CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35746/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della condanna inflitta in primo grado per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., ha riqualificato il fatto nella ipotesi di minaccia aggravata a norma degli artt. 612, 339 cod. pen., procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis cod. pen., è intrinsecamente generico, perché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, consentirebbero di ritenere integrata i presupposti di applicabilità della norma invocata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10