Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23839/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0753Y50) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Salerno in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell'art 611 comma 4 cod. proc. pen., ha enunciato motivi nuovi di ricorso: con il primo, si contesta la possibilità di adottare una misura cautelare custodiale per il capo b) di imputazione, attesi i limiti edittali per il reato contestato nonché per l'irrilevanza a tal fine delle contestate aggravanti; con il secondo motivo, si chiede la conseguente rivalutazione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art 275 cod. proc. pen.; il Procuratore Generale riportandosi alla memoria e a seguito dei nuovi motivi di ricorso, conferma le conclusioni già rassegnate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno nei suoi confronti in data 14 Febbraio 2025.

2. Nel presentare ricorso per cassazione, la Difesa dell'imputato, con l'unico motivo, incentrato sulla inosservanza della legge penale e di norme processuali nonché sull'illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), deduce la erroneità della ricostruzione posta base dell'ordinanza genetica e del provvedimento del tribunale del riesame, evidenziando l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda lesiva, secondo le parole della stessa persona offesa, ed in ogni caso il contributo marginale dallo stesso fornito nell'azione aggressiva ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per quanto risulta dalle immagini video- riprese.

3. In udienza, il difensore dell'imputato ha formulato ulteriori due motivi, ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen., entrambi incentrati sulla violazione di legge, nei termini indicati in intestazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va respinto per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare nell'ordine sopra esposto.

2. In relazione all'unico motivo del ricorso, esso costituisce, in sostanza una rielaborazione del merito cautelare, cioè la riproposizione telle quelle dell'argomentazione proposta innanzi al tribunale cautelare.

Ciò emerge con chiarezza dalla lettura del provvedimento impugnato e dalla prospettazione 'fattuale' del ricorso che, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finisce per contestare il giudizio di gravità indiziaria, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati il g.i.p. prima ed il tribunale poi che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati -pur con il grado richiesto dalla corrente fase processuale- all'esito della ricostruzione della vicenda concreta.

Ed è utile altresì aggiungere che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge, per errata "sussunzione" del fatto rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice del merito cautelare.

Sennonché, come è stato più volte ribadito, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, e hanno posto in evidenza come la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, debba essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Pertanto, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, spetta a questa Corte la verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 2.1 Sulla base di tali coordinate concettuali, il Collegio rileva che, nel provvedimento impugnato, il Tribunale di Salerno ha correttamente effettuato l'analisi degli elementi indiziari a carico dell'indagato, comparandoli e soppesandoli correttamente, senza incorrere in alcuna contraddizione o manifesta illogicità, in realtà nemmeno dedotta nel ricorso, che si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, tesa ad escludere o svalutare il ruolo del Miano nella vicenda.

Ruolo che però viene adeguatamente valorizzato nell'ordinanza, con la evidenziazione, per nulla illogica, della deposizione della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e della credibilità della fonte medesima (non sospettabile di calunnia, atteso il rifiuto di denunciare e di fare i nomi degli aggressori) in relazione alla violentissima aggressione ed al ruolo essenziale, ai fini della realizzazione della stessa, dell'odierno indagato, con il ruolo di adescatore e di assistente, sicuramente idoneo ad integrare il concorso.

3. Come detto, si tratta di una valutazione pienamente in linea con lo standard motivazionale richiesto, avverso la quale non viene nemmeno formulata idonea critica di legittimità.

Il motivo, quindi, esula dall'ambito del giudizio di legittimità, che può essere 'condotto' solo alla stregua dei parametri elencati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., e non è, di conseguenza, consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

4. I motivi introdotti in udienza sono infondati.

In sintesi, con il primo si chiede l'annullamento del titolo cautelare in relazione al reato di lesioni, pur aggravate, poiché il reato non 'regge' la custodia cautelare, mentre con il secondo si contesta, alla luce delle deduzioni da ultimo formulate, la permanenza di un quadro sufficiente al mantenimento della misura custodiale massima anche per l'estorsione. 5.1 In relazione al primo profilo, il motivo è carente di interesse poiché l'eventuale elisione del titolo custodiale in relazione alle lesioni non comporterebbe alcuna conseguenza pratica e non avrebbe alcun riflesso concreto sullo status libertatis dell'odierno ricorrente nei cui confronti, come detto, la misura personale è stata adottata anche per l'ipotesi delittuosa estorsiva, punita in termini edittalmente più gravi. 5.2 L'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., stabilisce che l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (cfr., Sez.

U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397).

Il collegio non ignora l'orientamento secondo cui l'imputato ha interesse ad impugnare un provvedimento restrittivo della libertà personale anche quando il gravame sia limitato a una sola delle imputazioni, poiché, si è sostenuto, il venir meno del titolo custodiale per una delle accuse consentirebbe il riacquisto della libertà nel caso in cui, per qualsiasi motivo, per il più grave reato venisse meno il titolo legittimante l'applicazione della misura (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 4038 del 04/07/1995, Rv. 202205 - 01).

E, tuttavia, ritiene che tale principio vada letto alla luce della regola generale secondo cui ogni impugnazione deve essere diretta a realizzare un obiettivo sostanziale favorevole all'impugnante, senza rimanere sul piano meramente teorico, così come affermato in una serie di decisioni che vanno sul punto condivise.

In tal seno, si è affermata la sussistenza dell'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò possa incidere sun" an" o sul "quomodo" della misura (Sez. 2 , Sentenza n. 17366 del 21/12/2022, dep. 26/04/2023, Rv. 284489 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 3, 10050 del 7.2.2024, Braho; Sez. 4, n. 17699 del 9.4.2024, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 17179 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Giannusa).

Per contro, si è negato l'interesse a contestare l'aggravante "mafiosa" laddove la misura sia idoneamente fondata, dal punto di vista indiziario, su un reato contemplato tra quelli per i quali è comunque applicabile la presunzione di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 23630 del 5.4.2024, lannello e Sez. 6, n. 23629 del 5.4.2024, Pititto, non massimate) o, ancora, con rifermento al mancato assorbimento del fatto-reato ascritto sotto altro titolo di reato, identico ed egualmente sanzionato, poiché dalla pluralità di addebiti non deriva alcuna conseguenza negativa in relazione ai termini di durata della singola misura applicata (cfr. Sez. 6, n. 5640 del 18/10/2023, dep. 08/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286063 - 01) ed, infine, quando l'indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale non consegua per lui una concreta utilità, non rilevando la mera pretesa all'esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico (cfr., Sez. 6 , n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 - 01).

Tanto premesso, il ricorrente non ha allegato alcun concreto interesse a vedersi "sollevato", sul piano cautelare, dalla contestazione di cui al (solo) capo b); a ben guardare, infatti, con il secondo motivo aggiunto, la difesa si è limitata a contestare l'esistenza di un rischio di reiterazione di quel genere di condotte ma nulla ha dedotto circa l'incidenza del sollecitato - e solo parziale - annullamento del titolo cautelare sul piano della eventuale complessiva rivalutazione delle esigenze della adeguatezza della misura, affermate a pg. 22 della misura tanto sul piano dell'inquadramento teorico, che dell'indicazione degli elementi concreti da cui desumere le esigenze cautelari, con particolare riferimento alla brutalità e spregiudicatezza dimostrate nell'aggressione.6.

Da quanto precede, discende il rigetto del ricorso e da esso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0753Y50) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Salerno in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell'art 611 comma 4 cod. proc. pen., ha enunciato motivi nuovi di ricorso: con il primo, si contesta la possibilità di adottare una misura cautelare custodiale per il capo b) di imputazione, attesi i limiti edittali per il reato contestato nonché per l'irrilevanza a tal fine delle contestate aggravanti; con il secondo motivo, si chiede la conseguente rivalutazione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art 275 cod. proc. pen.; il Procuratore Generale riportandosi alla memoria e a seguito dei nuovi motivi di ricorso, conferma le conclusioni già rassegnate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno nei suoi confronti in data 14 Febbraio 2025. 2. Nel presentare ricorso per cassazione, la Difesa dell'imputato, con l'unico motivo, incentrato sulla inosservanza della legge penale e di norme processuali nonché sull'illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), deduce la erroneità della ricostruzione posta base dell'ordinanza genetica e del provvedimento del tribunale del riesame, evidenziando l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda lesiva, secondo le parole della stessa persona offesa, ed in ogni caso il contributo marginale dallo stesso fornito nell'azione aggressiva ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per quanto risulta dalle immagini video- riprese. 3. In udienza, il difensore dell'imputato ha formulato ulteriori due motivi, ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen., entrambi incentrati sulla violazione di legge, nei termini indicati in intestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va respinto per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare nell'ordine sopra esposto. 2. In relazione all'unico motivo del ricorso, esso costituisce, in sostanza una rielaborazione del merito cautelare, cioè la riproposizione telle quelle dell'argomentazione proposta innanzi al tribunale cautelare. Ciò emerge con chiarezza dalla lettura del provvedimento impugnato e dalla prospettazione 'fattuale' del ricorso che, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finisce per contestare il giudizio di gravità indiziaria, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati il g.i.p. prima ed il tribunale poi che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati -pur con il grado richiesto dalla corrente fase processuale- all'esito della ricostruzione della vicenda concreta. Ed è utile altresì aggiungere che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge, per errata "sussunzione" del fatto rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice del merito cautelare. Sennonché, come è stato più volte ribadito, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, e hanno posto in evidenza come la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, debba essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Pertanto, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, spetta a questa Corte la verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 2.1 Sulla base di tali coordinate concettuali, il Collegio rileva che, nel provvedimento impugnato, il Tribunale di Salerno ha correttamente effettuato l'analisi degli elementi indiziari a carico dell'indagato, comparandoli e soppesandoli correttamente, senza incorrere in alcuna contraddizione o manifesta illogicità, in realtà nemmeno dedotta nel ricorso, che si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, tesa ad escludere o svalutare il ruolo del Miano nella vicenda. Ruolo che però viene adeguatamente valorizzato nell'ordinanza, con la evidenziazione, per nulla illogica, della deposizione della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e della credibilità della fonte medesima (non sospettabile di calunnia, atteso il rifiuto di denunciare e di fare i nomi degli aggressori) in relazione alla violentissima aggressione ed al ruolo essenziale, ai fini della realizzazione della stessa, dell'odierno indagato, con il ruolo di adescatore e di assistente, sicuramente idoneo ad integrare il concorso. 3. Come detto, si tratta di una valutazione pienamente in linea con lo standard motivazionale richiesto, avverso la quale non viene nemmeno formulata idonea critica di legittimità. Il motivo, quindi, esula dall'ambito del giudizio di legittimità, che può essere 'condotto' solo alla stregua dei parametri elencati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., e non è, di conseguenza, consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 4. I motivi introdotti in udienza sono infondati. In sintesi, con il primo si chiede l'annullamento del titolo cautelare in relazione al reato di lesioni, pur aggravate, poiché il reato non 'regge' la custodia cautelare, mentre con il secondo si contesta, alla luce delle deduzioni da ultimo formulate, la permanenza di un quadro sufficiente al mantenimento della misura custodiale massima anche per l'estorsione. 5.1 In relazione al primo profilo, il motivo è carente di interesse poiché l'eventuale elisione del titolo custodiale in relazione alle lesioni non comporterebbe alcuna conseguenza pratica e non avrebbe alcun riflesso concreto sullo status libertatis dell'odierno ricorrente nei cui confronti, come detto, la misura personale è stata adottata anche per l'ipotesi delittuosa estorsiva, punita in termini edittalmente più gravi. 5.2 L'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., stabilisce che l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (cfr., Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397). Il collegio non ignora l'orientamento secondo cui l'imputato ha interesse ad impugnare un provvedimento restrittivo della libertà personale anche quando il gravame sia limitato a una sola delle imputazioni, poiché, si è sostenuto, il venir meno del titolo custodiale per una delle accuse consentirebbe il riacquisto della libertà nel caso in cui, per qualsiasi motivo, per il più grave reato venisse meno il titolo legittimante l'applicazione della misura (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 4038 del 04/07/1995, Rv. 202205 - 01). E, tuttavia, ritiene che tale principio vada letto alla luce della regola generale secondo cui ogni impugnazione deve essere diretta a realizzare un obiettivo sostanziale favorevole all'impugnante, senza rimanere sul piano meramente teorico, così come affermato in una serie di decisioni che vanno sul punto condivise. In tal seno, si è affermata la sussistenza dell'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò possa incidere sun" an" o sul "quomodo" della misura (Sez. 2 , Sentenza n. 17366 del 21/12/2022, dep. 26/04/2023, Rv. 284489 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 3, 10050 del 7.2.2024, Braho; Sez. 4, n. 17699 del 9.4.2024, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 17179 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Giannusa). Per contro, si è negato l'interesse a contestare l'aggravante "mafiosa" laddove la misura sia idoneamente fondata, dal punto di vista indiziario, su un reato contemplato tra quelli per i quali è comunque applicabile la presunzione di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 23630 del 5.4.2024, lannello e Sez. 6, n. 23629 del 5.4.2024, Pititto, non massimate) o, ancora, con rifermento al mancato assorbimento del fatto-reato ascritto sotto altro titolo di reato, identico ed egualmente sanzionato, poiché dalla pluralità di addebiti non deriva alcuna conseguenza negativa in relazione ai termini di durata della singola misura applicata (cfr. Sez. 6, n. 5640 del 18/10/2023, dep. 08/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286063 - 01) ed, infine, quando l'indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale non consegua per lui una concreta utilità, non rilevando la mera pretesa all'esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico (cfr., Sez. 6 , n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 - 01). Tanto premesso, il ricorrente non ha allegato alcun concreto interesse a vedersi "sollevato", sul piano cautelare, dalla contestazione di cui al (solo) capo b); a ben guardare, infatti, con il secondo motivo aggiunto, la difesa si è limitata a contestare l'esistenza di un rischio di reiterazione di quel genere di condotte ma nulla ha dedotto circa l'incidenza del sollecitato - e solo parziale - annullamento del titolo cautelare sul piano della eventuale complessiva rivalutazione delle esigenze della adeguatezza della misura, affermate a pg. 22 della misura tanto sul piano dell'inquadramento teorico, che dell'indicazione degli elementi concreti da cui desumere le esigenze cautelari, con particolare riferimento alla brutalità e spregiudicatezza dimostrate nell'aggressione.6. Da quanto precede, discende il rigetto del ricorso e da esso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per g
Sentenza Cassazione n. 23839/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris