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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08554/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e Iva, sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'assolvimento dell'onere probatorio e al riconoscimento della penale responsabilità - peraltro ammessa dall'imputato - per il reato di cui all'art. 73 dpr 309/90, non appaiono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

In ogni caso sono, all'evidenza, infondati, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e Iva, sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'assolvimento dell'onere probatorio e al riconoscimento della penale responsabilità - peraltro ammessa dall'imputato - per il reato di cui all'art. 73 dpr 309/90, non appaiono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso sono, all'evidenza, infondati, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre
Sentenza Cassazione n. 08554/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris