CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12943/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/04/2025 della Corte di appello di Cagliari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale MariaElena Gamberini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore dell'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 15 marzo 2024 il Tribunale di Cagliari ha dichiaratoCimatti Maurizio (presidente, dal 21 marzo 2000, del Consiglio di amministrazionee socio detentore del 95% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiaratafallita il 21/4/2010) colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale,limitatamente alle distrazioni per un valore di 2.002.116,17 euro (con aggravantiex art. 219, commi 1 e 2 n. 1, L. Fall.); nel contempo, ha assolto l'imputato dallacontestata bancarotta fraudolenta documentale e, limitatamente all’importo di814.021,65 euro, da quella patrimoniale perché il fatto non sussiste e riqualificatoun episodio di versamento di euro 250.000,00 in bancarotta preferenziale,dichiarandone l'estinzione per intervenuta prescrizione.L'imputato è stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi direclusione, da un lato, per la distrazione di parte del corrispettivo ricavato dallacessione dello stabilimento di [OSCURATO:PERSONA], quantificata in euro 735.978,35, e,dall’altro, per la cessione dei macchinari alla società cinese [OSCURATO:PERSONA] SardePlumbing [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. per euro 1.266.137,82 mai riscossi, per un totale di euro2.002.116,17, come detto. Il Tribunale ha, tra l’altro, ritenuto distrattiva di partedel prezzo per la cessione dello stabilimento (incassato il 30 aprile 2007),l’estinzione anticipata dei canoni futuri (relativi ad annualità molto successive,2014-2016) per 231.000,00 euro oltre IVA, avvenuta nonostante la situazione digrave tensione finanziaria della società; e ha ritenuto distrattivi i vari trasferimentieseguiti in favore di società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] o dello stesso imputato, tra cuiquelli verso [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e MaurizioCimatti.2. Con sentenza del 10 aprile 2025 la Corte di appello di Cagliari haconfermato l’affermazione di responsabilità, riconoscendo tuttavia le attenuantigeneriche equivalenti all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ela continuazione esterna con fatti decisi dalla Corte di appello di Milano in data 5novembre 2020, così rideterminando la pena a titolo di aumento in sei mesi direclusione e quella complessiva (per tutti i reati in continuazione) in quattro annie cinque mesi di reclusione, con esclusione dell’interdizione dai pubblici uffici.In breve, la Corte territoriale ha: (a) reputato non provata alcunacompensazione – dedotta dalla difesa – tra il credito della fallita per la vendita deimacchinari alla società cinese [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. (per il dettocorrispettivo mai incassato di 1.266.137,82 euro) e il debito della stessa fallitaverso GAOXIN, atteso che, anzitutto, l’appartenenza delle due società a unmedesimo gruppo non risultava dimostrata, che, in secondo luogo non v’era provadi siffatta compensazione e del relativo accordo e, anzi, il credito verso ShundeSarde [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. era regolarmente annotato nelle scritture dellafallita, e che, infine, lo stesso imputato aveva asserito (per quanto anche in talcaso senza darne prova) che v’era una “linea di credito aperta” con la stessaShunde [OSCURATO:PERSONA]. Ltd., “destinata al pagamento delle fornituredi semilavorati forniti da quest’ultima” (ovvero non aveva parlato di tale“compensazione”); (b) ritenuto privi di adeguata giustificazione causale varipagamenti eseguiti in favore di società riconducibili al gruppo [OSCURATO:PERSONA] e dello stessoimputato; (c) qualificato privo di logica economica e indice di distrazione, inparticolare, il pagamento, in un’unica soluzione, dei canoni in relazione ad unperiodo futuro (2014/2016) lontano sette anni e in un momento di crisi; (d)escluso la “bancarotta riparata”; (e) confermato l’aggravante di cui all’art. 219,comma 1, L. Fall.3. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in plurimi motividi doglianza, di seguito riassunti.3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e erroneainterpretazione di norme civilistiche in relazione alla ritenuta natura distrattiva diparte delle somme ricavate dalla cessione dello stabilimento. Sostiene, in sintesi,che la Corte d’appello avrebbe omesso di confrontarsi con la ricostruzione difensivacirca la logica economica complessiva dell’operazione.In particolare, quanto al versamento di euro 231.000,00 in favore di FDMProperties, assume che si trattasse di esborso funzionale e necessario alperfezionamento dell’operazione di cessione dello stabilimento, posto che taleprovvista avrebbe consentito alla società acquirente di far fronte agli oneri inizialidel leasing, in un contesto in cui sull’immobile gravava ipoteca. Deduce inoltre chela somma, pur formalmente riferita a canoni di annualità successive, sarebbe statain realtà imputata, per facta concludentia, al godimento iniziale del rapportolocativo, evidenziando che, dopo il pagamento della maxi-rata, non sarebbero statirichiesti ulteriori canoni e che FDM non si sarebbe insinuata al passivo per il lororecupero. In ulteriore subordine, sostiene che la condotta, ove ritenutapenalmente rilevante, avrebbe dovuto essere qualificata non come bancarottafraudolenta patrimoniale, ma come bancarotta preferenziale, trattandosi dipagamento relativo a un credito certo, liquido ed esigibile.Con riguardo, poi, al pagamento di euro 212.500,00 in favore di Cimacos.r.l., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso l’esistenza diun sottostante rapporto contrattuale di prestazione d’opera tra [OSCURATO:SOCIETA] e la fallita,assumendo che la Corte territoriale avrebbe svalutato senza adeguatagiustificazione sia la documentazione prodotta dalla difesa, sia le dichiarazionitestimoniali acquisite, dalle quali emergerebbe che personale formalmentedipendente da [OSCURATO:SOCIETA] svolgeva in concreto attività lavorativa in favore della stessafallita, attività che giustificherebbe il correlativo corrispettivo. Aggiunge che ildebito verso [OSCURATO:SOCIETA] troverebbe riscontro nelle scritture contabili e che l’attivitàprestata avrebbe lasciato traccia anche nella gestione della contabilità sociale.Quanto, infine, al versamento di euro 32.000,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente negato la prova deiprecedenti finanziamenti erogati da tale società a favore di [OSCURATO:PERSONA].r.l., nonostante essi risultassero annotati nella contabilità della fallita; contabilitàche la stessa sentenza impugnata, in altro passaggio, avrebbe invece ritenuto3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta natura distrattiva della cessione dei macchinari aziendalialla società cinese [OSCURATO:PERSONA]. Ltd.. Sostiene che la Corted’appello avrebbe illogicamente escluso la riconducibilità di [OSCURATO:PERSONA] SardePlumbing [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. e Gaoxin al medesimo gruppo societario, nonostante,secondo la difesa, tale collegamento emergesse dal fax del 20 giugno 2006acquisito agli atti.Assume, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisatouna discrasia tra quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla curatela e quantosuccessivamente dedotto dalla difesa, mentre, a suo dire, la ricostruzione sarebberimasta costante nel senso che i macchinari, divenuti antieconomici per RS,sarebbero stati ceduti in Cina al fine di ricavarne piena utilità economica, conpagamento del corrispettivo mediante fornitura di semilavorati necessari allaprosecuzione dell’attività aziendale.Deduce, ancora, che il coinvolgimento formale di Gaoxin sarebbe spiegabilecon il ruolo da essa rivestito nei rapporti commerciali di esportazione, mentreShunde [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. sarebbe stata la controparte commercialeeffettiva, anche quale società produttrice dei semilavorati ottenuti mediantel’impiego dei macchinari ceduti.Lamenta, infine, che la Corte d’appello avrebbe tratto argomenti contrari allatesi difensiva dalle scritture contabili, senza considerare che, a frontedell’iscrizione del credito verso [OSCURATO:PERSONA]. Ltd., figuravaanche un debito di importo pressoché corrispondente verso Gaoxin, dato che,secondo la difesa, corroborerebbe la tesi della compensazione. Aggiunge che talericostruzione troverebbe ulteriore conferma nell’utilizzo dei macchinari nellostabilimento cinese, nelle forniture di semilavorati a RS e nell’assenza di richiestedi pagamento o di insinuazione al passivo da parte di Gaoxin.3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 523, comma 6, cod. proc. pen., assumendo che ilTribunale, dopo avere disposto all’esito della discussione un’integrazioneprobatoria ritenuta di assoluta necessità, non avrebbe potuto pervenire acondanna senza dare conto in modo adeguato delle ragioni per cui i dubbi emersidovessero considerarsi superati.Sostiene che l’ulteriore escussione della curatrice, disposta proprio conriguardo alla cessione dei macchinari, non avrebbe apportato alcun elementonuovo rispetto al quadro già emerso nel dibattimento e che, nondimeno, ilTribunale avrebbe ugualmente affermato la responsabilità dell’imputato, senzaadeguata motivazione sul punto.Lamenta, inoltre, che la Corte di appello, a fronte di tale censura, si sialimitata ad affermare la possibilità di una pronuncia di condanna anche in assenzadi nuovi elementi derivanti dall’integrazione istruttoria, senza confrontarsi,secondo la difesa, né con la ratio dell’art. 523, comma 6, cod. proc. pen., né conl’esigenza di una motivazione rafforzata in ordine al superamento del dubbio.3.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce omissione e contraddittorietàdella motivazione in punto di elemento soggettivo, lamentando che né il Tribunalené la Corte d’appello si sarebbero effettivamente confrontati con gli elementidifensivi prospettati per escludere la sussistenza del dolo, anche nella formaeventuale.Assume che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare intermini generali il principio secondo cui, ai fini della bancarotta patrimoniale, èsufficiente la consapevolezza della natura potenzialmente pregiudizievole delleoperazioni compiute, senza però chiarire per quali ragioni tale consapevolezza el’accettazione del rischio dovessero ritenersi concretamente sussistenti in capoall’imputato.Deduce, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare lecircostanze valorizzate dalla difesa, e in particolare i precedenti apporti di risorsepersonali alla società, il mancato conseguimento di compensi per l’attività gestoria,la rinuncia ai propri crediti e gli elementi emersi dalla testimonianza dell’ing. Suellacirca le prospettive di rilancio dell’impresa, tutti dati che, secondo la difesa,deporrebbero nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] agì nella convinzione di poter risanare lasocietà e non già accettando il rischio di pregiudizio per i creditori.3.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del dannopatrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, leggefallimentare.Sostiene, anzitutto, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente incluso,nel calcolo del danno derivante dall’operazione di cessione dello stabilimento,anche l’importo dell’IVA, assumendo che tale imposta costituisse parte delladistrazione, mentre – secondo la difesa – essa sarebbe stata corrispostadall’acquirente, essendo il venditore o prestatore di servizi mero “intermediario”nell’adempimento dell’obbligazione tributaria, versando detto importo non conmezzi della società fallita.Deduce, inoltre, che la motivazione della sentenza impugnata sarebbecarente circa la determinazione del danno relativo alla cessione dei macchinari edello stabilimento, poiché la Corte territoriale avrebbe valorizzato l’importo delcredito vantato dalla società verso la controparte commerciale anziché il minorvalore dei beni ceduti, omettendo di considerare le deduzioni difensive secondocui tanto i macchinari quanto lo stabilimento sarebbero stati alienati a condizionieconomicamente vantaggiose, ben superiori al loro effettivo valore, anche alla lucedella loro obsolescenza e delle difficoltà di loro collocazione sul mercato.3.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce contraddittorietà della sentenzaper contrasto tra dispositivo e motivazione in ordine al riconoscimento delledarebbe atto della concessione delle attenuanti generiche, giudicate equivalentialle aggravanti, la motivazione affermerebbe invece che il Tribunale avrebbecorrettamente escluso la configurabilità di tali attenuanti, valorizzando la gravitàdei fatti e il precedente specifico dell’imputato.Assume che tale contrasto non possa essere superato mediante il riferimentoal principio di prevalenza della motivazione sul dispositivo, poiché la motivazionesul punto sarebbe estremamente sintetica e non consentirebbe di individuare concertezza l’effettivo contenuto della decisione, anche alla luce delle difese svolte inudienza in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche e ai possibili riflessisul trattamento sanzionatorio.3.7. Con il settimo motivo, proposto in subordine, il ricorrente censura lamotivazione relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche,assumendone la contraddittorietà. Deduce che tale conclusione si porrebbe incontrasto con il trattamento sanzionatorio concretamente determinato dalla Corted’appello, che, recependo sul punto le doglianze difensive, ha fissato la pena basein misura prossima al minimo edittale, così implicitamente esprimendo unavalutazione di non elevata gravità dei fatti.Aggiunge che il richiamo al precedente specifico sarebbe inconferente,trattandosi di fatti coevi e poi ritenuti in continuazione con quelli oggetto delpresente procedimento, sicché l’imputato dovrebbe considerarsi incensuratoall’epoca delle condotte. Lamenta, inoltre, l’insufficienza del riferimento allapluralità di condotte articolate nel tempo, osservando che le operazioni contestatesarebbero state, in realtà, limitate e temporalmente ravvicinate.3.8. Con l’ottavo motivo il ricorrente chiede, anche in caso di rigetto delleprecedenti censure, la restituzione degli atti alla Corte d’appello ai fini dellarideterminazione della pena in ragione della continuazione con fatti oggetto di altradecisione.Espone che la Corte d’appello di Cagliari aveva già riconosciuto il vincolodella continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicaticon la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4151/2020, assumendo qualepena base quella stabilita per il reato ritenuto più grave in quel procedimento edeterminando l’aumento per i fatti odierni in mesi sei di reclusione.Deduce tuttavia che, successivamente alla pronuncia della sentenzaimpugnata, altra sezione della Corte d’appello di Milano, con sentenza n.1263/2025 emessa all’esito di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., avrebberideterminato la pena relativa ai fatti oggetto della sentenza milanese,riconoscendo la continuazione con ulteriori reati e fissando la pena complessiva inanni quattro di reclusione.Secondo il ricorrente, tale nuova determinazione della pena base renderebbenecessario procedere a una proporzionale rideterminazione anche dell’aumentoapplicato nel presente procedimento, atteso che la pena inflitta per i fatti oggettodella sentenza impugnata sarebbe stata calcolata proprio in rapporto alla penastabilita nella precedente decisione milanese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato, con alcuni profili di inammissibilità.2. Va premesso che nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 606, commaprimo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penalesostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessaal caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l’erroneasussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalladeduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspettodel vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n.47575 del 07/10/2016, P.m. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404-01).Quest’ultima norma, poi, consente l’esame della congruità e completezzadella motivazione e il rapporto tra questa e la decisione, non certo tra prove edecisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice dimerito: non potendosi, dunque, chiedere l’adesione a un'ipotesi alternativa,ancorché plausibile come quella accolta nel provvedimento impugnato. Sono,pertanto, ammissibili solo censure per decisive omissioni motivazionali,contraddizioni o illogicità manifeste: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dalricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv.205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un'ipotesi alternativa aquella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv.280589-02).Anche il travisamento della prova – inteso come la valorizzazione di un datoinesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenutotestuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), siaerroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo serealmente tale e se comprometta in modo decisivo la tenuta logica dellamotivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv.249035-01).Quando, poi, come nel caso di specie, il giudizio di appello conferma quellodi primo grado nella valutazione della responsabilità, le argomentazioni si saldanoin un unico corpo motivazionale (c.d. doppia conforme) da valutare nel suocomplesso (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 13926del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep.1994, Rv. 197250-01).Come si vedrà trattando le singole doglianze, le stesse mirano, per la quasitotalità, a una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita inquesta sede.3. Ciò detto, si procederà a trattare le varie questioni, secondo l’ordineindicato da parte ricorrente.3.1. Il primo motivo – sulla natura non distrattiva dell’impiego di parte dellesomme ricavate dalla cessione dello stabilimento – è infondato.Come appena detto, in questa sede possono essere accolte censure cheevidenzino decisive omissioni motivazionali, manifeste illogicità o contraddittorietàdel percorso argomentativo censurato o travisamenti effettivi della prova, nei limitisopra ricordati: nessuno di tali vizi è ravvisabile in relazione al detto motivo.Quanto, in primo luogo, al versamento di euro 231.000,00 in favore di FDMProperties, la Corte territoriale ha logicamente ritenuto che l’operazione integrasseuna condotta distrattiva, valorizzando il fatto che la somma fu corrisposta nellostesso giorno dell’incasso del prezzo di vendita dello stabilimento, a titolo di canonianticipati relativi ad annualità molto successive, e dunque per un periodo digodimento futuro e remoto. La motivazione impugnata si sottrae alle censuredifensive, avendo posto in evidenza l’anomalia economico-gestionaledell’operazione e il suo effetto immediatamente depauperativo per la società poifallita.Invero, le deduzioni difensive incentrate sulla pretesa funzionalitàdell’esborso alla complessiva operazione di cessione dello stabilimento e suldedotto vantaggio compensativo non colgono nel segno. Il vantaggiocompensativo, infatti, deve essere apprezzato in concreto e deve risultareeffettivamente idoneo a neutralizzare il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale.Nel caso in esame, invece, l’impiego di risorse della fallita per consentire a undiverso soggetto giuridico di far fronte agli oneri iniziali del proprio rapporto dileasing si risolveva nell’immediata fuoriuscita di liquidità dal patrimonio dellaRubinetterie [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a fronte di una utilità soltanto eventuale, mediata eproiettata in un arco temporale assai lontano, tanto più in un contesto di già gravetensione economico-finanziaria.Né la tesi secondo cui la maxi-rata, pur formalmente riferita ad annualitàsuccessive, sarebbe stata in realtà imputata per facta concludentia al godimentoiniziale del rapporto locativo vale a rendere illogica la motivazione. Si tratta, infatti,di una ricostruzione alternativa che la Corte d’appello ha implicitamente, machiaramente, disatteso, reputando decisivo il dato oggettivo dell’anticipataerogazione di somme ingenti a fronte di una controprestazione non attuale e deltutto incerta nella sua futura maturazione. A tale riguardo, è irrilevante che lalocatrice non si sia poi insinuata al passivo per il recupero dei canoni: si tratta diun post factum che non incide sulla già avvenuta consumazione della condottadistrattiva.Parimenti infondato è il profilo subordinato con cui si invoca la riqualificazionedel fatto in termini di bancarotta preferenziale. Correttamente la Corte territorialeha escluso che si fosse in presenza del pagamento di un credito certo, liquido edesigibile, rilevando, in sostanza, che la stessa pattuizione negoziale, laddoveprevedeva l’immediata corresponsione di somme riferite a canoni destinati amaturare solo molti anni dopo, si poneva come il presupposto stessodell’operazione distrattiva. Il pagamento di un debito non ancora scaduto – e, anzi,di una posta futura e meramente eventuale, dipendente dalla protrazione di unrapporto destinato poi a interrompersi ben prima – non integra, dunque, unafisiologica alterazione della par condicio creditorum, ma una vera e propriasottrazione di risorse alla garanzia patrimoniale. In tale prospettiva, puòrichiamarsi, per analogia di ratio, il principio secondo cui il prelievo di somme atitolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale integrabancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, non rappresentando taliversamenti la soddisfazione di un credito esigibile (Sez. 5, n. 32930 del21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872-01; conf. Sez. 5, n. 26240 del05/05/2023, non massimata).Quanto, poi, al pagamento di euro 212.500,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., lamotivazione impugnata ha dato conto in maniera non illogica delle ragioni per cuiè stata esclusa l’effettiva esistenza di un rapporto sinallagmatico idoneo agiustificare tale esborso. La Corte ha infatti valorizzato l’assenza di riscontri certicirca l’effettività e la congruità delle prestazioni asseritamente rese, evidenziandoche la lettera d’incarico prodotta dalla difesa era priva di data certa e non trovavaconferma in adeguata documentazione di supporto, nonostante il corrispettivopattuito fosse tutt’altro che modesto. Né decisivo è il richiamo alle dichiarazionitestimoniali, poiché i giudici di merito hanno plausibilmente rilevato come le stessenon comprovassero l’esistenza di un vero e proprio contratto di prestazioned’opera tra le due società, ma semmai il fatto che personale formalmentedipendente da [OSCURATO:SOCIETA] avesse operato in favore della fallita, circostanza questanon sufficiente, di per sé, a dimostrare la debenza delle somme corrisposte.Le doglianze difensive, sotto tale profilo, si risolvono pertanto nella richiestadi una non consentita rilettura del materiale istruttorio, volta a sostituirel’apprezzamento del ricorrente a quello, congruamente motivato, dei giudici dimerito.Le medesime considerazioni valgono con riferimento al pagamento di euro32.000,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Anche qui la Corte d’appello ha escluso, conmotivazione immune da vizi logici, che vi fosse prova dei finanziamenti che,secondo la difesa, avrebbero giustificato il rimborso. Il ricorrente oppone a talevalutazione il dato della contabilità sociale e il fatto che, in altro passaggio, lastessa sentenza ne abbia riconosciuto l’attendibilità. Ma anche tale deduzione noncoglie nel segno. L’assoluzione dal delitto di bancarotta documentale noncomporta, infatti, che ogni annotazione contabile debba ritenersi di per sédimostrativa dell’effettiva esistenza del rapporto sottostante, né preclude algiudice di merito di valutarne la portata probatoria in relazione a specificheoperazioni, segnatamente quando manchino riscontri esterni dell’effettivopassaggio di denaro e della causale addotta, tanto più ove si tratti dimovimentazioni tra società per importi non modesti, per le quali è ragionevolericorso sollecita un’inammissibile rivalutazione del merito.In conclusione, la sentenza impugnata ha fornito, in ordine a tutte le posteoggetto di censura, una spiegazione logica, coerente e giuridicamente correttadella loro natura distrattiva, sottraendosi alle doglianze articolate nel motivo, chedevono pertanto essere disattese.3.2. Il secondo motivo è infondato.Anche sotto tale profilo, le censure si risolvono, in sostanza, nellaprospettazione di una lettura alternativa del compendio istruttorio, non consentitain sede di legittimità, a fronte di una motivazione dei giudici di merito che risultaimmune da manifeste illogicità e da effettivi travisamenti della prova.La Corte territoriale ha ritenuto provata la natura distrattiva della cessionedei macchinari aziendali alla società cinese [OSCURATO:PERSONA].Ltd., osservando che il relativo corrispettivo, pari a oltre 1,2 milioni di euro, nonrisultò mai effettivamente acquisito al patrimonio della fallita. La tesi difensiva,secondo cui detto credito si sarebbe estinto per compensazione con il debitovantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dalla diversa società cineseGaoxin, è stata motivatamente disattesa sulla base di una pluralità di rilieviconvergenti, valorizzati in modo tutt’altro che illogico dai giudici di merito.In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato: che l’esistenza di uneffettivo gruppo societario tra [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. e Gaoxinnon era stata adeguatamente dimostrata; che non v’era prova di siffattacompensazione e del relativo accordo; che, anzi, il credito verso [OSCURATO:PERSONA] SardePlumbing [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. era regolarmente annotato nelle scritture della fallita (ciòche, se vi fosse stata estinzione per “compensazione” non avrebbe avuto senso);infine, lo stesso imputato aveva asserito (seppur senza darne prova) che v’era una“linea di credito aperta” con la stessa [OSCURATO:PERSONA]. Ltd.,“destinata al pagamento delle forniture di semilavorati forniti da quest’ultima”.Tali dati sono stati ritenuti logicamente incompatibili con l’avvenutaestinzione del debito per compensazione.A fronte di siffatto apparato motivazionale, il ricorrente richiama il fax del 20giugno 2006 e le dichiarazioni testimoniali e difensive acquisite, assumendo cheda essi emergerebbe il collegamento tra le due società cinesi. Ma proprio in ciò sicoglie il limite della censura, che non denuncia un vero travisamento del contenutotestuale di una prova decisiva, bensì pretende una diversa valutazione del suosignificato dimostrativo. I giudici di merito, infatti, non hanno omesso diconsiderare il materiale richiamato dalla difesa, ma lo hanno ritenuto recessivorispetto agli elementi di segno contrario sopra ricordati. Né il ricorrente dimostrache la diversa ricostruzione prospettata fosse l’unica plausibile o che il significantedella prova sia stato alterato nel senso richiesto dalla giurisprudenza di legittimitàin tema di travisamento.Parimenti non coglie nel segno la deduzione relativa alla asseritainsussistenza di discrasie tra quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] allacuratela e quanto successivamente sostenuto in giudizio. Anche qui la censuratende, in realtà, a sostituire alla lettura dei giudici di merito una differenteinterpretazione delle dichiarazioni rese, senza confrontarsi adeguatamente con ilnucleo della motivazione impugnata, che non si fonda solo su tale rilievo, ma suun più ampio e coerente quadro indiziario, nel quale la mancanza di provadell’effettiva compensazione e dell’incasso del corrispettivo assume caratteredecisivo.Neppure è decisiva la valorizzazione, operata dalla difesa, delle scritturecontabili, sul rilievo che, a fronte dell’iscrizione del credito verso [OSCURATO:PERSONA] SardePlumbing [OSCURATO:PERSONA]. Ltd., vi sarebbe stata una speculare annotazione di debitoverso Gaoxin. Anche tale argomento è stato esaminato e disatteso in modo nonillogico dalla Corte d’appello, la quale ha ritenuto che la mera coesistenza di postecontabili di importo analogo non fosse sufficiente a dimostrare l’intervenutacompensazione, in mancanza di elementi ulteriori idonei a dar conto della realeestinzione dei reciproci rapporti obbligatori. Anche sotto questo profilo, dunque, ilricorso sollecita una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.In tal modo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principiosecondo cui integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte leoperazioni economiche che, esulando dagli scopi dell’impresa, determinano, senzaalcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo indanno dei creditori (Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Olivieri, Rv. 279973-01;Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, dep. 2014, Pedroli, Rv. 262655-01).Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.3.3. Il terzo motivo è infondato.Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’art. 523, comma 6, cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale, avendodisposto all’esito della discussione un’integrazione probatoria ritenuta di “assolutanecessità”, non avrebbe potuto pervenire a condanna una volta che taleintegrazione non aveva apportato elementi nuovi rispetto al quadro istruttorio giàacquisito.La censura non è fondata.L’art. 523, comma 6, cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere didisporre, anche dopo la discussione delle parti, l’assunzione di nuovi mezzi di provaquando li ritenga di assoluta necessità ai fini della decisione. Tuttavia, da taleprevisione non può farsi discendere la conseguenza prospettata dal ricorrente,secondo cui l’esito non risolutivo dell’integrazione istruttoria imporrebbenecessariamente una pronuncia assolutoria.Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, infatti, il giudice puòpervenire a una decisione di condanna anche quando le prove disposte d’ufficionon abbiano apportato elementi nuovi rispetto al quadro probatorio originario, overitenga, all’esito di una più approfondita valutazione complessiva del materiale giàacquisito, che gli elementi disponibili siano comunque idonei a fondare un giudiziodi responsabilità.Del resto, l’integrazione può essere disposta, evidentemente, a finiulteriormente chiarificatori, non solo per approfondire le accuse, ma, in ipotesi,anche per cercare elementi favorevoli all'imputato: mancati i quali non si vedeperché l’esito “obbligato” dovrebbe essere quello assolutorio.Ancor più chiaramente, è stato evidenziato – seppure in relazione al poteredi integrazione in appello avverso sentenza di primo grado di condanna – chepersino nel caso in cui la disposta integrazione abbia esito favorevole all'imputato,la decisione finale non resta vincolata ad esso. «In tema di rinnovazione in appellodell'istruzione dibattimentale, l'esito favorevole all'imputato della prova assuntaex art. 603 cod. proc. pen., in caso di sentenza di condanna in primo grado, nonvincola il giudice all'assoluzione, posto che la decisione non è influenzata dallavalutazione preliminare di decisività del mezzo di prova, richiesta per l'attivazionedel menzionato potere officioso, ma incontra quale unico limite al principio dellibero convincimento del giudice quello di non poter essere assunta ricorrendo aprove inutilizzabili o in violazione di regole di esclusione probatoria» (Sez. 5, n.2355 del 25/10/2024, dep. 2025, Placenza, Rv. 287479-01; confronta, negli stessitermini, Sez. 3, n. 44171 del 19/09/2023, Rv. 285289-03).A maggior ragione, evidentemente, se l’integrazione istruttoria non produceelementi decisivi, non si vede per quale ragione dovrebbe automaticamentepervenirsi all’assoluzione. Piuttosto, il giudice deve tornare a valutare liberamentel’intero compendio probatorio.Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che l’integrazioneprobatoria disposta dal Tribunale – consistente nella nuova escussione dellacuratrice fallimentare in relazione all’operazione di cessione dei macchinari – nonavesse modificato il quadro probatorio già emerso, ma ha al contempo osservatoche ciò non impediva di pervenire a una decisione di condanna sulla base deglielementi già acquisiti e ritenuti, nel loro complesso, sufficienti a dimostrare laresponsabilità dell’imputato.Il fatto che il giudice abbia ritenuto opportuno acquisire ulteriori chiarimentinon implica, di per sé, che la decisione non possa essere adottata sulla base delmateriale probatorio già disponibile qualora tali chiarimenti non risultino decisivi orisolutivi.Né sussiste la lamentata carenza motivazionale. La Corte territoriale ha,infatti, esplicitato – come evidenziato nel trattare le restanti doglianze – le ragioniper le quali il compendio probatorio, pur non arricchito da elementi ulterioriall’esito dell’integrazione istruttoria, risultava comunque sufficiente a fondare ilgiudizio di responsabilità, richiamando l’analisi già svolta dal Tribunale in ordinealle distrazioni di cui si tratta.3.4. Il quarto motivo – sull'insussistenza dell’elemento soggettivo del delittodi bancarotta fraudolenta distrattiva – è infondato.Per la sussistenza del dolo di bancarotta patrimoniale distrattiva, ènecessaria la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità dellacondotta, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanziapatrimoniale e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessicreditori (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550-02), inciò, per l'appunto, consistendo la fraudolenza: non è, dunque, richiesto il finespecifico di arrecare pregiudizio ai creditori. In altri termini (come rilevato, adesempio, da Sez. 5, n. 31702 del 17/5/2023, non massimata), è sufficiente chel'agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, sia in condizionedi prefigurarsi una situazione di pericolo, anche remoto (nel tempo), ma concreto(nella sostanza): essendo, dunque, irrilevante che, al momento dellaconsumazione, egli non avesse consapevolezza dello stato d'insolvenzadell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato (Sez. 5, n. 44933 del26/09/2011, Pisani, Rv. 251214-01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv.269562-01, in motivazione).È sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza di diminuire il patrimoniosocietario per scopi del tutto estranei all'oggetto sociale, sicché il delitto dibancarotta fraudolenta distrattiva si distingue da quello di bancarotta semplice,oltre che sotto il profilo oggettivo (caratterizzato da operazioni aleatorie oimprudenti), anche per l'inconciliabilità con lo scopo sociale e l'incoerenza con ilsoddisfacimento delle esigenze dell'impresa (Sez. 5, n. 34979 del 10/09/2020, Rv.280321-01).In particolare, l'accertamento della concreta oggettiva pericolosità del fattodistrattivo e del dolo generico deve valorizzare i detti "indici di fraudolenza", qualila condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda (così rapportando il fattoall’ambito economico in cui l'impresa ha operato), il contesto in cui l'impresa haoperato (avuto riguardo, ad esempio, a eventuali cointeressenzedell'amministratore rispetto ad altre imprese), la irriducibile estraneità del fattogeneratore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni diragionevolezza imprenditoriale: tali indici sono necessari a dar corpo, da un lato,alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimoniodell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro,all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condottain concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763-01).In estrema sintesi, non è richiesto, ai fini dell’integrazione del delitto dibancarotta fraudolenta distrattiva, né un evento di danno, né l’intento specifico dinuocere (così, ancora, Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501-01; Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Signoretti, Rv. 274610-01; Sez.5, n. 992 del 17/05/2016, dep. 2018, Bonofiglio, Rv. 271920-01), bensì l’oggettivoe consapevole depauperamento della garanzia patrimoniale.E, naturalmente, le valutazioni al riguardo dei giudici di merito non sonocensurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione congrua e immune damanifeste illogicità (Sez. 5, n. 1816 del 20/09/2011, dep. 2012, Stabiumi, Rv.251714-01).Orbene, a fronte di un motivo di appello tutto ruotante attorno aiconsiderevoli apporti che l'imputato aveva erogato alla società poi fallita – checonvinzione che la stessa potesse tornare a riprendersi – la Corte territoriale, conmotivazione sintetica, ma centrata, ha richiamato la circostanza che le operazioniin questione erano prive di qualsivoglia, seppur larvato, vantaggio per la società.Dunque, la palese contrarietà agli interessi societari di operazioni di notevolevalore depauperativo è stata ritenuta sufficiente a giustificare la sussistenzadell’elemento soggettivo.Peraltro, al riguardo già la conforme sentenza di primo grado avevaevidenziato esservi (ad esempio, in relazione ai canoni corrisposti in anticipo disvariati anni sull’eventuale controprestazione) “un dolo di rilevante intensità”,volto a “sottrarre alla garanzia patrimoniale dei creditori di RS la somma inquestione, che, oltre tutto, venne riversata nelle casse di altra società del gruppoCimatti”; o, ancora, che l’alienazione dei macchinari industriali senza riscossionedel prezzo di vendita era anch’essa sorretta da dolo di “particolare intensità,considerato che avvenne in un momento di conclamato dissesto della società,come certificato nell’ultimo bilancio approvato, quello al 31 dicembre 2006”.Con tali affermazioni – in perfetta conformità, dunque, con la soprarichiamata giurisprudenza – parte ricorrente non si confronta in questa sede, nélo aveva fatto in sede di appello, nel quale, come detto, si limitava a richiamare lepregresse immissioni di risorse da parte dell'imputato: che, come detto,correttamente sono state ritenute recessive rispetto alla tipologia, pluralità edentità delle successive condotte distrattive, come correttamente rilevato dai giudicidi merito.Analogamente, l'assenza di emolumenti a favore dell'imputato e la suacollaborazione con la curatela non possono considerarsi elementi decisivi travisatidalla Corte territoriale: la quale li ha, semplicemente, ritenuti superati da quantodetto e, soprattutto, dall’abnormità delle condotte distrattive anzidette.La motivazione dei giudici di merito appare ancora una volta congrua e ilricorso mira, anche in questo caso, a sovrapporre la sua difforme opinione suquanto accaduto, non certo prove decisive travisate.3.5. La doglianza sull'aggravante del danno di rilevante entità – che sarebbeda considerare (come si deduce nel quinto motivo) senza l’IVA e con riferimentonon al compenso non incassato, ma al ben più modesto valore dei beni alienati –è infondata.Ai fini della sua sussistenza, infatti, il danno va valutato globalmente. L'IVArelativa a operazioni distrattive costituisce parte del danno, in quanto rappresentaun debito verso l'Erario cui la società deve far fronte con risorse proprieesattamente a causa della distrazione della provvista: poiché incassata ed erogataindebitamente a terzi (invece che parzialmente destinata a pagare tale imposta)ovvero giammai conseguita.Correttamente, dunque, secondo i giudici di merito, nell’ipotesi in cuidall’operazione distrattiva consegua l’obbligo del pagamento dell’IVA, ladistrazione comprende evidentemente anche quest’ultima, poiché l’obbligazionetributaria permane in capo a chi cede i beni, con il meccanismo di riscossione eversamento richiamato nel ricorso (secondo cui il venditore o prestatore di servizi«ponendosi di fatto come mero “intermediario” nell’adempimento dell’obbligazionetributaria, verserà all’erario detto importo»). È evidente, però, che la distrazionedel riscosso o l’omessa riscossione del dovuto non elidono l’obbligo – verso lo Stato– del venditore o prestatore di servizi, che resta obbligato al versamento di dettaimposta, a cui dovrà far fronte con risorse proprie (vista l’indisponibilità di quelleerogate indebitamente a terzi o giammai incassate).Infine, al riguardo, la censura mostra la sua genericità, laddove neppureafferma la decisività di tale aspetto sull’esito finale: nel senso che non specifica laragione per cui, a fronte dell’ingente valore distratto, la decurtazione dell’IVAsarebbe decisiva.Coerentemente, poi, con quanto già evidenziato sulla natura distrattiva delrecupero dei pregressi finanziamenti erogati dall'imputato alla fallita in un periododi crisi, non può che trarsi da ciò l’ulteriore logica conseguenza che talifinanziamenti avrebbero dovuto restare integralmente a soddisfo del cetocreditorio: laddove, la loro “evaporazione” con le ingenti operazioni distrattiveanzidette non può che essere valutata nella sua integralità.Quanto al reale valore dei beni ceduti, a fronte dei rilevanti compensi pattuitiper le cessioni, dispersi o non incassati, come anzidetto, è assolutamenteirrilevante – oltre che meramente assertiva – l’affermazione secondo cui i beniceduti fossero di modesto valore: posto che oggetto della distrazione contestatanon sono tali beni, ma, a ben vedere, le somme dovute per la loro alienazione.3.6. Il sesto motivo – con cui si deduce la difformità tra dispositivo emotivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche – è inammissibileper carenza di interesse.Invero, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, non sussistel'interesse a ricorrere per cassazione qualora il dispositivo sia conforme allarichiesta della parte (Sez. 1, n. 13399 del 05/02/2020, Ricci, Rv. 278936-01, inun caso in cui, pur confutandosi in motivazione tutti i motivi di gravamedell'imputato, compresi quelli volti a censurare l'eccessiva severità del trattamentosanzionatorio, nel dispositivo della sentenza d’appello era stata ridotta la pena aquesti inflitta dal giudice di primo grado).Ciò, in quanto, il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina lanullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elementodecisionale su quello giustificativo (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv.269375-01), salvo il caso in cui la motivazione contenga elementi certi e logici chefacciano ritenere errato il dispositivo (Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Cava, Rv.288560-02; Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, Rv. 284331-01) o che vi sia neldispositivo un errore materiale obiettivamente rilevabile e sempre che dallo stessonon derivi un risultato più favorevole per l'imputato (Sez. 3, n. 2351 del18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057-04).Nella specie, tuttavia, le decisioni sono entrambe plausibili, sicché non puòche prevalere il dispositivo, peraltro più favorevole, con evidente carenza diinteresse dell'imputato al riguardo (non potendo, certo, egli avere interesse a fardichiarare prevalente la motivazione, a lui sfavorevole).3.7. Il settimo motivo, con cui si censura la motivazione relativa al mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile per carenza diinteresse, in ragione di quanto appena detto. Le circostanze attenuanti generichedevono ritenersi riconosciute da parte della Corte territoriale, sicché la doglianzanon ha ragion d’essere.3.8. Da ultimo, anche l’ottavo motivo – circa il trattamento sanzionatorio el’aumento in continuazione, secondo la tesi per cui la riduzione della pena basedovrebbe automaticamente comportare quella del detto aumento – è infondato.Secondo parte ricorrente, posto che dopo la sentenza d’appello in esame, laCorte di appello di Milano aveva pronunciato sentenza n. 1263/2025 (ex art. 599-bis cod. proc. pen.) che ha rideterminato la pena usata in questa sede come base,ciò implicherebbe la necessità di rimodulare in proporzione l’aumento di penaapplicato per i reati qui in discussione (ritenuti commessi in continuazione conaltro accertato nel parallelo processo anzidetto).L’assunto è, però, privo di fondamento.Nel sistema dell’art. 81 cod. pen., la pena per i reati satellite non è unafrazione matematica della pena base, ma un aumento discrezionale determinatodal giudice secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen.La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’aumento percontinuazione non è soggetto a un rapporto aritmetico o proporzionale con la penadel reato più grave, tanto che, «ove il giudice di appello abbia diversamentedeterminato la pena base, la pena da determinare a titolo di aumento per lacontinuazione non deve necessariamente rispettare la proporzione con la penabase risultante dalla sentenza di primo grado, purché la pena complessiva ne risultidiminuita» (Sez. 6, n. 12936 del 25/06/1999, Castiglioni, Rv. 216028-01;confronta, negli stessi termini, Sez. 5, Sentenza n. 30734 del 30/06/2021, nonmassimata).4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue lacondanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]