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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 09534/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2308/2014 R.G. proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma alla via Crescenzio n. 19 preso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 561/01/12 depositata in data 10/12/2012, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello del contribuente con ciò confermando la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato per IVA 1995; - ricorre a questa Corte il sig.

D'Angelo con atto affidato a sei motivi; l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: la Corte rileva che in data 27 dicembre 2021 risulta depositata da parte del ricorrente documentazione riguardante l'assenza di debiti tributari; invero tal produzione pare del tutto irrelata al presente giudizio in quanto riferita a due cartelle di pagamento puntualmente individuate con il proprio numero ma non all'avviso di accertamento impugnato in questa sede; - sul punto, quindi, è opportuno che le parti prendano posizione in ordine alla rilevanza di tali produzioni nel presente giudizio; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo, dando termine alle parti di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie.

Così deciso in Roma, il 12 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2308/2014 R.G. proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma alla via Crescenzio n. 19 preso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 561/01/12 depositata in data 10/12/2012, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello del contribuente con ciò confermando la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato per IVA 1995; - ricorre a questa Corte il sig. D'Angelo con atto affidato a sei motivi; l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: la Corte rileva che in data 27 dicembre 2021 risulta depositata da parte del ricorrente documentazione riguardante l'assenza di debiti tributari; invero tal produzione pare del tutto irrelata al presente giudizio in quanto riferita a due cartelle di pagamento puntualmente individuate con il proprio numero ma non all'avviso di accertamento impugnato in questa sede; - sul punto, quindi, è opportuno che le parti prendano posizione in ordine alla rilevanza di tali produzioni nel presente giudizio; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo, dando termine alle parti di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie. Così deciso in Roma, il 12 ge
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