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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 38733/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di furto in abitazione e tentato furto in abitazione, per essersi impossessato della borsa di [OSCURATO:PERSONA] riposta nel vano lavanderia dell'abitazione di questa; per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della bicicletta di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata nell'area cortilizia della sua abitazione.

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico di ricorso, nel quale si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, sono destituite di fondamento.

Considerato che la Corte d'appello ha puntualmente risposto alle doglianze difensive, ponendo in evidenza come, in entrambi i casi, ricorrano le fattispecie del furto e tentato furto in abitazione, essendo state le azioni predatorie compiute in luoghi pertinenziali delle dimore delle rispettive persone offese (cfr., da ultimo Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470).

Ritenuto che le argomentazioni poste a fondamento dei decisum risultano essere immuni da censure, in quanto conformi a diritto, rispettose dei principi stabiliti in sede di legittimità e congruamente articolate sulla base di puntuali riferimenti alle risultanze processuali.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 ottobre 2024 fl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di furto in abitazione e tentato furto in abitazione, per essersi impossessato della borsa di [OSCURATO:PERSONA] riposta nel vano lavanderia dell'abitazione di questa; per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della bicicletta di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata nell'area cortilizia della sua abitazione. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico di ricorso, nel quale si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, sono destituite di fondamento. Considerato che la Corte d'appello ha puntualmente risposto alle doglianze difensive, ponendo in evidenza come, in entrambi i casi, ricorrano le fattispecie del furto e tentato furto in abitazione, essendo state le azioni predatorie compiute in luoghi pertinenziali delle dimore delle rispettive persone offese (cfr., da ultimo Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470). Ritenuto che le argomentazioni poste a fondamento dei decisum risultano essere immuni da censure, in quanto conformi a diritto, rispettose dei principi stabiliti in sede di legittimità e congruamente articolate sulla base di puntuali riferimenti alle risultanze processuali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 fl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38733/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris