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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09806/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il Tribunale di Verona, in data 20 maggio 2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen.; considerato che le censure difensive, in punto di trattamento sanzionatorio, non sono consentite in questa sede (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da una motivazione congrua con cui la Corte territoriale ha giustificato il contenuto discostamento dal minimo edittale e tenuto conto del numero dei reati "satellite" che, ciò non di meno, ha comportato un aumento complessivo di soli 9 mesi di reclusione ed euro 200 di multa; osservato che l'ulteriore doglianza, con la quale si contesta il mancato riconoscimento della attenuante speciale di cui al (già) capoverso dell'art. 648 cod. pen., è preclusa ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto si tratta non previamente devoluta alla cognizione della Corte d'appello e, pertanto, non conoscibile di ufficio e suscettibile di essere dedotta per la prima volta in Cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il Tribunale di Verona, in data 20 maggio 2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen.; considerato che le censure difensive, in punto di trattamento sanzionatorio, non sono consentite in questa sede (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da una motivazione congrua con cui la Corte territoriale ha giustificato il contenuto discostamento dal minimo edittale e tenuto conto del numero dei reati "satellite" che, ciò non di meno, ha comportato un aumento complessivo di soli 9 mesi di reclusione ed euro 200 di multa; osservato che l'ulteriore doglianza, con la quale si contesta il mancato riconoscimento della attenuante speciale di cui al (già) capoverso dell'art. 648 cod. pen., è preclusa ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto si tratta non previamente devoluta alla cognizione della Corte d'appello e, pertanto, non conoscibile di ufficio e suscettibile di essere dedotta per la prima volta in Cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 09806/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris