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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2021

Cassazione n. 37320/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],LERICO; .l./sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] c.A.,L, cA/N4 lielUdelimeerìnelollillCI:lattiV-IPAW.r.I.T.a fin l'inammissibilita' del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 marzo 2021, il Tribunale di Palermo accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso la decisione del Giudice per le indagini preliminari del 28.1.2021, con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 4 della legge n. 895 del 1974 (per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], detenuto e portato in luogo pubblico armi da fuoco cal. 9 per 21 mm. e 9 per 19 mm., utilizzate nell'abito di uno scontro a fuoco che vedeva contrapposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché in relazione al delitto di tentato omicidio (per avere compiuto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di alcuno; in particolare, in occasione del sopra menzionato scontro a fuoco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esplodevano all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpi di arma da fuoco ad altezza d'uomo),.

Il Tribunale dava atto della ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice per le indagini preliminari, secondo cui il 23 settembre 2029 nel quartiere ZEN di Palermo/si era svolta una violenta sparatoria all'esito di una lite che aveva coinvolto, da un lato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dovuta ai contrasti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione di alcuni veicoli rubati e per la cessione di un motociclo senza la formalizzazione della vendita; più precisamente, evidenziava che - sempre alla stregua della ricostruzione degli accadimenti operata dal G.I.P. - che: a essersi affrontati erano stati i Barone, Andrea e Carmelo, e [OSCURATO:PERSONA]; i Barone erano armati e addirittura [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato contemporaneamente due pistole; [OSCURATO:PERSONA] aveva rischiato di'perdere la vita e si era salvato solo perché era caduto a terra dietro un'autovettura in sosta; [OSCURATO:PERSONA], in ottima posizione per sparare ai Maranzano, aveva abbassato le armi soltanto su suggerimento di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Giuseppe, che era stato colui che aveva fornito le armi tanto a [OSCURATO:PERSONA] che al figlio Andrea.

Riteneva, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal G.I.P., che il descritto comportamento, tenuto da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ricevuto le armi da [OSCURATO:PERSONA] e si era recato in strada insieme al figlio al fine di eliminare [OSCURATO:PERSONA], aveva rappresentato un evidente contributo morale all'operato di [OSCURATO:PERSONA], non potendo assumere rilievo determinante il fatto che, [OSCURATO:PERSONA], accogliendo il suggerimento di [OSCURATO:PERSONA], avesse, infine, deposto le armi che aveva portato con sé insieme al figlio.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per "violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.273 cod. proc. pen. e 56, 110, 575 cod. pen.".

Secondo il ricorrente, stante la radicale riforma della decisione operata dal Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale sarebbe stato tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte; invece, si sarebbe limitato ad ancorare la ritenuta gravità indiziaria alla mera presenza di [OSCURATO:PERSONA] sui luoghi dove avvenne la sparatoria, senza approfondire se il predetto avesse avuto effettiva cognizione del fatto che il figlio fosse ancora armato; ma anche a voler presumere tale circostanza, il Tribunale avrebbe, comunque, omesso di approfondire l'ulteriore e decisiva questione relativa al contributo causale fornito dall'indagato, ai fini della commissione del reato; il ricorrente avrebbe, infatti, messo fine al progetto criminoso in una fase antecedente alla sua esecuzione proprio per evitare che la situazione degenerasse, con ciò manifestando una precisa e anticipata interruzione del proposito illecito, sicché palesemente illogica sarebbe l'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rafforzato il proposito criminoso del figlio, intervenendo in difesa di quest'ultimo, posto che il ricorrente sarebbe stato disarmato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché basato sù motivi, in parte, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità e, in parte, manifestamente infondati.

E in vero, il ricorrente - lungi dal denunciare vizi logici e/o giuridici effettivamente sussistenti nella motivazione dell'ordinanza impugnata - sviluppa, nella sostanza, censure di merito.

Riportando ampi stralci delle conversazioni registrate, infatti, prospetta, attraverso una loro diversa interpretazione, una ricostruzione degli eventi a lui più favorevole; epperò, esula dai poteri della Corte di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito.

2. Le argomentazioni svolte dal Tribunale, al fine di ritenere sussistente la gravità indiziaria in ordine al delitto concorsuale di tentato omicidio non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; il Tribunale, infatti, sulla base dei risultati dell'attività investigativa e, soprattutto, del contenuto delle conversazioni intercettate, ha evidenziato due elementi atti a configurare il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto contestatogli (la materiale recezione delle armi, unitamente al figlio Andrea, da [OSCURATO:PERSONA]; l'effettiva presenza sui luoghi al momento della sparatoria), oltre che la non ricorrenza dell'ipotesi della desistenza volontaria.

E sulla base di detti elementi, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito alla determinazione al delitto e al concreto rafforzamento del proposito criminoso, poi attuato dal solo [OSCURATO:PERSONA], così correttamente applicando il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui ciò che risulta rilevante, ai fini dell'integrazione del concorso morale di persone nel reato, è la sussistenza di un comportamento esteriore qualificabile come contributo alla commissione del reato, il quale può esplicarsi in una condotta che faccia sorgere il proposito criminoso altrui (condotta propria del c.d.

"determinatore"), ovvero in condotta che rafforzi il proposito criminoso altrui (condotta propria del c.d.

"istigatore"), o ancora in condotta che agevoli l'azione illecita, materialmente posta in essere da altri (condotta propria del c.d.

"agevolatore") [cfr. Cass. Sez. 1, n. 4612 del 05/04/1993, Rv. 194696].

"In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente a integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza" (Cass. Sez. 1 n. 4805 del 11/03/1997, Rv. 207582; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 2, n. 40420 del 08/10/2008, Rv. 241871).

3. L'ordinanza impugnata, inoltre, ha correttamente escluso la configurabilità, nel caso di specie, dell'ipotesi della desistenza volontaria.

È principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui "in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi a interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un quid pluris, consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nell'eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte" (Cass. Sez. 2, n. 22503 del 24/04/2019, Rv. 275421).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati alla irritualità dell'impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura, che in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

5. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],LERICO; .l./sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] c.A.,L, cA/N4 lielUdelimeerìnelollillCI:lattiV-IPAW.r.I.T.a fin l'inammissibilita' del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 marzo 2021, il Tribunale di Palermo accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso la decisione del Giudice per le indagini preliminari del 28.1.2021, con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 4 della legge n. 895 del 1974 (per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], detenuto e portato in luogo pubblico armi da fuoco cal. 9 per 21 mm. e 9 per 19 mm., utilizzate nell'abito di uno scontro a fuoco che vedeva contrapposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché in relazione al delitto di tentato omicidio (per avere compiuto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di alcuno; in particolare, in occasione del sopra menzionato scontro a fuoco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esplodevano all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpi di arma da fuoco ad altezza d'uomo),. Il Tribunale dava atto della ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice per le indagini preliminari, secondo cui il 23 settembre 2029 nel quartiere ZEN di Palermo/si era svolta una violenta sparatoria all'esito di una lite che aveva coinvolto, da un lato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dovuta ai contrasti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione di alcuni veicoli rubati e per la cessione di un motociclo senza la formalizzazione della vendita; più precisamente, evidenziava che - sempre alla stregua della ricostruzione degli accadimenti operata dal G.I.P. - che: a essersi affrontati erano stati i Barone, Andrea e Carmelo, e [OSCURATO:PERSONA]; i Barone erano armati e addirittura [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato contemporaneamente due pistole; [OSCURATO:PERSONA] aveva rischiato di'perdere la vita e si era salvato solo perché era caduto a terra dietro un'autovettura in sosta; [OSCURATO:PERSONA], in ottima posizione per sparare ai Maranzano, aveva abbassato le armi soltanto su suggerimento di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Giuseppe, che era stato colui che aveva fornito le armi tanto a [OSCURATO:PERSONA] che al figlio Andrea. Riteneva, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal G.I.P., che il descritto comportamento, tenuto da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ricevuto le armi da [OSCURATO:PERSONA] e si era recato in strada insieme al figlio al fine di eliminare [OSCURATO:PERSONA], aveva rappresentato un evidente contributo morale all'operato di [OSCURATO:PERSONA], non potendo assumere rilievo determinante il fatto che, [OSCURATO:PERSONA], accogliendo il suggerimento di [OSCURATO:PERSONA], avesse, infine, deposto le armi che aveva portato con sé insieme al figlio.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per "violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.273 cod. proc. pen. e 56, 110, 575 cod. pen.". Secondo il ricorrente, stante la radicale riforma della decisione operata dal Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale sarebbe stato tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte; invece, si sarebbe limitato ad ancorare la ritenuta gravità indiziaria alla mera presenza di [OSCURATO:PERSONA] sui luoghi dove avvenne la sparatoria, senza approfondire se il predetto avesse avuto effettiva cognizione del fatto che il figlio fosse ancora armato; ma anche a voler presumere tale circostanza, il Tribunale avrebbe, comunque, omesso di approfondire l'ulteriore e decisiva questione relativa al contributo causale fornito dall'indagato, ai fini della commissione del reato; il ricorrente avrebbe, infatti, messo fine al progetto criminoso in una fase antecedente alla sua esecuzione proprio per evitare che la situazione degenerasse, con ciò manifestando una precisa e anticipata interruzione del proposito illecito, sicché palesemente illogica sarebbe l'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rafforzato il proposito criminoso del figlio, intervenendo in difesa di quest'ultimo, posto che il ricorrente sarebbe stato disarmato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché basato sù motivi, in parte, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità e, in parte, manifestamente infondati. E in vero, il ricorrente - lungi dal denunciare vizi logici e/o giuridici effettivamente sussistenti nella motivazione dell'ordinanza impugnata - sviluppa, nella sostanza, censure di merito. Riportando ampi stralci delle conversazioni registrate, infatti, prospetta, attraverso una loro diversa interpretazione, una ricostruzione degli eventi a lui più favorevole; epperò, esula dai poteri della Corte di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. 2. Le argomentazioni svolte dal Tribunale, al fine di ritenere sussistente la gravità indiziaria in ordine al delitto concorsuale di tentato omicidio non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; il Tribunale, infatti, sulla base dei risultati dell'attività investigativa e, soprattutto, del contenuto delle conversazioni intercettate, ha evidenziato due elementi atti a configurare il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto contestatogli (la materiale recezione delle armi, unitamente al figlio Andrea, da [OSCURATO:PERSONA]; l'effettiva presenza sui luoghi al momento della sparatoria), oltre che la non ricorrenza dell'ipotesi della desistenza volontaria. E sulla base di detti elementi, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito alla determinazione al delitto e al concreto rafforzamento del proposito criminoso, poi attuato dal solo [OSCURATO:PERSONA], così correttamente applicando il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui ciò che risulta rilevante, ai fini dell'integrazione del concorso morale di persone nel reato, è la sussistenza di un comportamento esteriore qualificabile come contributo alla commissione del reato, il quale può esplicarsi in una condotta che faccia sorgere il proposito criminoso altrui (condotta propria del c.d. "determinatore"), ovvero in condotta che rafforzi il proposito criminoso altrui (condotta propria del c.d. "istigatore"), o ancora in condotta che agevoli l'azione illecita, materialmente posta in essere da altri (condotta propria del c.d. "agevolatore") [cfr. Cass. Sez. 1, n. 4612 del 05/04/1993, Rv. 194696]. "In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente a integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza" (Cass. Sez. 1 n. 4805 del 11/03/1997, Rv. 207582; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 2, n. 40420 del 08/10/2008, Rv. 241871). 3. L'ordinanza impugnata, inoltre, ha correttamente escluso la configurabilità, nel caso di specie, dell'ipotesi della desistenza volontaria. È principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui "in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi a interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un quid pluris, consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nell'eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte" (Cass. Sez. 2, n. 22503 del 24/04/2019, Rv. 275421). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati alla irritualità dell'impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura, che in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. 5. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.