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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 22733/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13967/2024 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A(di seguito anche “ ISP”), con sede legale in Torino, PiazzaSan Carlo n. 156, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese diTorino 0079996 0158 e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del suo procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Treviso, per procura in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (P.IVA 002936000268), in persona del liquidatore pro tempore, con sede in Villorba (TV), Via A. T. Edison n. 2, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in L.C.A. - intimat a - avverso la sentenza non definitiva n. 393/2023, pubblicata in data 20.02.2023 e della sentenza definitiva n. 2430/2023, pubblicata in data 15.12.2023, entrambe pronunciate dalla Corte d’Appello di Venezia all’esito del procedimento R.G. 1215/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/6/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 01.07.2017 la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Treviso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per dichiararsi la nullità delle clausole che prevedevano la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi nel corso dei rapporti bancari di conto corrente descritti in premesse;- dichiararsi l ’ illegittimità della contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi nel corso dei rapporti bancari di cui al punto precedente, oltre che l’illegittimità dell’addebito di commissioni e spese, di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi, commissioni per scoperto di conto;- per accertarsi il nuovo saldo finale dei rapporti,con ricalcolo anche degli interessi creditori; - per condannare la banca convenuta alla restituzione in suo favore di tutte le somme da questa pagate e non dovute per tutte le causali descritte.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea per intervenuta prescrizione e per infondatezza della stessa.

2. I nterrotta la causa per la dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa della Banca convenuta, la stessa veniva riassunta con atto depositato in data 10.11.2017 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente la declaratoria di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in l.c.a.

Disposta l’integrazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in l.c.a., con sentenza n. 707/2020, emessa il 18.05.2020 e pubblicata in data 22.05.2020, il Tribunale di Treviso accertava l’illegittima applicazione di interessi anatocistici, di interessi ultralegali, di commissioni non validamente pattuite sui conti correnti oggetto di causa, condannando [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al pagamento di euro 43.220,55 in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e dichiarando l’improcedibilità delle domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in l.c.a..

3. Con atto di citazione in appello, notificato in data 24.06.2020, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. impugnava la predetta sentenza n. 707/2020(R.G. n. 1215/2020).

4. Nella resistenza dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneche proponeva altresì appello incidentale, seguival’emissione della sentenza non definitiva n. 393/2023 in data 16.02.2023, pubblicata il 20.02.2023, con la quale la Corte di meritorigettava l’eccezione di estinzione del processo e la domanda di declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e, tenuto conto delle questioni di merito, rimetteva la causa in istruttoria,come da separata ordinanza per l’espletamento di C.T.U.

5. Successivamente al deposito dell’elaborato peritale, la Corte territoriale pronunciava, in data 14.12.2023, la sentenza n. 2430/2023 con la quale veniva rigettato l’appello principale e acco lto l’appello incidentale e, per l’effetto, in parziale riforma del capo quartodella sentenza n. 707 emessa il giorno 18/05/2020 dal Tribunale di Treviso, si accertavache il saldo del conto corrente n. 2204469 al 6/03/2015 erapari ad € 47.166,24 e si condanna va [OSCURATO:SOCIETA]al pagamento di detta somma in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. .

2. Lesentenze, non definitiva n. 393/2023, pubblicata in data 20.02.2023, e definitiva n. 2430/2023, pubblicata in data 15.12.2023, sono state impugnate da [OSCURATO:PERSONA] S.p.Acon ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in L.C.A., intimata, non ha svolto difese.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo laricorrente lamenta“nullità per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; violazione/falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 99/2017 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”.

2. Con il secondo mezzo si deduce “violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; violazione o falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione dell'art. 111 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.”.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnatoper “violazione /falsa applicazione dell’art. 2560 c.c., degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. n. 99/2017 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione dell'art. 111 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn.3 e 4, c.p.c.”

4. Il primo e il secondo motivo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono fondati ed il loro accoglimento determina l’assorbimento del terzo motivo. 4.1 Le censure intercettano la problematica, connaturata alla disciplina della successione di [OSCURATO:PERSONA] alle cc.dd.

"[OSCURATO:PERSONA]”, del trasferimento da [OSCURATO:PERSONA] spa in l.c.a. a [OSCURATO:PERSONA] spa, per effetto del contratto di cessione d’azienda stipulato dai commissari, in data 26/6/2017, tra i liquidatori dell’istituto di credito sottoposto a procedura concorsuale e la Banca controricorrente, in virtù di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017(convertito dalla legge n. 121 del 2017), dei rapporti bancari già estinti alla data della stipula dell’accordo. 4.2 Si tratta di un profilo avente potenziale effetto dirimente per la decisione della controversia in quanto è di tutta evidenza che l’esclusione del contratto bancario dal quale deriva la pretesa creditoria azionata dall’operazione negoziale di cessione dell’azienda azienda non può che riverberarsi in negativo sulla legittimazione passiva della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] spa. 4.3 Si impone riportare, per quanto qui di interesse, le norme di legge che hanno previsto la cessione di azienda dagli istituti bancari in l.c.a., a seguito del cosiddetto “crack delle [OSCURATO:PERSONA]”, alla [OSCURATO:PERSONA] spa e le disposizioni di fonte negoziale che hanno regolamentato la sorte dei rapporti contrattuali che, sino all’apertura della procedura concorsuale, erano in capo alle cedenti. 4.4 L’art. 3 del d.lgs n. 99/17, recante «disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.», così recita: “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi.

Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario.

Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione deiservizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività».

In forza di dette disposizioni normative è stato stipulato tre le [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. ed [OSCURATO:PERSONA] spa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il contratto di cessione di azienda, che, per quel che qui rileva, prevede, all’ art. 1.1.1., che il contratto «viene perfezionato per l’acquisto da parte di ISP di certe attività, passività e rapporti giuridici” di [OSCURATO:PERSONA], come meglio precisati al punto 3 del medesimo contratto, definiti nel complesso, ai fini dell’accordo, come “[OSCURATO:PERSONA]» composto, come specificato dall’art. 3, dalle « attività incluse…..e passività incluse »; l’art. 3.1.2 lett b) espone che per « ‘[OSCURATO:PERSONA]’, si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi e VB […] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D […], tra cui, in particolare: […] vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione» (tranne esclusioni che non riguardano il caso di specie) che vengono definiti comeil [OSCURATO:PERSONA] ;il successivo art. 3.1.4. lett. a) prevede che «Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno parte né faranno parte né dell’[OSCURATO:PERSONA] e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) ISP le [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA] sia di BPVisia di VB »; l’art 3.1.4.lett.b) individua, invece, le [OSCURATO:PERSONA] dall’[OSCURATO:PERSONA].

Esse consistono in qualsiasi debito, obbligazione, impegno che « sia sorta o possa sorgere a carico di ISP per effetto del trasferimento delle [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] […], in conseguenza dell’attività di BPVi e/o VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione»; segue un’elencazione esemplificativa che vede, tra l’altro, «qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) anche se riferibili ad attività Incluse e/o a [OSCURATO:PERSONA] diverso dal [OSCURATO:PERSONA]».

Da ultimo va menzionato il [OSCURATO:PERSONA] stipulato in data 17 gennaio 2018, che, al punto 4 dell’allegato 1.1., sancisce l'esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti. 4.5 Così ricostruita la disciplina normativa e quella contrattuale, diversi sono stati gli orientamenti interpretativi nella giurisprudenza di merito : per un primo indirizzo rimarrebbero esclusi dalla passività cedute i soli rapporti estinti, anche se oggetto di contenzioso al momento della stipula dell’accordo, in ragione della carenza del requisito dell'inerenza e funzionalità all'attività bancaria che devono intendersi riferite non già all'attività bancaria considerata in astratto, ma alla sua concreta proiezione nella successiva attività della banca cessionaria.

Altre pronunce hanno individuato il criterio discretivo volto a circoscrivere il perimetro della cessione al solo dato temporale della pendenza della lite alla data di essa avendo l'atto di cessione d'azienda concluso tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non solo trasferito il diritto controverso, ma anche espressamente incluso nella cessione il "contenzioso pregresso", così definito dall'art. 3.1.2.b.VIII del contratto di cessione.

Il requisito di inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria è stato inteso come riferito non alla concreta attività destinata ad essere svolta dalla banca cessionaria, ma l'astratta riferibilità all'attività dell'impresa bancaria, sì da distinguerla dall'ambito di quei rapporti (contratti di utenza, di fornitura ecc.) che ad essa andrebbero reputati estranei. 4.6 La controversa questione è stata oggetto di recenti interventi di questa Corte; in particolare la Terza Sezione con ordinanza n.2785/2025, nel solco della sentenza n.17834/2023, ha affermato che «In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, dal disposto di cui all'art. 3 comma primo del D.L. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 121 del 2017(che delimita il perimetro della cessione dell'azienda, dei suoi rami, ivi compresi passività e rapporti giuridici, con la sola esclusione delle controversie indicate alla lett c)" relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e relative passività") discende, a contrario, che le ragioni di credito (e di debito) oggetto del contenzioso e, quindi, delle controversie sorte anteriormente sono comprese nella cessione».

Si tratta di precedenti che non hanno analizzato a fondo i profili essenziali della questione.

Profili costituiti: a) dall'interpretazione della disciplina della cessione posta all'art. 3 del d.l. n. 99/2017 e dallo spazio da essa riservato alla fonte autonoma costituita dall'ivi previsto, successivo contratto di cessione concluso dai stipulato dai commissari liquidatori di [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] spa; b) dall'interpretazione del contratto di cessione stipulato fra [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. e [OSCURATO:PERSONA] spa con riferimento alla inerenza e funzionalità all’esercizio dell’impresa bancaria dei rapporti bancari; c) dalla rilevanza giuridica del [OSCURATO:PERSONA] ricognitivo del gennaio 2018, stipulato dagli organi della procedura e la cessionaria dopo la cessione. 4.7 A diverse conclusioni è approdata questa Prima Sezione che con l’ordinanza n.15083/2025 (cui sono seguite le ordinanze nn. 15670, 15671, 15673,15675 ,15682 e 15689 rese a conclusione della stessa camera di consiglio) ha affermato il seguente principio : «In tema di controversie intraprese da o contro [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di [OSCURATO:PERSONA] nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con [OSCURATO:PERSONA], giusta il D.L. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd.

"Contenzioso escluso" previsto nel menzionato contratto». 4.8 Queste le argomentazioni poste a sostegno dell’opzione interpretativa seguita dalla suindicate pronunce della Prima Sezione: (i) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 220/2021 ha fornito utili elementi nella definizione dell’interazione tra il decreto-legge e il contratto di cessione evidenziando che l’atto normativo rimette la disciplina della cessione ad un successivo contratto le cui disposizioni, ai sensi del comma 2° dello stesso art. 3, «hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti... » e puntualizzando che «l'art. 3 del D.L. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l'azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare "in ogni caso esclusi" dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c). ».

Ancora, sempre nell’intento di chiarire i rapporti tra la fonte legale e quella negoziale, la pronuncia della Corte costituzionale rileva che «il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due Banche venete in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA]... richiamava in premessa la manifestazione di interesse di quest'ultima... del 21 giugno 2017, limitata all'acquisto "di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a BP Vicenza e [OSCURATO:PERSONA]"... in ragione dell'aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite...

Le disposizioni dettate dal D.L. n. 99 del 2017... possono, pertanto, essere qualificate come "norme-provvedimento": esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due Banche venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente».

Dunque la delimitazione del perimetro delle attività e passività oggetto di cessione è demandato agli accordi negoziali nel rispetto dei paletti fissati dalla norma; (ii) alla luce del descritto intreccio tra il dato normativo e quello negoziale, per stabilire la sorte dei rapporti estinti alla data della collocazione delle due banche in liquidazione coatta amministrativa occorre fare riferimento non al decreto-legge, ma al contratto che ha attribuito alle parti il potere di determinare l'ambito della cessione, entro limiti normativamente fissati, riconoscendo che «il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione»; (iii) è da escludere che la previsione secondo cui non rientrano nell’ambito della cessione, ai sensi del cit. art. 3, «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività» possa essere intesa nel senso che, a contrario, sono viceversa incluse nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa: questo è un ragionamento che in modo piano avrebbe potuto svolgersi, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, se si fosse trattato di interpretare l'art. 3 sulla base delle regole di interpretazione normativa, ma il decreto-legge si limita ad individuare con efficacia cogente taluni rapporti,« i quali restano in ogni caso esclusi dalla cessione», ma rimette invece ai contraenti, la cui volontà va invece interpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale, l'individuazione di quanto ulteriormente escluso e per converso ricompreso nella cessione; (iv) corollario dell’articolato congegno che vede il decreto legge impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento normativo, è la possibilità di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione delle clausole contrattuali.

