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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 05522/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; N.R.G. 2g897/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche.

In particolare, la Corte di appello ha adeguatamente ritenuto provato l'uso non meramente personale della droga detenuta evidenziando la rilevante quantità (2027,6) di dosi medie singole ricavabili dall'hashish detenuto e, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624), la attitudine delle 7 piante di cannabis a produrre sostanza stupefacente

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]9 Costanzo [OSCURATO:PERSONA] :_r,biA 16 B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; N.R.G. 2g897/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche. In particolare, la Corte di appello ha adeguatamente ritenuto provato l'uso non meramente personale della droga detenuta evidenziando la rilevante quantità (2027,6) di dosi medie singole ricavabili dall'hashish detenuto e, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624), la attitudine delle 7 piante di cannabis a produrre sostanza stupefacente 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]9 Costanzo [OSCURATO:PERSONA] :_r,biA 16 B
Sentenza Cassazione n. 05522/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris