CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35491/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 178/RG. 15667 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato OSSERVA Costituisce consolidato orientamento di questa Corte, correttamente applicato dai Giudici di merito con riferimento alla condotta posta in essere dall'imputato, con il quale il ricorso non si confronta, che lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto costituisce resistenza a pubblico ufficiale ogni qualvolta, come nella specie, non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376). Ne consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/