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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32459/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen.; considerato che sono pervenuti verbali di remissione della querela e di relativa accettazione; rilevato, quindi, che la sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela e, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali vanno poste a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 31/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen.; considerato che sono pervenuti verbali di remissione della querela e di relativa accettazione; rilevato, quindi, che la sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela e, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali vanno poste a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/
Sentenza Cassazione n. 32459/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris