Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20844/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano con sentenza in data 15 ottobre 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 6 luglio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 640 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Violazione dell'art. 546 c.p.p. sui requisiti della sentenza, nonché carenza di motivazione della stessa, nella misura in cui il secondo giudice si sarebbe limitato a condividere le argomentazioni della prima decisione, senza valutare le censure mosse nell'atto di appello. - Errata e falsa applicazione di legge dell'art. 640 c.p., stante l'assenza degli elementi costitutivi della fattispecie di truffa.

Con memoria il difensore ha insistito nei motivi di ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Emerge con tutta evidenza la genericità della prima doglianza, in quanto la difesa si limita a dedurre carenze motivazionali senza precisarne i contenuti, laddove peraltro la seconda pronuncia appare logica e confuta motivatamente le singole censure mosse nell'appello.

Sul punto si sottolinea come tra i requisiti del ricorso per cassazione vi sia anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei Tiotivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Si ribadisce come nel caso di specie il ricorso sia inammissib le perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il iproprio sindacato.

Con il secondo motivo, invece, vengono riproposte le stesse questioni, concernenti la responsabilità dell'imputato, già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi le stesse considerarsi non specifiche.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata noi solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicii:azioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già indicato come possano ritenersi integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di truffa, a prescindere da sottoclassificazioni inerenti alla natura contrattuale o di altro tipo della stessa.

Puntualmente la sentenza ha infatti dato conto delle circostanze che integrano gli artifici e i raggiri che hanno indotto la vittima in errore, nonché il motivo per cui al danno patrimoniale della persona offesa sia corrisposto un ingiusto profitto per l'imputato, essendosi questo impossessato della somma, senza poi la prova di averla effettivamente investita.

Pare piuttosto che con le censure dedotte in questa sede la difesa miri ad offrire una ricostruzione dei fatti non censurabile da questo Giudice, a fronte di una pronuncia d'appello caratterizzata da un solido apparato giustificativo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano con sentenza in data 15 ottobre 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 6 luglio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 640 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Violazione dell'art. 546 c.p.p. sui requisiti della sentenza, nonché carenza di motivazione della stessa, nella misura in cui il secondo giudice si sarebbe limitato a condividere le argomentazioni della prima decisione, senza valutare le censure mosse nell'atto di appello. - Errata e falsa applicazione di legge dell'art. 640 c.p., stante l'assenza degli elementi costitutivi della fattispecie di truffa. Con memoria il difensore ha insistito nei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile. Emerge con tutta evidenza la genericità della prima doglianza, in quanto la difesa si limita a dedurre carenze motivazionali senza precisarne i contenuti, laddove peraltro la seconda pronuncia appare logica e confuta motivatamente le singole censure mosse nell'appello. Sul punto si sottolinea come tra i requisiti del ricorso per cassazione vi sia anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei Tiotivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Si ribadisce come nel caso di specie il ricorso sia inammissib le perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il iproprio sindacato. Con il secondo motivo, invece, vengono riproposte le stesse questioni, concernenti la responsabilità dell'imputato, già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi le stesse considerarsi non specifiche. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata noi solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicii:azioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già indicato come possano ritenersi integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di truffa, a prescindere da sottoclassificazioni inerenti alla natura contrattuale o di altro tipo della stessa. Puntualmente la sentenza ha infatti dato conto delle circostanze che integrano gli artifici e i raggiri che hanno indotto la vittima in errore, nonché il motivo per cui al danno patrimoniale della persona offesa sia corrisposto un ingiusto profitto per l'imputato, essendosi questo impossessato della somma, senza poi la prova di averla effettivamente investita. Pare piuttosto che con le censure dedotte in questa sede la difesa miri ad offrire una ricostruzione dei fatti non censurabile da questo Giudice, a fronte di una pronuncia d'appello caratterizzata da un solido apparato giustificativo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 20844/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris