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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 34143/2026

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NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/01/2026 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi scritti di cui chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 13 gennaio 2026, la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Roma il 12 giugno 2024, ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati contestati ai capi B) e C) dell'imputazione ed ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine alle residue imputazioni di cui ai capi A) e D), rideterminando la pena finale in anni due di reclusione e riducendo in pari misura la durata delle pene accessorie.

Inparticolare, ai capi A) e D) risultano contestati, rispettivamente, i reati di cui agli artt. 10 e 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione della sua qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e alla ritenuta natura fittizia della stessa.

Sostiene che la sentenza impugnata si sia limitata a recepire le argomentazioni della decisione di primo grado mediante una motivazione meramente apparente, omettendo di confrontarsi con le specifiche censure formulate con l'atto di appello.

Lamenta, in particolare, il travisamento delle dichiarazioni testimoniali poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, rilevando come le stesse non dimostrerebbero né l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministratore di fatto né la natura meramente cartolare della società, ma ne confermerebbero, al contrario, l'effettiva operatività.

Deduce, inoltre, che la Corte territoriale abbia apoditticamente ritenuto inesistenti le operazioni commerciali oggetto della contestazione di cui al capo D), senza esaminare gli elementi indicati dalla difesa a sostegno dell'effettività dell'attività societaria e della genuinità delle fatture.

3. Con il secondo motivo il ricorrente censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo la manifesta illogicità della motivazione.

Assume che la Corte d'appello abbia fondato il giudizio negativo su una pretesa «pervicacia» criminosa incompatibile con il perimetro delle residue imputazioni per le quali è stata confermata la responsabilità, nonché sulla mera valorizzazione di elementi già costitutivi dei reati contestati, senza individuare specifici profili di maggiore gravità del fatto o della personalità dell'imputato suscettibili di giustificare il mancato riconoscimento del beneficio.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione al rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva.

Sotto questo specifico profilo reputa la decisione impugnata fondata su argomentazioni generiche e contraddittorie, avendo la Corte territoriale desunto una prognosi sfavorevole dal preteso carattere reiterato delle condotte e dalla mancanza di elementi attestanti un percorso di revisione critica, senza tuttavia procedere agli accertamenti richiesti dalla disciplina vigente in ordine alle condizioni personali, familiari e sociali dell'imputato e senza indicare concreti 2elementi idonei a giustificare il giudizio negativo circa il futuro rispetto delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché alla natura fittizia delle operazioni documentate dalle fatture emesse dalla predetta società, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha dato conto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, degli elementi di fatto dai quali ha desunto sia la riconducibilità della gestione effettiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all'odierno ricorrente, sia l'inesistenza delle operazioni commerciali oggetto di contestazione.

In particolare, a pag. 3 della decisione impugnata, la Corte d'appello ha ricostruito la genesi dell'accertamento, evidenziando che, all'esito della verifica fiscale eseguita nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avente ad oggetto servizi di progettazione e ingegneria integrata, era emerso che presso la sede sociale la società risultava inesistente, che la stessa non aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi, che dalla visura camerale non risultava alcun depositario delle scritture contabili e che le banche dati non consentivano di accertare la presenza di strutture operative o di personale dipendente.

La stessa Corte ha inoltre valorizzato, sempre a pag. 3, il dato secondo cui la società aveva emesso numerose fatture in favore di soggetti economici riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], tra cui la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], la Former s.r.I., della quale l'imputato era legale rappresentante, e la Ermes s.r.I., amministrata dalla madre dell'imputato, ma in relazione alla quale il [OSCURATO:PERSONA] era titolare di procura speciale.

Le fatture, secondo quanto accertato dai giudici di merito, recavano causali generiche e non erano assistite da documentazione idonea a dimostrare l'effettività delle prestazioni sottostanti.

Quanto alla qualifica di amministratore di fatto, la sentenza impugnata ha richiamato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], socio di minoranza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ritenuto attendibile in ragione della coerenza intrinseca delle sue dichiarazioni e della loro convergenza con le complessive risultanze processuali.

Il teste ha riferito di essere divenuto socio a sua insaputa e ha ricondotto la gestione effettiva della società proprio al [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno della medesima conclusione, la Corte d'appello ha altresì richiamato, a pag. 4, le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato rapporti 3con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la progettazione di impianti fotovoltaici, precisando che i relativi contratti di consulenza erano stati sottoscritti dall'odierno imputato, indicato come amministratore di fatto della società, e che nessun rapporto era mai intercorso con [OSCURATO:PERSONA] formale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., evidenziando come quest'ultimo fosse un mero prestanome, essendo risultato irreperibile all'anagrafe, privo di specifica professionalità nella gestione societaria, non essendosi mai rapportato con gli organi verificatori; circostanze non confutate atteso che detto soggetto, in udienza, si era avvalso della facoltà di non rispondere.

La motivazione della sentenza impugnata non si è, pertanto, limitata a recepire acriticamente quella di primo grado, ma ha specificamente esaminato le doglianze difensive, valorizzando una pluralità di indici convergenti: l'inesistenza della sede operativa della società, l'assenza di dichiarazioni fiscali, la mancanza di strutture e dipendenti, la genericità delle causali delle fatture, l'assenza di riscontri documentali delle prestazioni, la riferibilità delle società utilizzatrici al ricorrente e le dichiarazioni testimoniali che individuavano nel [OSCURATO:PERSONA] il soggetto effettivamente operante per conto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tutto generica e meramente rivalutativa si rivela, dunque, la censura con cui il ricorrente sollecita una diversa lettura del compendio probatorio.

Quanto al reato di cui al capo A), i giudici d'appello hanno specificamente affermato, a pag. 5, che l'imputato, nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sebbene richiesto, non aveva esibito alcuna documentazione contabile della società, di cui era obbligatoria la conservazione, rendendo impossibile la ricostruzione del volume d'affari.

Quanto al reato di cui al capo D), la stessa sentenza ha ritenuto integrata la fattispecie per avere l'imputato utilizzato, nella dichiarazione fiscale presentata il 23 settembre 2016, relativa all'anno d'imposta 2015, fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., qualificata come società cartiera.

Ne consegue la manifesta infondatezza complessiva del primo motivo.

2. Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha adeguatamente giustificato il giudizio negativo, formulato valorizzando, a pag. 5 della decisione, la gravità dei fatti, le modalità della condotta, la reiterazione nel tempo dell'attività criminosa e la finalità di elusione fiscale perseguita mediante la creazione e l'utilizzo di società riconducibili, nella sostanza, allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 4Si è evidenziato che la condotta era sintomatica di "pervicacia nel reiterare nel tempo attività criminosa contraddistinta dalla finalità dì elusione di imposta", realizzata mediante la creazione di società tutte sostanzialmente riconducibili all'imputato, al fine di emettere e utilizzare fatture.

Si è, inoltre, considerato che l'imputato, nella qualità contestata, non aveva evaso la richiesta di esibizione delle scritture contabili e dei documenti della società, la cui conservazione era obbligatoria, così rendendo impossibile la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.

Insussistente risulta, pertanto, la denunciata manifesta illogicità della motivazione, poiché il diniego delle attenuanti generiche non è stato fondato sulla mera reiterazione astratta degli elementi costitutivi dei reati, ma su una valutazione complessiva della gravità concreta delle condotte, della loro durata, del meccanismo fraudolento realizzato e dell'assenza di elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato.

Il motivo, pertanto, si risolve in una censura di merito, diretta a sollecitare una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica.

3. Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo, con cui il ricorrente censura il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva.

La Corte d'appello ha esaminato la richiesta, rilevando anzitutto che la stessa era stata formulata in modo generico nella memoria difensiva, e l'ha rigettata sulla base di un giudizio prognostico negativo fondato su elementi concreti, desunti dalla natura e dalle modalità delle condotte accertate.

In particolare, a pag. 6 della sentenza, risulta considerata la "pervicacia" con cui l'imputato aveva perseverato, nel corso di svariati anni, nella realizzazione di condotte finalizzate all'evasione delle imposte, dato ostativo ad una prognosi favorevole circa il rispetto delle prescrizioni connesse all'eventuale applicazione di una pena sostitutiva.

La Corte ha inoltre valorizzato l'assenza, dagli atti, di elementi indicativi di una rivisitazione critica del proprio operato o di segni di resipiscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA], rimasto assente in giudizio pur nell'esercizio di una scelta processuale pienamente legittima.

Il diniego, dunque, non è stato affidato a formule stereotipate, ma è stato correlato alla natura fiduciaria delle pene sostitutive e alla necessità di poter confidare nello spontaneo rispetto delle prescrizioni da parte del condannato.

La censura difensiva, nel contestare tale valutazione, non ha individuato specifici elementi decisivi trascurati dalla Corte territoriale, limitandosi a proporre una diversa lettura del giudizio prognostico, estranea al perimetro del sindacato 5di legittimità quando, come nel caso di specie, la motivazione sia esistente, pertinente e non manifestamente illogica. 4.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/01/2026 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi scritti di cui chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 13 gennaio 2026, la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Roma il 12 giugno 2024, ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati contestati ai capi B) e C) dell'imputazione ed ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine alle residue imputazioni di cui ai capi A) e D), rideterminando la pena finale in anni due di reclusione e riducendo in pari misura la durata delle pene accessorie. Inparticolare, ai capi A) e D) risultano contestati, rispettivamente, i reati di cui agli artt. 10 e 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione della sua qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e alla ritenuta natura fittizia della stessa. Sostiene che la sentenza impugnata si sia limitata a recepire le argomentazioni della decisione di primo grado mediante una motivazione meramente apparente, omettendo di confrontarsi con le specifiche censure formulate con l'atto di appello. Lamenta, in particolare, il travisamento delle dichiarazioni testimoniali poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, rilevando come le stesse non dimostrerebbero né l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministratore di fatto né la natura meramente cartolare della società, ma ne confermerebbero, al contrario, l'effettiva operatività. Deduce, inoltre, che la Corte territoriale abbia apoditticamente ritenuto inesistenti le operazioni commerciali oggetto della contestazione di cui al capo D), senza esaminare gli elementi indicati dalla difesa a sostegno dell'effettività dell'attività societaria e della genuinità delle fatture. 3. Con il secondo motivo il ricorrente censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo la manifesta illogicità della motivazione. Assume che la Corte d'appello abbia fondato il giudizio negativo su una pretesa «pervicacia» criminosa incompatibile con il perimetro delle residue imputazioni per le quali è stata confermata la responsabilità, nonché sulla mera valorizzazione di elementi già costitutivi dei reati contestati, senza individuare specifici profili di maggiore gravità del fatto o della personalità dell'imputato suscettibili di giustificare il mancato riconoscimento del beneficio. 4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione al rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva. Sotto questo specifico profilo reputa la decisione impugnata fondata su argomentazioni generiche e contraddittorie, avendo la Corte territoriale desunto una prognosi sfavorevole dal preteso carattere reiterato delle condotte e dalla mancanza di elementi attestanti un percorso di revisione critica, senza tuttavia procedere agli accertamenti richiesti dalla disciplina vigente in ordine alle condizioni personali, familiari e sociali dell'imputato e senza indicare concreti 2elementi idonei a giustificare il giudizio negativo circa il futuro rispetto delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché alla natura fittizia delle operazioni documentate dalle fatture emesse dalla predetta società, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha dato conto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, degli elementi di fatto dai quali ha desunto sia la riconducibilità della gestione effettiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all'odierno ricorrente, sia l'inesistenza delle operazioni commerciali oggetto di contestazione. In particolare, a pag. 3 della decisione impugnata, la Corte d'appello ha ricostruito la genesi dell'accertamento, evidenziando che, all'esito della verifica fiscale eseguita nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avente ad oggetto servizi di progettazione e ingegneria integrata, era emerso che presso la sede sociale la società risultava inesistente, che la stessa non aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi, che dalla visura camerale non risultava alcun depositario delle scritture contabili e che le banche dati non consentivano di accertare la presenza di strutture operative o di personale dipendente. La stessa Corte ha inoltre valorizzato, sempre a pag. 3, il dato secondo cui la società aveva emesso numerose fatture in favore di soggetti economici riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], tra cui la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], la Former s.r.I., della quale l'imputato era legale rappresentante, e la Ermes s.r.I., amministrata dalla madre dell'imputato, ma in relazione alla quale il [OSCURATO:PERSONA] era titolare di procura speciale. Le fatture, secondo quanto accertato dai giudici di merito, recavano causali generiche e non erano assistite da documentazione idonea a dimostrare l'effettività delle prestazioni sottostanti. Quanto alla qualifica di amministratore di fatto, la sentenza impugnata ha richiamato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], socio di minoranza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ritenuto attendibile in ragione della coerenza intrinseca delle sue dichiarazioni e della loro convergenza con le complessive risultanze processuali. Il teste ha riferito di essere divenuto socio a sua insaputa e ha ricondotto la gestione effettiva della società proprio al [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della medesima conclusione, la Corte d'appello ha altresì richiamato, a pag. 4, le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato rapporti 3con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la progettazione di impianti fotovoltaici, precisando che i relativi contratti di consulenza erano stati sottoscritti dall'odierno imputato, indicato come amministratore di fatto della società, e che nessun rapporto era mai intercorso con [OSCURATO:PERSONA] formale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., evidenziando come quest'ultimo fosse un mero prestanome, essendo risultato irreperibile all'anagrafe, privo di specifica professionalità nella gestione societaria, non essendosi mai rapportato con gli organi verificatori; circostanze non confutate atteso che detto soggetto, in udienza, si era avvalso della facoltà di non rispondere. La motivazione della sentenza impugnata non si è, pertanto, limitata a recepire acriticamente quella di primo grado, ma ha specificamente esaminato le doglianze difensive, valorizzando una pluralità di indici convergenti: l'inesistenza della sede operativa della società, l'assenza di dichiarazioni fiscali, la mancanza di strutture e dipendenti, la genericità delle causali delle fatture, l'assenza di riscontri documentali delle prestazioni, la riferibilità delle società utilizzatrici al ricorrente e le dichiarazioni testimoniali che individuavano nel [OSCURATO:PERSONA] il soggetto effettivamente operante per conto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tutto generica e meramente rivalutativa si rivela, dunque, la censura con cui il ricorrente sollecita una diversa lettura del compendio probatorio. Quanto al reato di cui al capo A), i giudici d'appello hanno specificamente affermato, a pag. 5, che l'imputato, nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sebbene richiesto, non aveva esibito alcuna documentazione contabile della società, di cui era obbligatoria la conservazione, rendendo impossibile la ricostruzione del volume d'affari. Quanto al reato di cui al capo D), la stessa sentenza ha ritenuto integrata la fattispecie per avere l'imputato utilizzato, nella dichiarazione fiscale presentata il 23 settembre 2016, relativa all'anno d'imposta 2015, fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., qualificata come società cartiera. Ne consegue la manifesta infondatezza complessiva del primo motivo. 2. Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente giustificato il giudizio negativo, formulato valorizzando, a pag. 5 della decisione, la gravità dei fatti, le modalità della condotta, la reiterazione nel tempo dell'attività criminosa e la finalità di elusione fiscale perseguita mediante la creazione e l'utilizzo di società riconducibili, nella sostanza, allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 4Si è evidenziato che la condotta era sintomatica di "pervicacia nel reiterare nel tempo attività criminosa contraddistinta dalla finalità dì elusione di imposta", realizzata mediante la creazione di società tutte sostanzialmente riconducibili all'imputato, al fine di emettere e utilizzare fatture. Si è, inoltre, considerato che l'imputato, nella qualità contestata, non aveva evaso la richiesta di esibizione delle scritture contabili e dei documenti della società, la cui conservazione era obbligatoria, così rendendo impossibile la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari. Insussistente risulta, pertanto, la denunciata manifesta illogicità della motivazione, poiché il diniego delle attenuanti generiche non è stato fondato sulla mera reiterazione astratta degli elementi costitutivi dei reati, ma su una valutazione complessiva della gravità concreta delle condotte, della loro durata, del meccanismo fraudolento realizzato e dell'assenza di elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato. Il motivo, pertanto, si risolve in una censura di merito, diretta a sollecitare una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica. 3. Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo, con cui il ricorrente censura il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva. La Corte d'appello ha esaminato la richiesta, rilevando anzitutto che la stessa era stata formulata in modo generico nella memoria difensiva, e l'ha rigettata sulla base di un giudizio prognostico negativo fondato su elementi concreti, desunti dalla natura e dalle modalità delle condotte accertate. In particolare, a pag. 6 della sentenza, risulta considerata la "pervicacia" con cui l'imputato aveva perseverato, nel corso di svariati anni, nella realizzazione di condotte finalizzate all'evasione delle imposte, dato ostativo ad una prognosi favorevole circa il rispetto delle prescrizioni connesse all'eventuale applicazione di una pena sostitutiva. La Corte ha inoltre valorizzato l'assenza, dagli atti, di elementi indicativi di una rivisitazione critica del proprio operato o di segni di resipiscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA], rimasto assente in giudizio pur nell'esercizio di una scelta processuale pienamente legittima. Il diniego, dunque, non è stato affidato a formule stereotipate, ma è stato correlato alla natura fiduciaria delle pene sostitutive e alla necessità di poter confidare nello spontaneo rispetto delle prescrizioni da parte del condannato. La censura difensiva, nel contestare tale valutazione, non ha individuato specifici elementi decisivi trascurati dalla Corte territoriale, limitandosi a proporre una diversa lettura del giudizio prognostico, estranea al perimetro del sindacato 5di legittimità quando, come nel caso di specie, la motivazione sia esistente, pertinente e non manifestamente illogica. 4.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
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