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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 18628/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6693/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -intimata - avverso la sentenza n. 5114/29/16 della Commissione tributaria Regionale delLazio, depositata il 7/9/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva tre distinti ricorsi avverso n 678 avvisi di accertamento relativi al pagamento dell’imposta di pubblicità Oggetto:del 2002 emessi dal Comune di Roma per l’installazione di mezzi pubblicitari non autorizzati.

In particolare, la contribuente contestava la legittimità degli accertamenti sotto il profilo della carenza di motivazione, della duplicazione di impostae dell’erroneità delle somme richieste, sostenendo l’applicazione di quanto disposto dagli artt. 7 e 12 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delLazio (CTR) con la sentenza n. 5114/29/2016,depositata il 7.9.2016, respingeva l’appello proposto dal Comune di Roma e , per l’effetto , confermava la sentenza impugnata.

In particolare, i giudici di merito, da un lato, ritenevano applicabile l’art. 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993,in quanto dalle dichiarazioni presentate dalla contribuente risultava l’utilizzo inferiore a tre mesi degli impianti pubblicitari e, conseguentemente, corretto il relativo pagamento da quest’ultima effettuato ex legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) e, dall’altro, corretta la determinazione della superficie operata dalla CTP con esclusione della cornice dei suddetti impianti.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato adue motivi .

4. La [OSCURATO:SOCIETA]. non si è costituita.

5. In prossimità della camera di consiglio il Comune ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 8 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,per avere la CTR applicato l’imposta in misura frazionata sul presupposto che la contribuente aveva utilizzato gli impianti oggetto di imposizione per un periodo inferiore a tre mesi.In proposito, la ricorrente rileva che dal combinato disposto degli articoli sopra indicati discende l’obbligo per il contribuente della dichiarazione annuale di pubblicità –con indicazione dell’arco temporale dell’effettivo svolgimento dell’attività pubblicitaria, pena la nullità della dichiarazione eventualmente difforme da tali indicazioni - e in suo difetto la presunzione della decorrenza dell’esercizio di tale attività dal primo gennaio dell’anno di riferimento.

Secondo la ricorrente, poi, la CTR non avrebbeconsiderato che ai fini dei presupposti dell’imposta non rileva l’eventuale esposizione del messaggio pubblicitario.Ed ancora, nella fattispecie verrebbe in rilievo il disposto di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (pubblicità mediante affissioni dirette) che richiama il solo comma 1 (che disciplina il pagamento annuale dell’imposta) e non il comma 2 (che prevede la possibilità del pagamento mensile per le pubblicità interiori a tre mesi), con conseguente inapplicabilità dell’imposta frazionata nel caso di specie.

A sostegno di tale interpretazione la ricorrente, dopo aver posto in luce diverse ragioni di natura logica, rileva che l’art. 9, comma 1, del d.lgs. cit. prevede il pagamento sulla base dell’anno solare per le fattispecie di cui all’art. 12, commi 1 e 3e che il richiamo ai commi 1 e 2 dell’art. 12 da parte del successivo comma 3 è intervenuta, con carattere innovativo, solo con la legge n. 388 del 2000.

2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 507 del 1993 per avere la CTR escluso dalla tassazione lacornice degli impianti pubblicitari.

Tale affermazione non tiene conto dell’eventuale finalità pubblicitaria svolta dalla cornice, potendo essa essere esente da imposizione nel solo caso in cui svolgesse unicamente funzione di sostegno.

Osserva, ancora, l a ricorrente che in ragione del disposto di cui all’art. 12, comma 3, cit. l’imposta è commisurata alla superficie complessiva degli impianti e non alla sola superficie espositiva di talché nella prima deve essere compresa anche la cornice, salvo che essa non abbia finalità pubblicitaria.

3. Il primo motivo è fondato.

L’art. 8 del d.lgs. n. 507 del 1993, nel testo ratione temporis applicabile, prevede che il soggetto passivo di imposta sulla pubblicità «(…) è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. (…).

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento».

3.1. Tale norma dispone che il soggetto passivo dell'imposta, ossia colui che dispone del mezzo attraverso il quale il mezzo pubblicitario viene diffuso, deve presentare al comune nel cui territorio la pubblicità è effettuata, una dichiarazione nella quale siano indicati i caratteri salienti, la durata e l'ubicazione dei mezzipubblicitari utilizzati, al fine di consentire ai competenti organi comunali di verificare la sussistenza di elementi connessi con eventuali limitazioni o divieti, stabiliti ai sensi dell'art. 3 dello stesso d.lgs. n. 507 del 1993, dal regolamento comunale per talune forme pubblicitarie e di autorizzare conseguentemente l'esposizione richiesta.

La dichiarazione, dunque, porta a conoscenza dell'ente impositore tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie al verificarsi dei quali la legge ricollega il sorgere del debito d'imposta e che assumono perciò rilievo ai fini della costituzione del relativo rapporto obbligatorio così realizzando quella necessaria collaborazione tra il soggetto passivo e l'ente impositore.

Essa deve essere presentata anc he nei casi di variazione della pubblicità comportanti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'art. 8, comma 4, introduce le seguenti presunzioni: che la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli e la pubblicità effettuata con pannelli luminosi, siano state realizzate, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in cui sono state accertate; che le altre forme pubblicitarie siano state effettuate a decorrere dal primo giorno del mese in cui sono state accertate.

Le presunzioni di cui sopra sono assolute e non ammettono prova contraria.

3.2. Il successivo art. 12, al comma 1, stabilisce gli importi dell'imposta dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per l'anno solare, quando si tratti di pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dagli articoli che seguono.

Il successivo comma 2 prevede che «Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista».

Il comma 3 sancisce chel'imposta si applica in base alla superficie complessiva degli impianti e con le modalità previste dai commi 1 e 2 quando si tratti di pubblicità effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.Tale ultima disposizione tiene conto della modifica intervenuta ad opera dell’art. 145, comma 56, della legge n. 388 del 2000 applicabile alla fattispecie in esame avente ad oggetto avvisi relativi all’anno di imposta 2002.

3.3. Sulla base di tali premesse va rilevato che la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che «In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’oggetto del tributo va individuato, in base al complesso della disciplina dettata dagli artt. 1 e segg. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario (impianto di affissione, come nella fattispecie, o altro) e non già nell’attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo stesso» (Cass. nn. 6446 del 2004, 16117 del 2007 e 27900 del 2009) ed ancora «Il presupposto impositivo dell’imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi degli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 507 del 1993, l’oggetto del tributo va individuato nel “mezzo disponibile” e non nel “mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari» né, tantomeno, nell’attività di diffusione di tali messaggi (Cass., nn. 12783 del 2018 e 16792 del 2021).

3.4. La sentenza della CTR, avente ad oggetto la fattispecie di cui all’art. 12, comma 3, cit., non si è conformata ai suindicati principi assumendo all’uopo rilievo l’errato presupposto logico giuridico sul quale si fonda e secondo cui dalle dichiarazioni presentate dalla contribuente risultava che «i periodi presi in considerazione sono di durata inferiore a tre mesi e, pertanto, ha versato (n.d.r. la contribuente) l’imposta di pubblicità relativamente ai periodi di effettivo utilizzo dell’impianto, rientrando nella fattispecie dicui all’art .12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993».

In sostanza, i giudici di merito, nell’esaminare le questioni di fatto e di diritto a loro sottoposte, hanno utilizzano quale dato imprescindibile sul quale fondare la debenza del tributo richiesto quello dell’effettivo utilizzo del mezzo pubblicitario; dato non rilevante sulla base della richiamata giurisprudenza di legittimità.

4. Il secondo motivo non è fondato.

La questione attiene all’applicabilità dell'esenzione da imposizione di quelle parti degli impianti pubblicitari aventi carattere meramente strutturale e non deputate alla diffusione di messaggi pubblicitari, nella specie la cornice.

L'art. 7 del d.lgs. n. 507 del 1993 dispone che l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Sul punto questa Corte ha affermato che « In tema d'imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, l'art. 7, comma 1, del d.lgs n. 507 del 1993 stabilisce che l'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, sicché deve farsi riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio» (Cass. n. 26727 del 2016 -Rv. 642370 - 02).Da tale principio consegue l’errato presupposto interpretativo da cui muove la presente censura e cioè che la CTR avrebbe violato l’art. 7 cit.

«nel senso diritenere che il Legislatore abbia fissato il criterio per la determinazione dell’imposta tenendo conto della sola superfice occupata dal pannello pubblicitario con esclusione della cornice» (pag 19 del ricorso).

Ed invero, l'imposta deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi sicché, escluso che sussista la denunciata violazione di legge perché la norma di cui si lamenta il malgoverno non impone tout court la tassazione anche del la cornice dell'impianto, è questione di accertamento di fatto la verifica dell’effettivo impiego per la pubblicità anche della cornice dell’impianto, circostanza il cui relativo onere probatorio grava sul Comune: ma in proposito l'ente ricorrente non ha dedotto alcun vizio della sentenza impugnata in punto di motivazione circa l'eventuale corretto svolgimento dell'accertamento de quo. 5.La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio, in diversa composizione, affinché determini l’esatto importo dovuto dalla contribuente a titolo di imposta sulla pubblicità tenuto conto della superfice tassabile secondo i principi sopra indicati.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6693/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -intimata - avverso la sentenza n. 5114/29/16 della Commissione tributaria Regionale delLazio, depositata il 7/9/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva tre distinti ricorsi avverso n 678 avvisi di accertamento relativi al pagamento dell’imposta di pubblicità Oggetto:del 2002 emessi dal Comune di Roma per l’installazione di mezzi pubblicitari non autorizzati. In particolare, la contribuente contestava la legittimità degli accertamenti sotto il profilo della carenza di motivazione, della duplicazione di impostae dell’erroneità delle somme richieste, sostenendo l’applicazione di quanto disposto dagli artt. 7 e 12 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delLazio (CTR) con la sentenza n. 5114/29/2016,depositata il 7.9.2016, respingeva l’appello proposto dal Comune di Roma e , per l’effetto , confermava la sentenza impugnata. In particolare, i giudici di merito, da un lato, ritenevano applicabile l’art. 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993,in quanto dalle dichiarazioni presentate dalla contribuente risultava l’utilizzo inferiore a tre mesi degli impianti pubblicitari e, conseguentemente, corretto il relativo pagamento da quest’ultima effettuato ex legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) e, dall’altro, corretta la determinazione della superficie operata dalla CTP con esclusione della cornice dei suddetti impianti. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato adue motivi . 4. La [OSCURATO:SOCIETA]. non si è costituita. 5. In prossimità della camera di consiglio il Comune ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 8 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,per avere la CTR applicato l’imposta in misura frazionata sul presupposto che la contribuente aveva utilizzato gli impianti oggetto di imposizione per un periodo inferiore a tre mesi.In proposito, la ricorrente rileva che dal combinato disposto degli articoli sopra indicati discende l’obbligo per il contribuente della dichiarazione annuale di pubblicità –con indicazione dell’arco temporale dell’effettivo svolgimento dell’attività pubblicitaria, pena la nullità della dichiarazione eventualmente difforme da tali indicazioni - e in suo difetto la presunzione della decorrenza dell’esercizio di tale attività dal primo gennaio dell’anno di riferimento. Secondo la ricorrente, poi, la CTR non avrebbeconsiderato che ai fini dei presupposti dell’imposta non rileva l’eventuale esposizione del messaggio pubblicitario.Ed ancora, nella fattispecie verrebbe in rilievo il disposto di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (pubblicità mediante affissioni dirette) che richiama il solo comma 1 (che disciplina il pagamento annuale dell’imposta) e non il comma 2 (che prevede la possibilità del pagamento mensile per le pubblicità interiori a tre mesi), con conseguente inapplicabilità dell’imposta frazionata nel caso di specie. A sostegno di tale interpretazione la ricorrente, dopo aver posto in luce diverse ragioni di natura logica, rileva che l’art. 9, comma 1, del d.lgs. cit. prevede il pagamento sulla base dell’anno solare per le fattispecie di cui all’art. 12, commi 1 e 3e che il richiamo ai commi 1 e 2 dell’art. 12 da parte del successivo comma 3 è intervenuta, con carattere innovativo, solo con la legge n. 388 del 2000. 2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 507 del 1993 per avere la CTR escluso dalla tassazione lacornice degli impianti pubblicitari. Tale affermazione non tiene conto dell’eventuale finalità pubblicitaria svolta dalla cornice, potendo essa essere esente da imposizione nel solo caso in cui svolgesse unicamente funzione di sostegno. Osserva, ancora, l a ricorrente che in ragione del disposto di cui all’art. 12, comma 3, cit. l’imposta è commisurata alla superficie complessiva degli impianti e non alla sola superficie espositiva di talché nella prima deve essere compresa anche la cornice, salvo che essa non abbia finalità pubblicitaria. 3. Il primo motivo è fondato. L’art. 8 del d.lgs. n. 507 del 1993, nel testo ratione temporis applicabile, prevede che il soggetto passivo di imposta sulla pubblicità «(…) è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. (…). 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento». 3.1. Tale norma dispone che il soggetto passivo dell'imposta, ossia colui che dispone del mezzo attraverso il quale il mezzo pubblicitario viene diffuso, deve presentare al comune nel cui territorio la pubblicità è effettuata, una dichiarazione nella quale siano indicati i caratteri salienti, la durata e l'ubicazione dei mezzipubblicitari utilizzati, al fine di consentire ai competenti organi comunali di verificare la sussistenza di elementi connessi con eventuali limitazioni o divieti, stabiliti ai sensi dell'art. 3 dello stesso d.lgs. n. 507 del 1993, dal regolamento comunale per talune forme pubblicitarie e di autorizzare conseguentemente l'esposizione richiesta. La dichiarazione, dunque, porta a conoscenza dell'ente impositore tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie al verificarsi dei quali la legge ricollega il sorgere del debito d'imposta e che assumono perciò rilievo ai fini della costituzione del relativo rapporto obbligatorio così realizzando quella necessaria collaborazione tra il soggetto passivo e l'ente impositore. Essa deve essere presentata anc he nei casi di variazione della pubblicità comportanti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'art. 8, comma 4, introduce le seguenti presunzioni: che la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli e la pubblicità effettuata con pannelli luminosi, siano state realizzate, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in cui sono state accertate; che le altre forme pubblicitarie siano state effettuate a decorrere dal primo giorno del mese in cui sono state accertate. Le presunzioni di cui sopra sono assolute e non ammettono prova contraria. 3.2. Il successivo art. 12, al comma 1, stabilisce gli importi dell'imposta dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per l'anno solare, quando si tratti di pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dagli articoli che seguono. Il successivo comma 2 prevede che «Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista». Il comma 3 sancisce chel'imposta si applica in base alla superficie complessiva degli impianti e con le modalità previste dai commi 1 e 2 quando si tratti di pubblicità effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.Tale ultima disposizione tiene conto della modifica intervenuta ad opera dell’art. 145, comma 56, della legge n. 388 del 2000 applicabile alla fattispecie in esame avente ad oggetto avvisi relativi all’anno di imposta 2002. 3.3. Sulla base di tali premesse va rilevato che la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che «In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’oggetto del tributo va individuato, in base al complesso della disciplina dettata dagli artt. 1 e segg. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario (impianto di affissione, come nella fattispecie, o altro) e non già nell’attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo stesso» (Cass. nn. 6446 del 2004, 16117 del 2007 e 27900 del 2009) ed ancora «Il presupposto impositivo dell’imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi degli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 507 del 1993, l’oggetto del tributo va individuato nel “mezzo disponibile” e non nel “mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari» né, tantomeno, nell’attività di diffusione di tali messaggi (Cass., nn. 12783 del 2018 e 16792 del 2021). 3.4. La sentenza della CTR, avente ad oggetto la fattispecie di cui all’art. 12, comma 3, cit., non si è conformata ai suindicati principi assumendo all’uopo rilievo l’errato presupposto logico giuridico sul quale si fonda e secondo cui dalle dichiarazioni presentate dalla contribuente risultava che «i periodi presi in considerazione sono di durata inferiore a tre mesi e, pertanto, ha versato (n.d.r. la contribuente) l’imposta di pubblicità relativamente ai periodi di effettivo utilizzo dell’impianto, rientrando nella fattispecie dicui all’art .12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993». In sostanza, i giudici di merito, nell’esaminare le questioni di fatto e di diritto a loro sottoposte, hanno utilizzano quale dato imprescindibile sul quale fondare la debenza del tributo richiesto quello dell’effettivo utilizzo del mezzo pubblicitario; dato non rilevante sulla base della richiamata giurisprudenza di legittimità. 4. Il secondo motivo non è fondato. La questione attiene all’applicabilità dell'esenzione da imposizione di quelle parti degli impianti pubblicitari aventi carattere meramente strutturale e non deputate alla diffusione di messaggi pubblicitari, nella specie la cornice. L'art. 7 del d.lgs. n. 507 del 1993 dispone che l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Sul punto questa Corte ha affermato che « In tema d'imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, l'art. 7, comma 1, del d.lgs n. 507 del 1993 stabilisce che l'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, sicché deve farsi riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio» (Cass. n. 26727 del 2016 -Rv. 642370 - 02).Da tale principio consegue l’errato presupposto interpretativo da cui muove la presente censura e cioè che la CTR avrebbe violato l’art. 7 cit. «nel senso diritenere che il Legislatore abbia fissato il criterio per la determinazione dell’imposta tenendo conto della sola superfice occupata dal pannello pubblicitario con esclusione della cornice» (pag 19 del ricorso). Ed invero, l'imposta deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi sicché, escluso che sussista la denunciata violazione di legge perché la norma di cui si lamenta il malgoverno non impone tout court la tassazione anche del la cornice dell'impianto, è questione di accertamento di fatto la verifica dell’effettivo impiego per la pubblicità anche della cornice dell’impianto, circostanza il cui relativo onere probatorio grava sul Comune: ma in proposito l'ente ricorrente non ha dedotto alcun vizio della sentenza impugnata in punto di motivazione circa l'eventuale corretto svolgimento dell'accertamento de quo. 5.La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio, in diversa composizione, affinché determini l’esatto importo dovuto dalla contribuente a titolo di imposta sulla pubblicità tenuto conto della superfice tassabile secondo i principi sopra indicati. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per
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