione della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile rispetta il vincolo di connessione della emendatio alla vicenda sostanziale originariamente dedotta con la costituzione di parte civile, in coerenza a quanto affermato in generale con riferimento alla domanda giudiziale da Cass. Sez.

U. n. 12310 del 2015.

In tal modo si allarga lo spettro delle nuove conclusioni, che non è quindi, quando il rinvio consegue all’art. 622 cod. proc. pen., limitato a quelle che, in base all’ultimo comma dell’art. 394 cod. proc. civ., siano imposte dalla sentenza di cassazione, ma si estende a quelle richieste da un processo che è divenuto, con il rinvio, un giudizio imperniato sulle regole del diritto civile.

Nei limiti dell'emendatio della domanda funzionale alla prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile devono ritenersi consentite nuove deduzioni istruttorie che costituiscano il supporto probatorio della detta emendatio.

Tali nuove deduzioni istruttorie, oltre che essere giustificate dall’eventuale modifica della domanda richiesta dall’allegazione di un illecito civile, devono essere contenute nella citazione in riassunzione, ove sia proposta dalla parte civile nel processo penale, o nell’atto di costituzione nei venti giorni prima dell’udienza, previsto dal combinato disposto degli artt. 394, comma 1, 347, comma 1, e 166 cod. proc. civ., ove l’iniziativa della riassunzione sia assunta dalla controparte.

Non può invero consentirsi, alla parte costituitasi dopo la riassunzione a cura del convenuto nell’azione risarcitoria, di dedurre le nuove prove oltre il termine previsto per la costituzione e fino all’udienza di trattazione, come invece consentito per la riproposizione di domande ed eccezioni ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. (Cass. Sez.

U. 21 marzo 2019, n. 7940), perché nel caso di tale riproposizione si tratta di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado, mentre nel caso in esame si tratta di una domanda modificata, per definizione estranea alla fase pregressa del giudizio.

Va piuttosto evidenziato che, ove nell’atto di riassunzione laparte civile abbia fatto le indicazioni dei mezzi di prova e le produzioni documentali richieste dalla modificazione della domanda, il convenuto deve nell’atto di costituzione nei venti giorni prima dell’udienza indicare la prova contraria, mentre ove la riassunzione sia stata compiuta dal secondo e l’attore abbia nella comparsa di costituzione indicato i mezzi di prova, l’indicazione della prova contraria da parte del convenuto deve avvenire entro l’udienza di trattazione di cui all’art. 350 cod. proc. civ., e ciò in omaggio ai principi soggiacenti l’art. 183 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis.

Nel caso di specie, nessuna delle condizioni di ammissibilità della nuova deduzione istruttoria è presente.

Il ricorrente non ha specificatamente indicatol’esistenza di una emendatio della domanda funzionale alla prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito.

In secondo luogo, l’istanza di prova testimoniale è stata proposta non con l’atto di riassunzione, ma all’udienza.

E’ appena il caso di aggiungere che la motivazione della decisione di merito va corretta nella parte in cui si afferma che l’attore avrebbe dovuto provare il danno già in sede penale, posto che, alla luce del rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell’art. 622, il giudizio civile di rinvio è sede per l’accertamento del danno conseguenza.

Vanno in conclusione enunciati i seguenti principi di diritto: “nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza penale ai soli effetti civili sono consentite le nuove deduzioni istruttorie richieste dalla modificazione della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile”; “la parte civile, che abbia modificato la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza penale ai soli effetti civili, puòindicare nella citazione in riassunzione i mezzi di prova e le produzioni documentali richiesti dalla modificazione della domanda oppure, ove la riassunzione sia eseguita dalla controparte, può indicarli nella comparsa di costituzione nei venti giorni prima dell’udienza di trattazione, mentre il convenuto può indicare la prova contraria nel primo caso nella comparsa di costituzione nei venti giorni prima dell’udienza di trattazione, nel secondo caso entro l’udienza di trattazione”.

Con il quarto motivo si denuncia carenza e illogicità della motivazione.

Osserva il ricorrente che il danno può essere provato anche mediante presunzioni, ed in particolare che ogni attività di ristorazione non può prescindere dall’uso dell’acqua e che quando il requisito di sicurezza igienica dell’acqua venga meno deve quanto meno essere predisposto un approvvigionamento idrico alternativo.

Il motivo è inammissibile.

La censura attinge il giudizio di fatto riservato al giudice del merito e non sindacabile nella presente sede di legittimità.

Spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (fra le tante Cass. n. 13485 del 2014).

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, avendo la corte territoriale rigettato numerose eccezioni della controparte, avrebbe dovuto disporre la compensazione, quanto meno parziale, delle spese processuali.

Il motivo è inammissibile.

In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tuttodiscrezionale la valutazione di totale o parzialecompensazione, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. n. 26912 del 2020).

Con il sesto motivo osserva il ricorrente che risulta violato il giudicato per non essere stata disposta la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, anche mediante compensazione, considerato che il giudice di legittimità non dubitava della spettanza del risarcimento.

Aggiunge che, senza alcuna motivazione, la corte territoriale non ha provveduto alla liquidazione equitativa del danno, come richiesto in via subordinata.

Il motivo è parzialmente fondato.

La Corte di Cassazione ha demandato al giudice del rinvio la liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità.

La corte territoriale ha omesso di provvedere alla relativa liquidazione, essendosi limitata a liquidare le spese del grado di appello, regolate sulla base del criterio della soccombenza.

Per questa parte quindi il motivo è fondato.

Quanto al resto la censura è inammissibile.

Ha affermato la corte territoriale che il danno non è stato provato e che non può operare il criterio equitativo perché il danno ben poteva essere dimostrato sia con testi che soprattutto con documenti, con ciò intendendo affermare che manca il presupposto della liquidazione equitativa, e cioè l’impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare (art. 1226 cod. civ.).

Tale ratio decidendi, espressa da una motivazione indubbiamente presente, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non è stata impugnata da quest’ultimo, sicché la censura è priva di decisività.

In relazione al motivo di censura accolto la causa può essere decisa nel merito,non essendo necessari accertamenti di fatto.

Al riguardo va rammentato che nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio. (Cass. n. 1570 del 2023).

Fermo restando che sulla base del criterio dell’esito globale del processo la parte civile sarebbe soccombente, l’accertamento dell’esistenza dell’evento di danno, unitamente alle peculiarità della vicenda, anche processuali, costituiscono ragioni di compensazione delle spese del giudizio di legittimità in sede penale.

L’accoglimento in misura assai limitata del ricorso costituisce ragione di compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Coerentemente alle statuizioni di cui sopra, va disposta la compensazione anche delle spese relative al procedimento incidentale di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 373 c.p.c., per le quali la parte controricorrente ha proposto con la memoria istanza di liquidazione.

P. Q. M. Accoglie parzialmente il sesto motivo, rigettando per il resto il ricorso; cassa la senten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29046/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] del Vento di [OSCURATO:PERSONA]”, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, in Viale delle Milizie n. 34 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendeunitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 720/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: a seguito di procedimento penale, nel quale vi fu anche la costituzione di parte di civile da parte di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] del Vento di [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità rispettivamente di responsabile del ciclo idrico e di direttore generale e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., furono condannati per i reati di epidemia (artt. 438 e 452, comma 1, cod. pen.), per avere omesso, nel giugno del 2009 nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Benaco (BS), di impedire la presenza di microrganismi patogeni nell’acqua dell’acquedotto, con concessione ad [OSCURATO:PERSONA] di una provvisionale pari ad Euro 8.000,00. Ridotta in sede di appello la pena comminata al Giacomelli, e dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’altro imputato per morte, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 9133 del 2018, riqualificò il reato contestato in quello di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (artt. 440 e 452 cod. pen.), annullando senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione, e annullò agli effetti civili la sentenza impugnata, rimettendo gli atti ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui demandò anche la liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità. Osservò la Corte, per quanto qui rileva, quanto segue: «il giudice del rinvio dovrà verificare se tale differente e meno grave riqualificazione giuridica del fatto concreto rispetto a quella di epidemia colposa ritenuta dalla Corte distrettuale nella sentenza di condanna a carico del Giacomelli, possa avere una diretta incidenza eziologica sulla determinazione del quantum di dannosubito dalle parti civili costituite ed adottare, conseguentemente, le relative statuizioni risarcitorie. Deve in proposito rilevarsi che dalla diversa qualificazione giuridica del fatto illecito possono derivare effetti sulla gravità del danno patrimoniale e morale dei danneggiati, incidente sull'entità del risarcimento (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, P.G. in proc. Venuti, Rv.52549). Ed invero, tra gli elementi dei quali il giudice di merito, nell'effettuare la quantificazione dei danni risarcibili (ovvero delle sofferenze interiori che ledono l'integrità morale della persona offesa e del danneggiato da reato, la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo) deve tenere conto -per rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto - anche della gravità del reato in sè perchè suscettibile di acuire i turbamenti psichici e l'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, da esso derivanti (Cass. civ., Sez. Un., n. 5814 del 23/11/1985, Rv. 443005, Cass. civ. Sez. 3, n. 15103 del 25/10/2002, Rv. 558053)». Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] del Vento di [OSCURATO:PERSONA]”, con sentenza di data 15 luglio 2020 la Corte d’appello di Brescia rigettò la domanda con condanna alla rifusione delle spese del grado di appello. Disattese le eccezioni preliminari sollevate dal Giacomelli, alla luce di quanto chiesto dall’attore (sia pure con evidenti errori – precisò la corte -, essendosi riferito alla sentenza di appello anziché a quella di Cassazione), osservò la corte territoriale che la domanda non poteva essere accolta per mancanza della prova del danno. Osservò in particolare che la prova per testi richiesta, con istanza in udienza dei termini ai sensi dell’art. 183 comma 6, cod. proc. civ., era inammissibile posto che l’attore avrebbe dovuto provare il danno già in sede penale, non mutando la costituzione di parte civile le regole del processo civile quanto alla prova del danno, e, quand’anche ammissibile, la prova avrebbe dovuto essere dedotta nell’atto di citazione in riassunzione in base agli artt. 345 e 350 cod. proc. civ.. Aggiunse che i danni non erano stati provati né sotto il profilo del nesso causale con riferimento alle dedotte spese per l’acquisto di un nuovo serbatoio per acqua potabile con dotazione di autoclave (danno emergente) e alla perdita di utili (lucro cessante), né circa il quantum del lucro cessante, e che non poteva operare il criterio equitativo perché il danno ben poteva essere dimostrato sia con testi che soprattutto con documenti. Osservò ancora che, non sussistendo in re ipsa, il danno all’immagine e alla reputazione doveva, quale danno conseguenza, essere provato e che, avendo la stessa sentenza di rinvio evidenziato che i casi di gastroenterite non erano stati così invasivi per la salute, alla luce dei tempi contenuti di guarigione, la lesione della reputazione del ristorante dell’attore non poteva essere ritenuta grave. Aggiunse che poche ore dopo l’ordinanza comunale di divieto di utilizzo dell’acqua [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva provveduto, fra l’altro, ad un servizio di distribuzione di acqua in bottiglia e sfusa. Osservò infine che il convenuto aveva provato, mediante lo “storico ricettività” 1998-2010 del Comune, che il flusso di clientela e turisti fra il 2009 ed il 2010 aveva registrato addirittura un picco rispetto al 2008, con la conseguenza che indimostrata risultava proprio la lesione dell’immagine dell’attore. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] del Vento di [OSCURATO:PERSONA]”, sulla base di sei motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentatamemoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia che la decisione impugnata avrebbe erroneamente identificato il titolo giudiziale, il quale è rappresentato dalla sentenza del giudice del merito, avendo questi accertato la condotta dell’imputato,mentre la corte di legittimità ha proceduto alla sola qualificazione del fatto. Il motivo è inammissibile. La censura attinge un passaggio motivazionale assolutamente irrilevante ai fini della ratio decidendi, per cui la censura è integralmente priva di decisività. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione. Osserva la parte ricorrente che la sentenza di legittimità non ha mai messo in dubbio né la sussistenza del danno né il nesso di causalità già accertato fra lo stesso ed il fatto illecito. Aggiunge che, dopo la riqualificazione in sede di legittimità, il fatto non solo resta grave in sé ma ha danneggiato proprio chi esercita un’attività economica, per cui il danno che l’impresa subisce non è altro che l’automatica conseguenza del fatto, in quanto il danno si produce quasi istantaneamente ed inevitabilmente. Il motivo è infondato. Gli effetti civili della decisione di merito del giudice penale sono stati annullati dalla Corte di Cassazione, per cui non vi è alcun accertamento che possa avere rilievo ai fini del risarcimento per l’illecito civile. Al riguardo va comunque rammentato che, anche ipotizzando l’esistenza di una condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale, ciò che essa conterrebbe sarebbe solo l’implicito l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, insede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass. 23 febbraio 2023, n. 5682; 5 maggio 2020, n. 8477; 2 agosto 2022, n. 23960). La condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale attiene alla potenzialità lesiva della condotta corrispondente al reato, ma non anche all’accertamento del danno conseguenza, il quale, in presenza di condanna generica, resta affidato al giudice civile. Il giudicato penale di condanna generica al risarcimento attiene pertanto alla causalità materiale, ossia al nesso eziologico fra la condotta e l’evento di danno, che in quanto tale è dotato di potenzialità lesiva. La causalità giuridica, e cioè il nesso eziologico fra l’evento di danno e il danno conseguenza di cui all’art. 1223 cod. civ., è invece accertata dal giudice civile in sede di giudizio di rinvio. Il punto consente di richiamare anche l’attenzione sulla fondamentale distinzione fra evento di danno e danno conseguenza (su cui da ultimo in motivazioneCass. Sez. U. 15 novembre 2022 n. 33645 e n. 33659), allo scopo di destituire di fondamento la censura proposta in termini di automaticità del pregiudizio risarcibile rispetto all’evento dannoso. Il motivo di censura confonde il piano dell’evento di dannoe quello del danno conseguenza, laddove invece i due piani vanno tenuti distinti quale riflesso della distinzione fra causalità materiale, rilevante ai fini dell’imputazione dell’evento di danno ad una determinata condotta secondo i criteri di responsabilità previsti dalla disciplina del fatto illecito, e la causalità giuridica, di cui sono espressione gli artt. 1223 e 2056, la quale, in funzione di selezione delle conseguenze dannose risarcibili, attiene al nesso eziologico fra l’evento di danno ed il danno conseguenza, costituente l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria. La prova dell’evento di danno non corrisponde a quella del danno conseguenza ma si richiede, una volta provato il primo, che sia anche provato il secondo, non essendovi alcun automatismo, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, ma un nesso causale di conseguenzialità che l’attore ha l’onere non solo di allegare, ma anche di provare. Con il terzo motivo si denuncia violazione del giudicato e del diritto alla prova del ricorrente in sede civile. Osserva il ricorrente che a seguito della sentenza della Corte di Cassazione deve ritenersi che si sia concluso affermativamente il giudizio sulla commissione di un reato e sull’esistenza di conseguenze dannose, per cui al giudice civile in sede di rinvio compete solo di valutare il danno subito in concreto. Aggiunge che è stato negato all’attore di esercitare il diritto di provare mediante testimonianze la consistenza del danno, avendo la corte territoriale illegittimamente ritenuto che la prova del danno e la sua quantificazione dovessero già essere acquisiti nell’ambito del giudizio penale. Il motivo è infondato. Quanto agli effetti del giudicato penale si rinvia a quanto osservato a proposito del motivo precedente. Con riferimento alla censura di violazione del diritto di provare mediante testimoni il danno in sede di giudizio di rinvio va osservato quanto segue. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p.si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., applica i criteri di accertamento della responsabilità civile, i quali si differenziano dai più rigorosi canoni di valutazione penalistici, funzionali all'esercizio della potestà punitiva statale (Cass., 15 ottobre 2019, n. 25917). La Corte di rinvio, applicando le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, adotta pertanto in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica (Cass., 12 giugno 2019, n. 15859). Tale orientamento delle sezioni civili è stato autorevolmente confermato dalle Sezioni Unite Penali di questa Corte con la sentenza n. 22065 del 2021. In questo quadro è stato affermato che « la morfologia del giudizio di rinvio, ricostruita in termini di autonomia strutturale e funzionale rispetto al processo penale ormai conclusosi, deve consentire di ritenere legittima, oltre alla possibilità di formulazione di nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, anche l'emendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pur nel limite del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c. alla luce del recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., 15 giugno 2015, n. 12310)» (Cass. 15 gennaio 2020, n. 517; conformi Cass. 8 marzo 2022, n. 7474 e 1 aprile 2021, n. 9129; si veda comunque già Cass. 12 giugno 2019 n. 15859). La modificazione della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile rispetta il vincolo di connessione della emendatio alla vicenda sostanziale originariamente dedotta con la costituzione di parte civile, in coerenza a quanto affermato in generale con riferimento alla domanda giudiziale da Cass. Sez. U. n. 12310 del 2015. In tal modo si allarga lo spettro delle nuove conclusioni, che non è quindi, quando il rinvio consegue all’art. 622 cod. proc. pen., limitato a quelle che, in base all’ultimo comma dell’art. 394 cod. proc. civ., siano imposte dalla sentenza di cassazione, ma si estende a quelle richieste da un processo che è divenuto, con il rinvio, un giudizio imperniato sulle regole del diritto civile. Nei limiti dell'emendatio della domanda funzionale alla prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile devono ritenersi consentite nuove deduzioni istruttorie che costituiscano il supporto probatorio della detta emendatio. Tali nuove deduzioni istruttorie, oltre che essere giustificate dall’eventuale modifica della domanda richiesta dall’allegazione di un illecito civile, devono essere contenute nella citazione in riassunzione, ove sia proposta dalla parte civile nel processo penale, o nell’atto di costituzione nei venti giorni prima dell’udienza, previsto dal combinato disposto degli artt. 394, comma 1, 347, comma 1, e 166 cod. proc. civ., ove l’iniziativa della riassunzione sia assunta dalla controparte. Non può invero consentirsi, alla parte costituitasi dopo la riassunzione a cura del convenuto nell’azione risarcitoria, di dedurre le nuove prove oltre il termine previsto per la costituzione e fino all’udienza di trattazione, come invece consentito per la riproposizione di domande ed eccezioni ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 21 marzo 2019, n. 7940), perché nel caso di tale riproposizione si tratta di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado, mentre nel caso in esame si tratta di una domanda modificata, per definizione estranea alla fase pregressa del giudizio. Va piuttosto evidenziato che, ove nell’atto di riassunzione laparte civile abbia fatto le indicazioni dei mezzi di prova e le produzioni documentali richieste dalla modificazione della domanda, il convenuto deve nell’atto di costituzione nei venti giorni prima dell’udienza indicare la prova contraria, mentre ove la riassunzione sia stata compiuta dal secondo e l’attore abbia nella comparsa di costituzione indicato i mezzi di prova, l’indicazione della prova contraria da parte del convenuto deve avvenire entro l’udienza di trattazione di cui all’art. 350 cod. proc. civ., e ciò in omaggio ai principi soggiacenti l’art. 183 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis. Nel caso di specie, nessuna delle condizioni di ammissibilità della nuova deduzione istruttoria è presente. Il ricorrente non ha specificatamente indicatol’esistenza di una emendatio della domanda funzionale alla prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito. In secondo luogo, l’istanza di prova testimoniale è stata proposta non con l’atto di riassunzione, ma all’udienza. E’ appena il caso di aggiungere che la motivazione della decisione di merito va corretta nella parte in cui si afferma che l’attore avrebbe dovuto provare il danno già in sede penale, posto che, alla luce del rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell’art. 622, il giudizio civile di rinvio è sede per l’accertamento del danno conseguenza. Vanno in conclusione enunciati i seguenti principi di diritto: “nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza penale ai soli effetti civili sono consentite le nuove deduzioni istruttorie richieste dalla modificazione della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile”; “la parte civile, che abbia modificato la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza penale ai soli effetti civili, puòindicare nella citazione in riassunzione i mezzi di prova e le produzioni documentali richiesti dalla modificazione della domanda oppure, ove la riassunzione sia eseguita dalla controparte, può indicarli nella comparsa di costituzione nei venti giorni prima dell’udienza di trattazione, mentre il convenuto può indicare la prova contraria nel primo caso nella comparsa di costituzione nei venti giorni prima dell’udienza di trattazione, nel secondo caso entro l’udienza di trattazione”. Con il quarto motivo si denuncia carenza e illogicità della motivazione. Osserva il ricorrente che il danno può essere provato anche mediante presunzioni, ed in particolare che ogni attività di ristorazione non può prescindere dall’uso dell’acqua e che quando il requisito di sicurezza igienica dell’acqua venga meno deve quanto meno essere predisposto un approvvigionamento idrico alternativo. Il motivo è inammissibile. La censura attinge il giudizio di fatto riservato al giudice del merito e non sindacabile nella presente sede di legittimità. Spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (fra le tante Cass. n. 13485 del 2014). Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, avendo la corte territoriale rigettato numerose eccezioni della controparte, avrebbe dovuto disporre la compensazione, quanto meno parziale, delle spese processuali. Il motivo è inammissibile. In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tuttodiscrezionale la valutazione di totale o parzialecompensazione, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. n. 26912 del 2020). Con il sesto motivo osserva il ricorrente che risulta violato il giudicato per non essere stata disposta la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, anche mediante compensazione, considerato che il giudice di legittimità non dubitava della spettanza del risarcimento. Aggiunge che, senza alcuna motivazione, la corte territoriale non ha provveduto alla liquidazione equitativa del danno, come richiesto in via subordinata. Il motivo è parzialmente fondato. La Corte di Cassazione ha demandato al giudice del rinvio la liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità. La corte territoriale ha omesso di provvedere alla relativa liquidazione, essendosi limitata a liquidare le spese del grado di appello, regolate sulla base del criterio della soccombenza. Per questa parte quindi il motivo è fondato. Quanto al resto la censura è inammissibile. Ha affermato la corte territoriale che il danno non è stato provato e che non può operare il criterio equitativo perché il danno ben poteva essere dimostrato sia con testi che soprattutto con documenti, con ciò intendendo affermare che manca il presupposto della liquidazione equitativa, e cioè l’impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare (art. 1226 cod. civ.). Tale ratio decidendi, espressa da una motivazione indubbiamente presente, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non è stata impugnata da quest’ultimo, sicché la censura è priva di decisività. In relazione al motivo di censura accolto la causa può essere decisa nel merito,non essendo necessari accertamenti di fatto. Al riguardo va rammentato che nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio. (Cass. n. 1570 del 2023). Fermo restando che sulla base del criterio dell’esito globale del processo la parte civile sarebbe soccombente, l’accertamento dell’esistenza dell’evento di danno, unitamente alle peculiarità della vicenda, anche processuali, costituiscono ragioni di compensazione delle spese del giudizio di legittimità in sede penale. L’accoglimento in misura assai limitata del ricorso costituisce ragione di compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione. Coerentemente alle statuizioni di cui sopra, va disposta la compensazione anche delle spese relative al procedimento incidentale di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 373 c.p.c., per le quali la parte controricorrente ha proposto con la memoria istanza di liquidazione. P. Q. M. Accoglie parzialmente il sesto motivo, rigettando per il resto il ricorso; cassa la senten
Sentenza Cassazione n. 24954/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris