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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10551/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 29/6/2021 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 29/11/2019 che, in esito al giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.430,00 di multa, per il delitto di ricettazione di un'autovettura, eliminava la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività lavorativa non retribuita confermando nel resto la sentenza.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il quale, con il primo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cp.p.): la Corte d'appello ha ritenuto integrato il delitto di ricettazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di provenienza illecita, sulla quale egli viaggiava lato passeggero per darsi alla fuga e sottrarsi all'arresto dopo aver messo a segno un tentativo furto, senza accertare il momento nel quale il bene sarebbe transitato nella disponibilità del ricorrente e soprattutto senza motivare in ordine all'elemento soggettivo del reato.

Evidenzia il ricorrente che, poiché il furto dell'auto oggetto della contestata ricettazione, si verificò la notte stessa in cui Chiappara ed i suoi complici posero in essere il tentativo di furto ai danni di un bar pasticceria, la sentenza avrebbe dovuto spiegare le modalità di ricezione del bene posto che essi potevano aver conseguito il possesso dell'auto a seguito del furto e non della ricettazione.

Invero, l'unico accertamento eseguito nel caso concreto ha riguardato la presenza del ricorrente a bordo dell'autovettura rubata dal quale la Corte d'appello ha fatto conseguire, con argomentazione estremamente vaga e cioè "per la costante partecipazione dello stesso alla fattispecie plurisoggettiva", la prova dell'elemento soggettivo del reato.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge ( art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), in relazione agli artt. 648 cpv. e 62 n. 4 c.p.

La Corte d'appello ha escluso l' attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. ed anche quella di cui all'art. 648 cpv. c.p., valorizzando sfavorevolmente la condotta del reo precedente alla ricettazione e cioè il tentato furto ai danni di un bar pasticceria, ipotizzando che la ricettazione dell'auto fosse avvenuta successivamente; invero la ricettazione potrebbe essersi verificata prima del tentato furto con il che non sarebbe corretto valutare negativamente la condotta precedente.

5. Evidenzia, in ogni caso, che il valore intrinseco del bene è irrisorio trattandosi di un'autovettura di vecchia data, dal valore commerciale di poche centinaia di euro. [OSCURATO:PERSONA] 111 primo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento di tutti gli altri.

Pacifico che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse a bordo dell'autovettura di provenienza furtiva con la quale si dava alla fuga insieme ai correi dopo aver messo a segno un tentativo di furto; pacifico altresì che il furto dell'auto fosse avvenuto quella notte stessa, come affermato dalla Corte d'appello ( pag. 2 della sentenza ); la conclusione però che il ricorrente avesse partecipato alla ricezione del mezzo e fosse a conoscenza della sua provenienza illecita, non può essere desunta, come pretende di fare la Corte d'appello, "dalla costante partecipazione alla fattispecie plurisoggettiva".

Tale motivazione non evade in termini congruenti la censura difensiva in punto di elemento materiale del reato.

Invero, ha precisato la giurisprudenza di questa Corte che: "Ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, l'azione della ricezione, che ne costituisce l'elemento materiale, è comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da delitto e, quindi, rientra in essa anche il conseguimento del possesso a mero titolo di compiacenza" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2534 del 27/02/1997 Ud. (dep. 15/03/1997) Rv. 207304).

Nella fattispecie la criticità della sentenza impugnata è data dalla mancanza di motivazione in ordine al presunto conseguimento del possesso della cosa da parte dell'imputato.

Il fatto che taluno sia sorpreso a bordo di una autovettura di provenienza illecita è circostanza neutra,dalla quale non è possibile desumere che il passeggero abbia conseguito il possesso (anche a mero titolo di compiacenza) dell'autovettura, trattandosi di un indizio non univoco, dal quale non è possibile desumere la prova di una relazione del trasportato con la cosa, ne' la prova della avvenuta "traditio" da parte del ladro.

Ed anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la sentenza impugnata non è immune da censure.

E' pacifico, che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto ma ai fini dell'affermazione di responsabilità1detto requisito non può essere probatoriamente derivato in termini certi dalla mera presenza del ricorrente a bordo dell'autovettura di illecita provenienza quale trasportato (Sez. 2, n. 12763/2011, Rv. 249863), occorrendo dar conto dei profili partecipativi alla già avvenuta consumazione del delitto.

In simile evenienza, non può,infatti,richiamarsi in guisa concludente, il consolidato principio che in tema di dolo ritiene integrata la prova dell'elemento psicologico in assenza di attendibile giustificazione circa la provenienza della res, giacchè lo stesso assume come acclarato il presupposto materiale del possesso del bene, nella specie controverso (Sez. 2, n. 22959 /2017,Rv. 270292;Sez. 2, n. 12763/2011 , Rv. 249863; Sez. 2, n. 12763/2011, Rv. 249863).

Deve, dunque , disporsi l'annullamento della sentenza impugnata assorbiti i residui rilievi, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio alla luce dei principi richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 29/6/2021 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 29/11/2019 che, in esito al giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.430,00 di multa, per il delitto di ricettazione di un'autovettura, eliminava la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività lavorativa non retribuita confermando nel resto la sentenza. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il quale, con il primo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cp.p.): la Corte d'appello ha ritenuto integrato il delitto di ricettazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di provenienza illecita, sulla quale egli viaggiava lato passeggero per darsi alla fuga e sottrarsi all'arresto dopo aver messo a segno un tentativo furto, senza accertare il momento nel quale il bene sarebbe transitato nella disponibilità del ricorrente e soprattutto senza motivare in ordine all'elemento soggettivo del reato. Evidenzia il ricorrente che, poiché il furto dell'auto oggetto della contestata ricettazione, si verificò la notte stessa in cui Chiappara ed i suoi complici posero in essere il tentativo di furto ai danni di un bar pasticceria, la sentenza avrebbe dovuto spiegare le modalità di ricezione del bene posto che essi potevano aver conseguito il possesso dell'auto a seguito del furto e non della ricettazione. Invero, l'unico accertamento eseguito nel caso concreto ha riguardato la presenza del ricorrente a bordo dell'autovettura rubata dal quale la Corte d'appello ha fatto conseguire, con argomentazione estremamente vaga e cioè "per la costante partecipazione dello stesso alla fattispecie plurisoggettiva", la prova dell'elemento soggettivo del reato. 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge ( art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), in relazione agli artt. 648 cpv. e 62 n. 4 c.p. La Corte d'appello ha escluso l' attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. ed anche quella di cui all'art. 648 cpv. c.p., valorizzando sfavorevolmente la condotta del reo precedente alla ricettazione e cioè il tentato furto ai danni di un bar pasticceria, ipotizzando che la ricettazione dell'auto fosse avvenuta successivamente; invero la ricettazione potrebbe essersi verificata prima del tentato furto con il che non sarebbe corretto valutare negativamente la condotta precedente. 5. Evidenzia, in ogni caso, che il valore intrinseco del bene è irrisorio trattandosi di un'autovettura di vecchia data, dal valore commerciale di poche centinaia di euro. [OSCURATO:PERSONA] 111 primo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento di tutti gli altri. Pacifico che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse a bordo dell'autovettura di provenienza furtiva con la quale si dava alla fuga insieme ai correi dopo aver messo a segno un tentativo di furto; pacifico altresì che il furto dell'auto fosse avvenuto quella notte stessa, come affermato dalla Corte d'appello ( pag. 2 della sentenza ); la conclusione però che il ricorrente avesse partecipato alla ricezione del mezzo e fosse a conoscenza della sua provenienza illecita, non può essere desunta, come pretende di fare la Corte d'appello, "dalla costante partecipazione alla fattispecie plurisoggettiva". Tale motivazione non evade in termini congruenti la censura difensiva in punto di elemento materiale del reato. Invero, ha precisato la giurisprudenza di questa Corte che: "Ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, l'azione della ricezione, che ne costituisce l'elemento materiale, è comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da delitto e, quindi, rientra in essa anche il conseguimento del possesso a mero titolo di compiacenza" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2534 del 27/02/1997 Ud. (dep. 15/03/1997) Rv. 207304). Nella fattispecie la criticità della sentenza impugnata è data dalla mancanza di motivazione in ordine al presunto conseguimento del possesso della cosa da parte dell'imputato. Il fatto che taluno sia sorpreso a bordo di una autovettura di provenienza illecita è circostanza neutra,dalla quale non è possibile desumere che il passeggero abbia conseguito il possesso (anche a mero titolo di compiacenza) dell'autovettura, trattandosi di un indizio non univoco, dal quale non è possibile desumere la prova di una relazione del trasportato con la cosa, ne' la prova della avvenuta "traditio" da parte del ladro. Ed anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la sentenza impugnata non è immune da censure. E' pacifico, che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto ma ai fini dell'affermazione di responsabilità1detto requisito non può essere probatoriamente derivato in termini certi dalla mera presenza del ricorrente a bordo dell'autovettura di illecita provenienza quale trasportato (Sez. 2, n. 12763/2011, Rv. 249863), occorrendo dar conto dei profili partecipativi alla già avvenuta consumazione del delitto. In simile evenienza, non può,infatti,richiamarsi in guisa concludente, il consolidato principio che in tema di dolo ritiene integrata la prova dell'elemento psicologico in assenza di attendibile giustificazione circa la provenienza della res, giacchè lo stesso assume come acclarato il presupposto materiale del possesso del bene, nella specie controverso (Sez. 2, n. 22959 /2017,Rv. 270292;Sez. 2, n. 12763/2011 , Rv. 249863; Sez. 2, n. 12763/2011, Rv. 249863). Deve, dunque , disporsi l'annullamento della sentenza impugnata assorbiti i residui rilievi, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio alla luce dei principi richiamati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Cos
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