CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19537/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CRETO Sul ricorso iscritto al n. 22478/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ai fini del procedimento in Roma, via Salaria n. 259, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] lardo; avverso la sentenza n. 1231/27/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, pronunciata con riferimento all'avviso di accertamento n. TMB064F00141/2011; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 10/06/2019 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Si comunichi. Roma, ._.../14.-1‘.).6./.2.0.4.2 • [OSCURATO:PERSONA]