Ciò in quanto il contratto stipulato tra i commissari liquidatori delle menzionate [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], pur avendo natura negoziale e non normativa, si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi ed incide sulla regolamentazione di un'ampia pluralità di rapporti con conseguente esigenza -al pari di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 dell'articolo 360, comma 1, cod. proc. civ. - dell'adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti; (vi) dal tenore letterale dell’art. 3.1.4., lett. b), si evince inequivocabilmente che, ai fini dell’inclusione delle passività nell'[OSCURATO:PERSONA] ceduto ad [OSCURATO:PERSONA], non è sufficiente il mero dato temporale della sola pendenza della corrispondente lite al momento (26 giugno 2017) della stipulazione del contratto di cessione, ma è necessario «che si tratti di debiti che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria», ciò in quanto le [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto vii) dell'art. 3.1.2. (b) - e cioè i contenziosi pendenti diversi da quelli promossi da azionisti e/o obbligazionisti subordinati delle [OSCURATO:PERSONA] - costituiscono solo una esemplificazione ("tra cui") delle passività cedute ad [OSCURATO:PERSONA] spa, le quali devono tutte, in ogni caso ed a monte, presentare le caratteristiche definite dall'incipit della disposizione in questione: e cioè, le "passività... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria" della cessionaria; (vii) l’espressione «rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria» va intesa non con riferimento alla categoria generale e astratta dei rapporti bancari, come relativa all'esercizio del credito e alla raccolta del risparmio, ma avendo riguardo al singolo rapporto contrattuale, valorizzandosi la funzionalità del rapporto stesso rispetto all'attività bancaria che il cessionario è chiamato a svolgere in ragione del trasferimento in blocco.

Tale soluzione interpretativa trova conferma nel dato testuale della disposizione che non utilizza l’espressione "attività bancaria”, e cioè quella speciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall'esercizio del credito (art. 10 t.u.b.), ma la diversa locuzione di “impresa bancaria” che si identifica, sul piano oggettivo, con l'azienda (in quella parte dell'azienda) oggetto di cessione e che comprende tutti i rapporti che fanno capo all'impresa, indipendentemente dal fatto che siano riferibili alla tipica attività bancaria.

Le parti hanno inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di impresa della cessionaria: che, cioè, le passività oggetto di trasferimento debbano inscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria di [OSCURATO:PERSONA] spa; (viii) tale conclusione è coerente con l’interesse manifestato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’operazione di «salvataggio» delle [OSCURATO:PERSONA]: interesse consistente nel suo rafforzamento quale realtà operativa sul mercato creditizio, come si desume dalle premesse del contratto di cessione, ove è spiegato che l’obiettivo della cessionaria è quello di assicurare una maggiore sua presenza sul territorio e di «estrarre valore dall’acquisizione […] attraverso l’applicazione delle best practice del Gruppo ISP in tutti gli ambiti di attività, anche recuperando la fiducia nella clientela nei confronti della ‘nuova’ realtà bancaria operativa», contribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali; (ix) avvalora l’esclusione dalla cessione di qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estinti il comportamento delle parti successivo al contratto di cessione costituito dalla stipula tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] in data 17 gennaio 2018, che si è ritenuto valutabile ai sensi dell’art. 1362 ,comma 2°, c.c.. 4.9 Al principio di diritto affermato dalle serie di pronunce della Prima Sezione va data continuità condividendosi le argomentazioni sopra esposte, ferma la precisazione che il [OSCURATO:PERSONA], stipulato in data 17 gennaio 2018, al punto 4 dell’allegato

1.1. sancisce esplicitamente l'esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti.

E in questo senso tale Accordo, più che valutabile ai sensi dell’art. 1362 c.c., integra esso stesso, e rafforza alla stregua dell’elemento testuale di ulteriore conferma, l’interpretazione già ricavabile dalla lettura dell’atto di cessione de quo, secondo la quale la pendenza della lite non è criterio sufficiente, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 4.10 La sentenza impugnatasi rivela, così, non in linea con l'interpretazione del menzionato contratto di cessione oggi fornita da questa Corte relativamente ai rapporti bancari già estinti alla data di quest'ultimo.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Venezia che dovrà rileggere l’intera vicenda processuale alla luce dei principi sopra affermati.

Non si apprez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13967/2024 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A(di seguito anche “ ISP”), con sede legale in Torino, PiazzaSan Carlo n. 156, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese diTorino 0079996 0158 e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del suo procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Treviso, per procura in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (P.IVA 002936000268), in persona del liquidatore pro tempore, con sede in Villorba (TV), Via A. T. Edison n. 2, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in L.C.A. - intimat a - avverso la sentenza non definitiva n. 393/2023, pubblicata in data 20.02.2023 e della sentenza definitiva n. 2430/2023, pubblicata in data 15.12.2023, entrambe pronunciate dalla Corte d’Appello di Venezia all’esito del procedimento R.G. 1215/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/6/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 01.07.2017 la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Treviso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per dichiararsi la nullità delle clausole che prevedevano la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi nel corso dei rapporti bancari di conto corrente descritti in premesse;- dichiararsi l ’ illegittimità della contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi nel corso dei rapporti bancari di cui al punto precedente, oltre che l’illegittimità dell’addebito di commissioni e spese, di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi, commissioni per scoperto di conto;- per accertarsi il nuovo saldo finale dei rapporti,con ricalcolo anche degli interessi creditori; - per condannare la banca convenuta alla restituzione in suo favore di tutte le somme da questa pagate e non dovute per tutte le causali descritte. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea per intervenuta prescrizione e per infondatezza della stessa. 2. I nterrotta la causa per la dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa della Banca convenuta, la stessa veniva riassunta con atto depositato in data 10.11.2017 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente la declaratoria di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in l.c.a. Disposta l’integrazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in l.c.a., con sentenza n. 707/2020, emessa il 18.05.2020 e pubblicata in data 22.05.2020, il Tribunale di Treviso accertava l’illegittima applicazione di interessi anatocistici, di interessi ultralegali, di commissioni non validamente pattuite sui conti correnti oggetto di causa, condannando [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al pagamento di euro 43.220,55 in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e dichiarando l’improcedibilità delle domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in l.c.a.. 3. Con atto di citazione in appello, notificato in data 24.06.2020, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. impugnava la predetta sentenza n. 707/2020(R.G. n. 1215/2020). 4. Nella resistenza dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneche proponeva altresì appello incidentale, seguival’emissione della sentenza non definitiva n. 393/2023 in data 16.02.2023, pubblicata il 20.02.2023, con la quale la Corte di meritorigettava l’eccezione di estinzione del processo e la domanda di declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e, tenuto conto delle questioni di merito, rimetteva la causa in istruttoria,come da separata ordinanza per l’espletamento di C.T.U. 5. Successivamente al deposito dell’elaborato peritale, la Corte territoriale pronunciava, in data 14.12.2023, la sentenza n. 2430/2023 con la quale veniva rigettato l’appello principale e acco lto l’appello incidentale e, per l’effetto, in parziale riforma del capo quartodella sentenza n. 707 emessa il giorno 18/05/2020 dal Tribunale di Treviso, si accertavache il saldo del conto corrente n. 2204469 al 6/03/2015 erapari ad € 47.166,24 e si condanna va [OSCURATO:SOCIETA]al pagamento di detta somma in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. . 2. Lesentenze, non definitiva n. 393/2023, pubblicata in data 20.02.2023, e definitiva n. 2430/2023, pubblicata in data 15.12.2023, sono state impugnate da [OSCURATO:PERSONA] S.p.Acon ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in L.C.A., intimata, non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo laricorrente lamenta“nullità per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; violazione/falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 99/2017 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”. 2. Con il secondo mezzo si deduce “violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; violazione o falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione dell'art. 111 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.”. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnatoper “violazione /falsa applicazione dell’art. 2560 c.c., degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. n. 99/2017 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione dell'art. 111 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn.3 e 4, c.p.c.” 4. Il primo e il secondo motivo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono fondati ed il loro accoglimento determina l’assorbimento del terzo motivo. 4.1 Le censure intercettano la problematica, connaturata alla disciplina della successione di [OSCURATO:PERSONA] alle cc.dd. "[OSCURATO:PERSONA]”, del trasferimento da [OSCURATO:PERSONA] spa in l.c.a. a [OSCURATO:PERSONA] spa, per effetto del contratto di cessione d’azienda stipulato dai commissari, in data 26/6/2017, tra i liquidatori dell’istituto di credito sottoposto a procedura concorsuale e la Banca controricorrente, in virtù di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017(convertito dalla legge n. 121 del 2017), dei rapporti bancari già estinti alla data della stipula dell’accordo. 4.2 Si tratta di un profilo avente potenziale effetto dirimente per la decisione della controversia in quanto è di tutta evidenza che l’esclusione del contratto bancario dal quale deriva la pretesa creditoria azionata dall’operazione negoziale di cessione dell’azienda azienda non può che riverberarsi in negativo sulla legittimazione passiva della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] spa. 4.3 Si impone riportare, per quanto qui di interesse, le norme di legge che hanno previsto la cessione di azienda dagli istituti bancari in l.c.a., a seguito del cosiddetto “crack delle [OSCURATO:PERSONA]”, alla [OSCURATO:PERSONA] spa e le disposizioni di fonte negoziale che hanno regolamentato la sorte dei rapporti contrattuali che, sino all’apertura della procedura concorsuale, erano in capo alle cedenti. 4.4 L’art. 3 del d.lgs n. 99/17, recante «disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.», così recita: “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione deiservizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività». In forza di dette disposizioni normative è stato stipulato tre le [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. ed [OSCURATO:PERSONA] spa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il contratto di cessione di azienda, che, per quel che qui rileva, prevede, all’ art. 1.1.1., che il contratto «viene perfezionato per l’acquisto da parte di ISP di certe attività, passività e rapporti giuridici” di [OSCURATO:PERSONA], come meglio precisati al punto 3 del medesimo contratto, definiti nel complesso, ai fini dell’accordo, come “[OSCURATO:PERSONA]» composto, come specificato dall’art. 3, dalle « attività incluse…..e passività incluse »; l’art. 3.1.2 lett b) espone che per « ‘[OSCURATO:PERSONA]’, si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi e VB […] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D […], tra cui, in particolare: […] vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione» (tranne esclusioni che non riguardano il caso di specie) che vengono definiti comeil [OSCURATO:PERSONA] ;il successivo art. 3.1.4. lett. a) prevede che «Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno parte né faranno parte né dell’[OSCURATO:PERSONA] e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) ISP le [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA] sia di BPVisia di VB »; l’art 3.1.4.lett.b) individua, invece, le [OSCURATO:PERSONA] dall’[OSCURATO:PERSONA]. Esse consistono in qualsiasi debito, obbligazione, impegno che « sia sorta o possa sorgere a carico di ISP per effetto del trasferimento delle [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] […], in conseguenza dell’attività di BPVi e/o VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione»; segue un’elencazione esemplificativa che vede, tra l’altro, «qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) anche se riferibili ad attività Incluse e/o a [OSCURATO:PERSONA] diverso dal [OSCURATO:PERSONA]». Da ultimo va menzionato il [OSCURATO:PERSONA] stipulato in data 17 gennaio 2018, che, al punto 4 dell’allegato 1.1., sancisce l'esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti. 4.5 Così ricostruita la disciplina normativa e quella contrattuale, diversi sono stati gli orientamenti interpretativi nella giurisprudenza di merito : per un primo indirizzo rimarrebbero esclusi dalla passività cedute i soli rapporti estinti, anche se oggetto di contenzioso al momento della stipula dell’accordo, in ragione della carenza del requisito dell'inerenza e funzionalità all'attività bancaria che devono intendersi riferite non già all'attività bancaria considerata in astratto, ma alla sua concreta proiezione nella successiva attività della banca cessionaria. Altre pronunce hanno individuato il criterio discretivo volto a circoscrivere il perimetro della cessione al solo dato temporale della pendenza della lite alla data di essa avendo l'atto di cessione d'azienda concluso tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non solo trasferito il diritto controverso, ma anche espressamente incluso nella cessione il "contenzioso pregresso", così definito dall'art. 3.1.2.b.VIII del contratto di cessione. Il requisito di inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria è stato inteso come riferito non alla concreta attività destinata ad essere svolta dalla banca cessionaria, ma l'astratta riferibilità all'attività dell'impresa bancaria, sì da distinguerla dall'ambito di quei rapporti (contratti di utenza, di fornitura ecc.) che ad essa andrebbero reputati estranei. 4.6 La controversa questione è stata oggetto di recenti interventi di questa Corte; in particolare la Terza Sezione con ordinanza n.2785/2025, nel solco della sentenza n.17834/2023, ha affermato che «In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, dal disposto di cui all'art. 3 comma primo del D.L. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 121 del 2017(che delimita il perimetro della cessione dell'azienda, dei suoi rami, ivi compresi passività e rapporti giuridici, con la sola esclusione delle controversie indicate alla lett c)" relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e relative passività") discende, a contrario, che le ragioni di credito (e di debito) oggetto del contenzioso e, quindi, delle controversie sorte anteriormente sono comprese nella cessione». Si tratta di precedenti che non hanno analizzato a fondo i profili essenziali della questione. Profili costituiti: a) dall'interpretazione della disciplina della cessione posta all'art. 3 del d.l. n. 99/2017 e dallo spazio da essa riservato alla fonte autonoma costituita dall'ivi previsto, successivo contratto di cessione concluso dai stipulato dai commissari liquidatori di [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] spa; b) dall'interpretazione del contratto di cessione stipulato fra [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. e [OSCURATO:PERSONA] spa con riferimento alla inerenza e funzionalità all’esercizio dell’impresa bancaria dei rapporti bancari; c) dalla rilevanza giuridica del [OSCURATO:PERSONA] ricognitivo del gennaio 2018, stipulato dagli organi della procedura e la cessionaria dopo la cessione. 4.7 A diverse conclusioni è approdata questa Prima Sezione che con l’ordinanza n.15083/2025 (cui sono seguite le ordinanze nn. 15670, 15671, 15673,15675 ,15682 e 15689 rese a conclusione della stessa camera di consiglio) ha affermato il seguente principio : «In tema di controversie intraprese da o contro [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di [OSCURATO:PERSONA] nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con [OSCURATO:PERSONA], giusta il D.L. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. "Contenzioso escluso" previsto nel menzionato contratto». 4.8 Queste le argomentazioni poste a sostegno dell’opzione interpretativa seguita dalla suindicate pronunce della Prima Sezione: (i) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 220/2021 ha fornito utili elementi nella definizione dell’interazione tra il decreto-legge e il contratto di cessione evidenziando che l’atto normativo rimette la disciplina della cessione ad un successivo contratto le cui disposizioni, ai sensi del comma 2° dello stesso art. 3, «hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti... » e puntualizzando che «l'art. 3 del D.L. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l'azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare "in ogni caso esclusi" dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c). ». Ancora, sempre nell’intento di chiarire i rapporti tra la fonte legale e quella negoziale, la pronuncia della Corte costituzionale rileva che «il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due Banche venete in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA]... richiamava in premessa la manifestazione di interesse di quest'ultima... del 21 giugno 2017, limitata all'acquisto "di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a BP Vicenza e [OSCURATO:PERSONA]"... in ragione dell'aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite... Le disposizioni dettate dal D.L. n. 99 del 2017... possono, pertanto, essere qualificate come "norme-provvedimento": esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due Banche venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente». Dunque la delimitazione del perimetro delle attività e passività oggetto di cessione è demandato agli accordi negoziali nel rispetto dei paletti fissati dalla norma; (ii) alla luce del descritto intreccio tra il dato normativo e quello negoziale, per stabilire la sorte dei rapporti estinti alla data della collocazione delle due banche in liquidazione coatta amministrativa occorre fare riferimento non al decreto-legge, ma al contratto che ha attribuito alle parti il potere di determinare l'ambito della cessione, entro limiti normativamente fissati, riconoscendo che «il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione»; (iii) è da escludere che la previsione secondo cui non rientrano nell’ambito della cessione, ai sensi del cit. art. 3, «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività» possa essere intesa nel senso che, a contrario, sono viceversa incluse nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa: questo è un ragionamento che in modo piano avrebbe potuto svolgersi, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, se si fosse trattato di interpretare l'art. 3 sulla base delle regole di interpretazione normativa, ma il decreto-legge si limita ad individuare con efficacia cogente taluni rapporti,« i quali restano in ogni caso esclusi dalla cessione», ma rimette invece ai contraenti, la cui volontà va invece interpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale, l'individuazione di quanto ulteriormente escluso e per converso ricompreso nella cessione; (iv) corollario dell’articolato congegno che vede il decreto legge impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento normativo, è la possibilità di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione delle clausole contrattuali. Ciò in quanto il contratto stipulato tra i commissari liquidatori delle menzionate [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], pur avendo natura negoziale e non normativa, si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi ed incide sulla regolamentazione di un'ampia pluralità di rapporti con conseguente esigenza -al pari di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 dell'articolo 360, comma 1, cod. proc. civ. - dell'adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti; (vi) dal tenore letterale dell’art. 3.1.4., lett. b), si evince inequivocabilmente che, ai fini dell’inclusione delle passività nell'[OSCURATO:PERSONA] ceduto ad [OSCURATO:PERSONA], non è sufficiente il mero dato temporale della sola pendenza della corrispondente lite al momento (26 giugno 2017) della stipulazione del contratto di cessione, ma è necessario «che si tratti di debiti che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria», ciò in quanto le [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto vii) dell'art. 3.1.2. (b) - e cioè i contenziosi pendenti diversi da quelli promossi da azionisti e/o obbligazionisti subordinati delle [OSCURATO:PERSONA] - costituiscono solo una esemplificazione ("tra cui") delle passività cedute ad [OSCURATO:PERSONA] spa, le quali devono tutte, in ogni caso ed a monte, presentare le caratteristiche definite dall'incipit della disposizione in questione: e cioè, le "passività... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria" della cessionaria; (vii) l’espressione «rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria» va intesa non con riferimento alla categoria generale e astratta dei rapporti bancari, come relativa all'esercizio del credito e alla raccolta del risparmio, ma avendo riguardo al singolo rapporto contrattuale, valorizzandosi la funzionalità del rapporto stesso rispetto all'attività bancaria che il cessionario è chiamato a svolgere in ragione del trasferimento in blocco. Tale soluzione interpretativa trova conferma nel dato testuale della disposizione che non utilizza l’espressione "attività bancaria”, e cioè quella speciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall'esercizio del credito (art. 10 t.u.b.), ma la diversa locuzione di “impresa bancaria” che si identifica, sul piano oggettivo, con l'azienda (in quella parte dell'azienda) oggetto di cessione e che comprende tutti i rapporti che fanno capo all'impresa, indipendentemente dal fatto che siano riferibili alla tipica attività bancaria. Le parti hanno inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di impresa della cessionaria: che, cioè, le passività oggetto di trasferimento debbano inscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria di [OSCURATO:PERSONA] spa; (viii) tale conclusione è coerente con l’interesse manifestato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’operazione di «salvataggio» delle [OSCURATO:PERSONA]: interesse consistente nel suo rafforzamento quale realtà operativa sul mercato creditizio, come si desume dalle premesse del contratto di cessione, ove è spiegato che l’obiettivo della cessionaria è quello di assicurare una maggiore sua presenza sul territorio e di «estrarre valore dall’acquisizione […] attraverso l’applicazione delle best practice del Gruppo ISP in tutti gli ambiti di attività, anche recuperando la fiducia nella clientela nei confronti della ‘nuova’ realtà bancaria operativa», contribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali; (ix) avvalora l’esclusione dalla cessione di qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estinti il comportamento delle parti successivo al contratto di cessione costituito dalla stipula tra le parti del [OSCURATO:PERSONA] in data 17 gennaio 2018, che si è ritenuto valutabile ai sensi dell’art. 1362 ,comma 2°, c.c.. 4.9 Al principio di diritto affermato dalle serie di pronunce della Prima Sezione va data continuità condividendosi le argomentazioni sopra esposte, ferma la precisazione che il [OSCURATO:PERSONA], stipulato in data 17 gennaio 2018, al punto 4 dell’allegato 1.1. sancisce esplicitamente l'esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti. E in questo senso tale Accordo, più che valutabile ai sensi dell’art. 1362 c.c., integra esso stesso, e rafforza alla stregua dell’elemento testuale di ulteriore conferma, l’interpretazione già ricavabile dalla lettura dell’atto di cessione de quo, secondo la quale la pendenza della lite non è criterio sufficiente, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 4.10 La sentenza impugnatasi rivela, così, non in linea con l'interpretazione del menzionato contratto di cessione oggi fornita da questa Corte relativamente ai rapporti bancari già estinti alla data di quest'ultimo. Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Venezia che dovrà rileggere l’intera vicenda processuale alla luce dei principi sopra affermati. Non si apprez
Sentenza Cassazione n. 22733/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris