CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 07311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 26991-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Via ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -resistente - avverso la sentenza n. 279/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 07/02/2019; Ric. 2019 n. 26991 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 2 l. n. 689/1981 depositato il 15.04.2005, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] (Associazione di [OSCURATO:PERSONA] e Agrumari), chiedeva al Tribunale di Catania l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 20050069 emessa il 16.3.2005, con cui il dirigente delegato dall'[OSCURATO:PERSONA]Ufficio di Palermo, aveva irrogato a suo carico la sanzione amministrativa dell'importo complessivo di euro 36.351,58, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] a r.l., per “l'indebito percepimento, per la campagna 1997/98, di aiuti per la somma di lire 70.360.247 (pari ad euro 36.338,03) riferiti alla produzione di prodotti ortofrutticoli trasformati di cui al Reg. CE n. 1169/1997, in applicazione dell'art. 20 del citato regolamento CEE”. 2. L’ordinanza-ingiunzione scaturiva dal verbale di contestazione n. 1/2002, notificato in data 21.05.2002 a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità come sopra, per violazione della legge 898/1986 e dell’art. 73 l. 19/02/92, n. 142 per violazioni ed inadempienze sanzionabili ai sensi dell'art. 20 reg. CE n. 1169/97, con il quale gli organi preposti avevano accertato che per l'esercizio finanziario 1997/1998 la Italagrumi aveva beneficiato di compensazioni finanziarie per la trasformazione di agrumi comunitari, percependo con mandato Aima del 22/06/1999 l'importo di lire 653.401.500: in particolare, per tale campagna il socio conferitore [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a.r.l., cui era stata imputata una quantità di un Ric. 2019 n. 26991 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -3- prodotto conferito pari a kg. 832.590 di arance, in realtà risultava non avere la disponibilità di una quantità di arance pari a kg. 532.790. 3. Nel giudizio di prime cure si costituiva l'[OSCURATO:PERSONA] - Ufficio di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con sentenza n. 1066/2012, depositata il 29/09/2012, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione. 5. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella sua qualità come sopra, proponeva appello avverso tale decisione. Si costituiva in giudizio il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del gravame per tardività e ne chiedeva comunque il rigetto per infondatezza. 6. Con sentenza n. 279/2019, la Corte di Appello di Catania respingeva preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività sollevata dal Ministero, ma rigettava l'appello proposto. In particolare la Corte distrettuale, per quanto in questa sede rileva: -respingeva le argomentazioni, contenute nel secondo motivo e nel terzo motivo di appello, volte ad eccepire l’insussistenza di una norma che imponga all’associazione di produttori di controllare l'effettiva provenienza del prodotto consegnato dal singolo produttore, posto che dall'art. 20 del regolamento unionale può desumersi solo l’obbligo che nella redazione della domanda l'associazione non commetta alcuna colpa grave nel riportare il quantitativo di prodotto consegnato nell'ambito dei rapporti contrattuali; -rigettava, anche sulla scorta di questi rilievi, il quarto e il quinto motivo di appello con il quale si deduceva l’insussistenza di qualsiasi condotta dolosa o colposa del Cavalli e della Ric. 2019 n. 26991 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -4- Italagrumi, ritenendo l'associazione direttamente responsabile nell'illecito per l’esposizione di indicazioni false nella redazione della domanda. 7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. 8. Il Ministero non ha depositato controricorso, costituendosi solo per la partecipazione alla pubblica udienza. 9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo il ricorrente deduce la sostanziale omessa pronunzia e motivazione ovvero la motivazione apparente, con riferimento alla fonte dell'obbligo per l'associazione dei produttori di verificare la provenienza del prodotto, con la conseguente nullità della sentenza ex art. 132 comma 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n.4 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione al rigetto della richiesta prova testimoniale (art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.). Assume il ricorrente che la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi e di esaminare il lamentato accertamento del giudice di primo grado circa l'esistenza nella legge e la menzione nel verbale di una norma specifica che imponga all'associazione di produttori di controllare l'effettiva provenienza del prodotto comunque consegnato dal singolo produttore. Non è stato dunque accertato dai giudic i di merito se tra i compiti previsti dalla legge in capo all'associazione di produttori rientrasse quello di verificare la provenienza del prodotto conferito dalla associata soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] e da questa a AIMA tramite Italagrumi. Ric. 2019 n. 26991 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -5- 2.- C on il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di legge per errata interpretazione dell'art. 20 del Reg. CE n. 1169/1997 e degli artt. 2, 3 e 4 l. n. 898/1986, per essere stato imputato al Cavalli e alla Italagrumi l'illecito commesso dalla associata [OSCURATO:PERSONA]; l'insussistenza di qualsiasi violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 898/1986; deduce inoltre la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 689 nonché dell'art. 3 della l. n. 241/1990 in relazione all'obbligo della motivazione in virtù della mancata indicazione della norma che si assume violata dal Cavalli e la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 689 per insussistenza di qualsiasi condotta dolosa o colposa del Cavalli e della Italagrumi. Secondo il ricorrente manca nel caso di specie la condotta sanzionata, non risultando nel verbale alcuna scorretta o negligente condotta degli incolpati, ma, al contrario, la chiara responsabilità a valle dell'associato infedele il quale, mentendo, ha conferito prodotto non proprio incassando gli aiuti. La Corte di appello non ha provveduto, pur in presenza di un sindacato ampio da parte del giudice dell’opposizione, a svolgere un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata. 3.-Il ricorso non merita accoglimento. 4.-I due motivi possono essere trattati congiuntamente, per essere il secondo dichiaratamente collegato al primo. La tesi del ricorrente è volta a sostenere: -che l ’art. 20 del reg. CE 1169/97 non prevederebbe alcun obbligo a carico dell'associazione di controllare la disponibilità in capo al singolo associato della quantità di prodotto conferito, prevedendo esclusivamente che l’associazione, nella redazione della domanda,non commetta alcuna colpa grave nel riportare Ric. 2019 n. 26991 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -6- il quantitativo di prodotto consegnato nell'ambito dei contratti, secondo quanto risultante documentalmente dai certificati di consegna; -che la Corte di Appello non avrebbe indagato se siano stati Italagrumi o Cavalli a violare la norma su citata, derivando da ciò una conclusione motivazionale solo apparente; - che, qualora si ravvedesse nella motivazione una applicabilità della sanzione per mancato controllo delle dichiarazioni degli associati, occorre considerare che il giudice di appello non ha ammesso la prova testimoniale articolata dai dal ricorrente nella memoria ex art. 184 cpc del 27/06/2006, con una apodittica motivazione di rigetto del mezzo istruttorio; - che non può richiedersi all’associazione di produttori di verificare non solo il quantitativo conferito, ma anche l’effettiva provenienza del prodotto; -che qualora si fosse ritenuto di imputare all’associazione la violazione dell’obbligo di controllo a titolo di concorso nella commissione dell’illecito amministrativo, sarebbe occorsa la dimostrazione di un indispensabile contributo determinantenella realizzazione della violazione; -che nel caso di specie la mancanza di colpa ed anzi la buona fede di Italagrumi di fronte al mendacio della coop. [OSCURATO:PERSONA] emergeva per tabulas. Contrariamente a quanto dedotto, la sentenza impugnata appare sul punto corretta dal punto di vista giuridico e incentrata su un iter logico comprensibile e apprezzabile, oltre che rispettoso dei precedenti di questa Corte, i qualihanno precisato che “la fattispecie prevista dallal. n. 898 del 1986, art. 2,consiste nel conseguimento indebito, per sè o per altri, di aiuti comunitari, ottenuti mediante l'esposizione di dati o notizie falsi. È perciò evidente che l'illecito non postula necessariamente la Ric. 2019 n. 26991 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -7- presentazione di una domanda contenente dati e notizie false da parte di chi consegue indebitamente i contributi, essendo, invece, sufficiente che l'indebita percezione dei contributi sia conseguente all'esposizione di dati e notizie falsi, contenuta in un qualsiasi atto, proveniente dal beneficiario dei contributi o da un terzo concorrente nell'illecito (v., sul punto, Cass., sent. n.9837/2001)” (in questi termini Cass. n. 19366/2010) . La Corte di Appello ha ritenuto legittimamente applicata l'infrazione contestata per avere l'associazione dei produttori Italagrumi fatte proprie le dichiarazioni false rese dal socio conferitore [OSCURATO:PERSONA], “ nella richiesta autonomamente inoltrata all’AIMA”, ritenendo di conseguenza integrata la previsione dell’art. 20 del reg. CE 1169/1997 nel punto in cui la stessa prevede che, nel caso in cui si constati che l'aiuto o l'anticipo per un prodotto richiesto da un'organizzazione di produttori per una data campagna di commercializzazione sia superiore all'importo dovuto “quest'ultimo viene ridotto allorché la differenza è imputabile a dichiarazioni o documenti falsi o a colpa grave da parte dell’organizzazione di produttori ” (ndr: sottolineatura aggiunta), non potendosi non ritenere falsa la dichiarazione che riferiva l’intero quantitativo di arance alla produttività dell’associato. Non vale a smentire questa conclusione la circostanza, sorretta con determinazione dal ricorrente, che la falsità sia stata commessa esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA] e che Italagrumi, quale mera intermediaria, non abbia commesso alcun illecito, posto che quest’ultima è stata ritenuta responsabile – come ha argomentato il giudice di merito - per avere fatto proprie le dichiarazioni false del suo associato, non esercitando il debito controllo sulla regolarità della richiesta di aiuto. Ric. 2019 n. 26991 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -8- Nella sentenza gravata questa conclusione è suffragata sulla base della ratio legis della normativa degli aiuti comunitari ai produttori italiani di taluni agrumi, evincibile anche dalla premessa del regolamento CEE n. 1169/97, che responsabilizza le organizzazioni di produttori e le imprese di trasformazione nell’assicurare la corretta gestione del regime di aiuti europei . Alla critica avanzata dal ricorrente secondo la quale i “considerando” del regolamento non hanno valore normativo, si può replicare che gli stessi , anche se privi di tale valore, “svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell’intervento normativo e ne integrano la ‘concisa motivazione’” (Cass. n. 7280/2022),valendo a specificare i comportamenti delle parti e ad orientare il giudice nel riempire di contenuto la formula elastica della colpa grave. Ad ogni buon conto, il complesso degli adempimenti che il regolamento ed in particolare il suo art. 8 riferisce alle organizzazioni di produttori , defin isce il ruolo d i queste ultime tutt’altro che in termini di meri distributori delle somme percepite(come sostiene il ricorrente, a dire del quale Italagrumi avrebbe avuto solo il compito, nella redazione della domanda, di non commettere colpa grave nel riportare il quantitativo di prodotto conferito). Come correttamente ritenuto dal giudice di seconde cure, “redigendo e sottoscrivendo la relativa domanda”, tali organizzazioni“sono tenute a verificare la veridicità dei dati e notizie in essa contenuti, rispondendone in caso di dichiarazioni false” in concorso con il socio che ha cooperato alla commissione dell'illecito. Nel caso di specie, secondo la Corte di appello, la notevole quantità del prodotto dichiarato come conferito dalla coop. [OSCURATO:PERSONA] (kg. 832.590 di arance) rispetto a quello effettivamente disponibile (kg. 532.790) non poteva sfuggire a Italagrumi, a nulla rilevando la complessità degli accertamenti compiuti Ric. 2019 n. 26991 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -9- dall’[OSCURATO:PERSONA] per scoprire la truffa. L’omissione dei controlli è stata ritenuta taleda integrare un comportamento gravemente negligente, c he costituisce l’altra condizione prevista dall’art. 20 del reg. n. 1169/1997 per integrare la fattispecie di illiceità amministrativa ( quando “ la differenza è imputabile a dichiarazioni o documenti falsi o a colpa grave da parte dell’organizzazione di produttori”) (ndr: sottolineatura aggiunta). Privo di rilevanza appare il richiamo del ricorrente alla rilevanza della sua buona fede, che emergerebbe in re ipsa posta la scoperta dell’inganno solo dopo le indagini dell’[OSCURATO:PERSONA], per cui l’il l ecito sarebbe integrato dalla esclusiva condotta clandestina di [OSCURATO:PERSONA]. In tema di sanzioni amministrative, la buona fede – oltre a non potersi presumere, perché deve essere provata dall’opponente - “ rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento dellaliceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva”(Cass. n. 10459/19). La decisione gravata appare in linea con tali principi, avendo ritenuto addebitabile a Italagrumi proprio una negligenza omissiva, con una valutazione che è peraltro di stretta competenza del giudice di merito. 4.1.-Alla stregua di quanto rilevato, non sussiste dunque né una motivazione omessa né una motivazione apparente della sentenza censurata: la prima si determina allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro Ric. 2019 n. 26991 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -10- disamina giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. Ord. 7/4/2017, n. 9105); di motivazione “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., Sez. Un., 22232/2016; v. pure Cass.,Sez. Un., n. 16599/2016). Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, l a sentenza impugnata consente appieno il controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimentodel g iudice. 4.2-Inammissibili sono infine le doglianze sul rigetto della prova testimoniale, che - sotto le spoglie del presunto vizio di violazione di legge – auspicano sostanzialmente una nuova valutazione dei fatti che ha formato non solo oggetto di esame ma anche di adeguata motivazione, non consentita in questa sede. La Corte di Appello di Catania ha infatti rigettato i l mezzo istruttorio perché la commissione della accertata infrazione risultava da accertamenti degli organi accertatori (ai quali aveva peraltro partecipato il Cavalli,con la possibilità di interloquire e di esercitare il suo diritto di difesanel corso del loro svolgimento, durato circa un anno). I verbali di accertamento, come quello dell’[OSCURATO:PERSONA] caso in esame, fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e, dunque, anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi e possono essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca Ric. 2019 n. 26991 sez. S2 -ud. 29-09-2022 -11- inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso (non presentata dal ricorrente), che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. n. 40630/2021). Si deve aggiungere che la censura relativa alla violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice “abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso basandosi sul prudente apprezzamento delle prove legali ovvero abbia considerato come facenti piena prova recependoli senza apprezzamento critico elementi di prova soggetti invece a valutazione ” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6774/2022), situazione non verificatasi nel caso de quo. 5. - In conclusione, il ricorso va respinto. Non vi è luogo a statuire sulle spese, non avendo il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali svolto difese. Stante l’esitodel ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei