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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 04006/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 24 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 15 febbraio 2021, nei confronti d! [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, D.Igs 231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.).

Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per entrambi i delitti lui ascritti, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie (analizzate in modo compiuto ed analitico con riferimento alla condotta tenuta dai Falsetta, tra l'altro video ripresa e riferita dai testimoni Cocchiarella e [OSCURATO:PERSONA]), estranea al sindacato di legittimità, in relazione ai medesimi profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambe le sentenze di merito, che hanno difatti logicamente sottolineato come dall'istruttoria emergesse con tutta evidenza la responsabilità del Falsetta per l'indebito utilizzo della carta di credito, personalmente e in concorso con altr soggetti, oltre che la ricettazione della stessa, non avendo il prevenuto fornito la prova di aver compiuto il furto, così uniformandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di Questa Corte, secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); Considerato che anche l'ultima doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, comma secondo, cod. pen., si limita a riproporre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno difatti escluso la particolare tenuità del fatto, in ragione del preponderante rilievo della significatività del danno patrimoniale, che la ricettazione di una carta di credito può determinare, anche solo in termini potenziali (sul punto, si veda Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv. 263724); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condani a il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell, Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 24 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 15 febbraio 2021, nei confronti d! [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, D.Igs 231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.). Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per entrambi i delitti lui ascritti, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie (analizzate in modo compiuto ed analitico con riferimento alla condotta tenuta dai Falsetta, tra l'altro video ripresa e riferita dai testimoni Cocchiarella e [OSCURATO:PERSONA]), estranea al sindacato di legittimità, in relazione ai medesimi profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambe le sentenze di merito, che hanno difatti logicamente sottolineato come dall'istruttoria emergesse con tutta evidenza la responsabilità del Falsetta per l'indebito utilizzo della carta di credito, personalmente e in concorso con altr soggetti, oltre che la ricettazione della stessa, non avendo il prevenuto fornito la prova di aver compiuto il furto, così uniformandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di Questa Corte, secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); Considerato che anche l'ultima doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, comma secondo, cod. pen., si limita a riproporre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno difatti escluso la particolare tenuità del fatto, in ragione del preponderante rilievo della significatività del danno patrimoniale, che la ricettazione di una carta di credito può determinare, anche solo in termini potenziali (sul punto, si veda Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv. 263724); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condani a il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell, Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estens
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