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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02245/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che i primi due motivi del ricorso che contestano rispettivamente la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648bis cod.pen. e la sua mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 648 cod.pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2-3 della impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che analogamente reiterativo risulta essere il terzo motivo di ricorso, avendo il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, già indicato a p. 3 le ragioni del diniego della concessione dell' attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.; ritenuto che il quarto motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci o in Ro , il 12 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere Este sore I [OSCURATO:PERSONA] esco FI.

«t Piero M ssin D'Ago

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che i primi due motivi del ricorso che contestano rispettivamente la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648bis cod.pen. e la sua mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 648 cod.pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2-3 della impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che analogamente reiterativo risulta essere il terzo motivo di ricorso, avendo il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, già indicato a p. 3 le ragioni del diniego della concessione dell' attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.; ritenuto che il quarto motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci o in Ro , il 12 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere Este sore I [OSCURATO:PERSONA] esco FI. «t Piero M ssin D'Ago
Sentenza Cassazione n. 02245/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris