CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 09534/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2308/2014 R.G. proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma alla via Crescenzio n. 19 preso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 561/01/12 depositata in data 10/12/2012, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello del contribuente con ciò confermando la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato per IVA 1995; - ricorre a questa Corte il sig. D'Angelo con atto affidato a sei motivi; l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: la Corte rileva che in data 27 dicembre 2021 risulta depositata da parte del ricorrente documentazione riguardante l'assenza di debiti tributari; invero tal produzione pare del tutto irrelata al presente giudizio in quanto riferita a due cartelle di pagamento puntualmente individuate con il proprio numero ma non all'avviso di accertamento impugnato in questa sede; - sul punto, quindi, è opportuno che le parti prendano posizione in ordine alla rilevanza di tali produzioni nel presente giudizio; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo, dando termine alle parti di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie. Così deciso in Roma, il 12 ge