Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47237/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni personali; -Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato deduce vizio di motivazione in relazione all'accertamento della penale responsabilità per il reato contestato, risulta manifestamente infondato in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto; -Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen., risulta generico in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Evidenziato altresì che il reato risulta estinto per prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado: il reato commesso in data 3/1/2014 si è estinto per prescrizione in data 3/11/2021 (3/7/2021 + 60 giorni di sospensione dal 18/10/2018 al 20/12/2018 per legittimo impedimento + 63 giorni di sospensione dal 20/12/2018 al 21/2/2019 su richiesta delle parti), ma attesa la inammissibilità del ricorso la intervenuta prescrizione non è rilevabile in ragione della mancata costituzione di un valido rapporto processuale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l' 8 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni personali; -Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato deduce vizio di motivazione in relazione all'accertamento della penale responsabilità per il reato contestato, risulta manifestamente infondato in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto; -Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen., risulta generico in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Evidenziato altresì che il reato risulta estinto per prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado: il reato commesso in data 3/1/2014 si è estinto per prescrizione in data 3/11/2021 (3/7/2021 + 60 giorni di sospensione dal 18/10/2018 al 20/12/2018 per legittimo impedimento + 63 giorni di sospensione dal 20/12/2018 al 21/2/2019 su richiesta delle parti), ma attesa la inammissibilità del ricorso la intervenuta prescrizione non è rilevabile in ragione della mancata costituzione di un valido rapporto processuale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma l' 8 novembr
Sentenza Cassazione n. 47237/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris